CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1969
Cassazione n. 35056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1969 avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale e lineare valutazione delle emergenze acquisite destinate a fondare il giudizio di responsabilità per l'evasione contestata e in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo oltre che alla non applicabilità al caso di specie dell'ad 131 bis cp per le sintetiche ma assorbentie condivisibili valutazioni rese in relazione al disvalore oggettivo della condotta in contestazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] A IN Ci 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE t [OSCURATO:PERSONA]. 270. l. nenie 2