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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29935/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, ed il dolo della condotta che ha visto l'evaso non aver mai fatto ingresso nella comunità - in cui era stato autorizzato e recarsi senza scorta per essere poi arrestato un mese dopo - e spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, motivazione logica e completa che dà conto dell'assenza di elementi positivi, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è indeducibile e generico sia perché l'appello aveva ad oggetto la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendo ritenersi motivo utilmente formulato quello contenente il generico richiamo finale alla rideterminazione della pena ex art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen. (pag. 4 dei motivi di appello), sia perché la quantificazione della pena era stata determinata partendo dal minimo edittale con l'aumento per la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, ed il dolo della condotta che ha visto l'evaso non aver mai fatto ingresso nella comunità - in cui era stato autorizzato e recarsi senza scorta per essere poi arrestato un mese dopo - e spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, motivazione logica e completa che dà conto dell'assenza di elementi positivi, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è indeducibile e generico sia perché l'appello aveva ad oggetto la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendo ritenersi motivo utilmente formulato quello contenente il generico richiamo finale alla rideterminazione della pena ex art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen. (pag. 4 dei motivi di appello), sia perché la quantificazione della pena era stata determinata partendo dal minimo edittale con l'aumento per la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 29935/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris