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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 14142/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino ‘Zt. r\ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di anni uno di reclusione, con sentenza del 11/04/2022 del Tribunale di Torino, per il reato di evasione consumato il 15/12/2018.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti processuali, con conseguente mancanza di motivazione in punto di accertamento dell'idoneità del domicilio e della sussistenza di idonea attività lavorativa, quali elementi posti a fondamento dell'istanza.

3. Con la presente impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Non vi è chi non rilevi, infatti, che il giudice a quo - nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) - ha sottolineato come le plurime denunce per reati contro il patrimonio, successive al 2021, rappresentino evidentemente un fattore ostativo, rispetto alla formulazione di una prognosi di vita favorevole, requisito necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato e ciò anche a prescindere dal tema della reperibilità del soggetto.

Con il tema costituito dai rilievi circa le condotte devianti tenute dal soggetto, invece, il ricorrente ha evitato di confrontarsi, così finendo per articolare doglianze eccentriche rispetto al fulcro dell'avversato provvedimento e non in grado di aggredire efficacemente la saldezza di questo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 20 marzo 2025. 0 11-5.

Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino ‘Zt. r\ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di anni uno di reclusione, con sentenza del 11/04/2022 del Tribunale di Torino, per il reato di evasione consumato il 15/12/2018. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti processuali, con conseguente mancanza di motivazione in punto di accertamento dell'idoneità del domicilio e della sussistenza di idonea attività lavorativa, quali elementi posti a fondamento dell'istanza. 3. Con la presente impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Non vi è chi non rilevi, infatti, che il giudice a quo - nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) - ha sottolineato come le plurime denunce per reati contro il patrimonio, successive al 2021, rappresentino evidentemente un fattore ostativo, rispetto alla formulazione di una prognosi di vita favorevole, requisito necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato e ciò anche a prescindere dal tema della reperibilità del soggetto. Con il tema costituito dai rilievi circa le condotte devianti tenute dal soggetto, invece, il ricorrente ha evitato di confrontarsi, così finendo per articolare doglianze eccentriche rispetto al fulcro dell'avversato provvedimento e non in grado di aggredire efficacemente la saldezza di questo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 20 marzo 2025. 0 11-5. Q
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