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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 4 settembre 2020, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla abitualità della condotta, in quanto non sarebbe stato considerato che uno dei pregiudicati frequentati era cugino dell'imputato; ritenuto che il motivo deduce un dato già esaminato dalla sentenza impugnata e rimane in una prospettiva di merito, non consentita nel presente giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 4 settembre 2020, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla abitualità della condotta, in quanto non sarebbe stato considerato che uno dei pregiudicati frequentati era cugino dell'imputato; ritenuto che il motivo deduce un dato già esaminato dalla sentenza impugnata e rimane in una prospettiva di merito, non consentita nel presente giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno
Sentenza Cassazione n. 38688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris