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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1941

Cassazione n. 07788/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale propria e di bancarotta impropria tramite il compimento di operazioni dolose;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'apparenza della motivazione posta alla base del dissenso in ordine alla richiesta di riqualificazione delle fattispecie contestate nel reato di bancarotta patrimoniale semplice, è generico perché non indica gli elementi che condurrebbero alla derubricazione del reato e perché si limita a richiamare i motivi (ugualmente generici) già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

4. Ritenuto che il terzo e il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la sproporzione degli aumenti di pena attribuiti per la continuazione e l'applicazione di una pena accessoria superiore alla pena principale, sono manifestamente infondati perché l'onere argomentativo del giudice è stato, nella specie, adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. quanto alla pena principale.

La motivazione sostiene anche la determinazione della pena accessoria, alla luce del fatto che il motivo di appello era oltremodo generico in tema;(0iiR

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale propria e di bancarotta impropria tramite il compimento di operazioni dolose; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'apparenza della motivazione posta alla base del dissenso in ordine alla richiesta di riqualificazione delle fattispecie contestate nel reato di bancarotta patrimoniale semplice, è generico perché non indica gli elementi che condurrebbero alla derubricazione del reato e perché si limita a richiamare i motivi (ugualmente generici) già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4. Ritenuto che il terzo e il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la sproporzione degli aumenti di pena attribuiti per la continuazione e l'applicazione di una pena accessoria superiore alla pena principale, sono manifestamente infondati perché l'onere argomentativo del giudice è stato, nella specie, adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. quanto alla pena principale. La motivazione sostiene anche la determinazione della pena accessoria, alla luce del fatto che il motivo di appello era oltremodo generico in tema;(0iiR 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
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