CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 10/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Roma emesso in data 18 novembre 2022 (SIEP n. 2022/1738); con la stessa ordinanza, invece, il condannato veniva ammesso alla misura alternativa della semilibertà per svolgere attività lavorativa presso l'esercizio commerciale della nipote. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto della istanza ex art. 47 Ord. pen. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 47 ed il vizio di motivazione inesistente, apparente e contraddittoria; al riguardo - dopo avere evidenziato che la fine della pena indicata nel provvedimento impugnato non tiene conto della intervenuta concessione della liberazione anticipata e che il Procuratore generale in udienza aveva concluso in senso favorevole alla concessione dell'affidamento - osserva che il Tribunale di sorveglianza ha negato l'ammissione alla più ampia fra le misure alternative utilizzando formule di stile e richiamando i suoi precedenti penali ormai risalenti nel tempo, senza invece tenere conto che egli da ormai vari anni non commette reati, che ha sempre serbato regolare condotta in carcere, che ha partecipato positivamente alle varie attività trattamentali e che può contare su validi supporti familiari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con la quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente, con atto del 6 ottobre 2025 da lui sottoscritto ed autenticato dal difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il