CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile S.G. l, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado dell'8 novembre 2017 con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato S.A. in relazione al reato di cui all'art. 570, primo e secondo comma, n. 2, cod. pen., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie minori omettendo di versare loro, nel periodo dal febbraio al luglio 2015, le somme mensili stabilite dal Tribunale civile nella causa di separazione coniugale, oltre alla metà delle spese scolastiche e per cure mediche. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 e 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità relativo gli atti del giudizio di secondo grado, svoltosi senza che la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale venisse notificata alla difesa dell'imputato. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 570 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna, benché le emergenze processuali avessero dimostrato che l'imputato aveva versato quanto stabilito dal giudice civile, senza essere stato in grado di fare fronte alle sole spese straordinarie, e comunque nonostante non fosse stato provato che alle figlie erano effettivamente mancati i mezzi di sussistenza. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato l'applicazione della disciplina della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di S.A. - che è ammissibile perché presentato tempestivamente, con deposito dell'atto il 19 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza di quello previsto per legge per il deposito della motivazione della sentenza - vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.2. Il primo motivo del ricorso è Infondato. Costituisce ius recepturn nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, laddove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo cosi 'costretta' a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; Sez. 5, n. 20885 del 78/04/2021, H,, Rv. 281152; contra, nel senso di escludere la configurabilità di alcuna nullità, Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 781941). Tuttavia, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordine generale ma non assoluta, trova applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone che la parte interessata, se vi assiste, eccepisca la nullità prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Applicando tale regula iuris al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata "abbia assistito" al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore codicistico immaginata per la invalidità che colpisce l'atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi. L'applicazione di tale disposizione va, però, adeguata alle particolarità del rito camerale a partecipazione 'cartolare' previsto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal più volte citato art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020: con la conseguenza che il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (In questo senso Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massimata; Sez. F, n. 31199 dei 03/08/2021, Stirbu, non massimata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005). Per le ragioni innanzi esposte non è, perciò, condivisibile la soluzione prescelta da altre pronunce di questa Corte, con le quali si è asserito che la difesa dell'imputato non può sapere se il pubblico ministero abbia o meno depositato conclusioni scritte, mentre può conoscere la circostanza dell'avvenuta mancata comunicazione delle conclusioni che il procuratore generale dovesse aver presentato solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, potendo conseguentemente denunciare la relativa violazione del diritto dl difesa con il successivo ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 51 n. 20885 del 28/04/2021, H., cit.; conf. Sez, 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316, che ha reputato operante la decadenza dell'art.182 cod. proc. pen. solo se le conclusioni del pubblico ministero siano state trasmesse tardivamente alla difesa dell'imputato). Nel caso di specie, l'iniziativa di formulare l'eccezione di invalidità non si è con cretizzata solamente nella deduzione di un apposito motivo con il ricorso per cassazione, avendo [a difesa dell'odierno ricorrente dimostrato di aver presentato in via telematica le proprie conclusioni alla corte di appello e di avere in quella occasione eccepito la nullità. E però, a fronte della udienza camerale fissata e svoltasi dinanzi alla Corte territoriale il 6 dicembre 2021, le conclusioni risultano trasmesse telematicamente dal difensore dell'imputato alla cancelleria di quella Corte solo il 3 dicembre 2021, senza il rispetto del termine dilatorio di cinque giorni precedente alla data di quella udienza. Conclusioni tardive di cui, proprio perché inviate via pec senza il rispetto della tempistica stabilita dalla norma speciale in argomento, la Corte di appello non era tenuta a verificare l'arrivo e delle quali, perciò, legittimamente non ha considerato il contenuto, neppure della formulata eccezione di nullità. 3. Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato in quanto la motivazione della sentenza di secondo grado risulta confusa e comunque gravemente lacunosa rispetto alle censure formulate dalla difesa in ordine alla configurabilità del reato contestato al che, è bene ricordarlo, era stato contestato come commesso nel periodo dal febbraio al luglio 2015. A fronte della specifica doglianza formulata con l'atto di appello, con la quale il patrocinatore dell'imputato si era lamentato del fatto che il giudice di primo grado non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che la persona offesa aveva espressamente ammesso che in tutto il corso del 2015 il marito aveva regolarmente versato l'importo fissato dal giudice civile per il mantenimento delle figlie minori, e che non aveva mai esibito al coniuge separato la documentazione idonea a dimostrare l'entità delle ulteriori spese straordinarie sostenute in favore delle ragazze, la risposta dalla Corte di appello di Napoli si presenta in parte poco chiara, in parte formulata in termini apodittici e, in ogni caso, non argomentati. Ed infatti, i giudici di secondo grado, per un verso, hanno lapidariamente sostenuto, senza trarne le dovute conseguenze giuridiche, che in effetti "nel periodo limitato in contestazione il pagamento dell'assegno di mantenimento, per la somma complessiva di euro 300 mensili, avviene in modo spontaneo" (verosimilmente intendendosi 'era avvenuto'), mentre solo in seguito la donna si era vista costretta ad adire le vie legali per ottenere quanto dovutole; per altro verso, si sono limitati a giudicare come un "espediente suggestivo" l'attestazione dell'appellante di non avere versato ulteriori somme alla moglie in quanto la stessa non gli aveva esibito alcuna fattura o altro documento comprovante un esborso per spese straordinarie. 4. Nella riconosciuta fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del terzo motivo. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 06/12/2022