CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato dì cui agli artt. 81 cpv, 99, co. 4 cod. pen. e 95 DPR n. 115/2002. Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 76 DPR n. 115/2002, essendo stato preso in considerazione il reddito del 2013 e non quello del 2012; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato. In ordine al primo motivo la Corte territoriale ha considerato irrilevante il fatto che alla data di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (12 giugno 2014) non fossero ancora scaduti i termini per presentare la dichiarazione dei redditi, poiché l'imputato aveva fatto espresso riferimento alla dichiarazione del 2013, pur non ancora presentata. La questione, riguardante l'individuazione della nozione di "ultima dichiarazione dei redditi" ai sensi dell'art. 76 DPR n.115/2002, è invero oggetto di recente dibattito (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 - 01; Sez. 4 - n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 - 01). Ne consegue che il motivo di ricorso non può ritenersi manifestamente infondato. Essendo maturati, nelle more del giudizio, i termini di prescrizione ( i fatti risalgono al 12 giugno 2014), deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, attesa la corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01 ). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024 Il,Consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]