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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 29218/2026

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del riesame di Pordenone;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 13 aprile 2026 il Tribunale del riesame diPordenone ha rigettato l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e haconfermato il sequestro preventivo di otto cani, di cui tre cani lupo (canis lupus) ecinque cani ibridi di lupo (canis lupus+canis lupus familiaris), detenuti in violazionedell’art. 14, comma 2, in relazione all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022, conpericolo per la salute e la biodiversità (capo 1), e in violazione dell’art. 1, comma1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 1992, in mancanza della documentazione comprovantela loro origine, rilevante ai fini [OSCURATO:PERSONA] (capo 2).2.

Ricorre per cassazione l’indagato per vizio di motivazione in ordine alfumus commissi delicti (primo motivo), al periculum (secondo motivo) e perviolazione di legge in ordine alla finalità del vincolo (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto che, in seguito a unasegnalazione, il personale del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, unitamente al personaledell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale, aveva proceduto nel 2023 allaperquisizione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato esito positivo per ladetenzione di otto esemplari di canidi sospetti di ibridazione intraspecifica cane-lupo.

Il ricorrente aveva contestato la perquisizione, sostenendo l’insussistenzadel reato di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 per mancata adozionedei decreti attuativi, e aveva impugnato per cassazione l’ordinanza del G.i.p. cheaveva rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 252-bis cod. proc. pen., con esitonegativo.

Durante la perquisizione, il personale operante aveva provveduto asedare gli animali e a prelevare dei campioni biologici da cui era risultato che trecani erano cani-lupo e cinque cani erano cani ibridi entro la quarta generazione.Di qui il sequestro preventivo degli otto esemplari.2.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto di aver detenuto i cani comeanimali domestici in perfette condizioni di salute; ha lamentato la mancataapplicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022 che consente laregolarizzazione amministrativa della detenzione; ha contestato, in relazione alsecondo capo d’incolpazione, la consulenza del P.m.; ha censurato la decisioneche si era erroneamente basata su un precedente di questa Sezione, la sentenzan. 11063 del 07/11/2017, dep. 2018, che aveva configurato il reato, a prescinderedal fatto se l’esemplare fosse stato o meno il frutto delle riproduzioni di altri animalia loro volta nati in cattività.Il motivo, formulato in termini di vizio della motivazione, esorbita dalperimetro cognitivo del giudice di legittimità che, nelle misure cautelari reali, èlimitato, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo alla violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, postoa sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov,Rv. 239692 e Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le piùrecenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius conriferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia,Rv. 206104).

Per giunta, il ricorrente non si è confrontato affatto con l’ordinanzaimpugnata che ha richiamato ai fini del fumus la sentenza di questa Sezione n.42474 del 2024 con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso il decretodi perquisizione.

Va ribadito che l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 prevedeil divieto di detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati incattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o perla biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specieselvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.

Non essendo statoadottato il decreto di cui al comma successivo, si deve far riferimento al d.m.Ambiente 19/4/1996 che, all'art. 1, prevede che sono da considerarepotenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplarivivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattivitàche in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare conla loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, non sottopostia controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattieinfettive all'uomo, mentre, all’art. 2, rimanda per l’individuazione esemplificativadegli animali selvatici, all'allegato A, dove risulta il lupo.

Le norme sono chiare nelsenso che “l'ibrido di cane” e “il lupo selvatico” rientrino nell'ambito di applicazionedella fattispecie incriminatrice contestata.

Allo stesso modo, il ricorrente non si èconfrontato con l’ordinanza nella parte in cui ha recepito l’orientamentopropugnato dalla sentenza della Sez. 5, n. 11063 del 07/11/2027, dep. 2018,limitandosi a lamentare che la citazione era errata e che non era riuscito arintracciare la sentenza.

In realtà, tale sentenza ha ribadito che il lupo rientra nelnovero delle specie selvatiche protette, sulla base dell’allegato A al Regolamentocomunitario applicativo della [OSCURATO:PERSONA], ciò che giustifica il sequestro preventivo.L’ordinanza è esaustiva anche con riferimento al fumus del secondo reatocontestato.

Quanto alle doglianze in merito alla consulenza tecnica d’ufficiodisposta dal P.m., anche con riferimento agli eventuali vizi processuali, il Tribunaledel riesame ha dato esaustiva risposta a pag. 6 dell’ordinanza, osservando che gliesperti avevano accertato la riferibilità genetica degli esemplari in sequestro neitermini indicati in imputazione.

Infine, non si ravvisano, allo stato degli atti,elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente possa regolarizzare la detenzionedegli animali selvatici, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022.3.Il secondo motivo, relativo all’assenza di motivazione del periculum, èmanifestamente infondato.

Al di là del contenuto dell’annotazione [OSCURATO:PERSONA] del 15giugno 2024, che il ricorrente ha contestato in termini di travisamento della prova,il Tribunale del riesame ha diffusamente motivato sulla necessità di sequestro diesemplari selvatici e intrinsecamente pericolosi, anche in funzione della confiscaprevista dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 135 del 2022.Né vale in senso contrario, appigliarsi al fatto che la norma sia successivaall’inizio della detenzione degli animali nel 2015, come argomentato nel terzomotivo di ricorso, perché la condotta è perdurante al momento del sequestrointervenuto con ordinanza del G.i.p. in data 10 marzo 2026, per cui si applica lalegge a tale data vigente.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Pordenone;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 13 aprile 2026 il Tribunale del riesame diPordenone ha rigettato l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e haconfermato il sequestro preventivo di otto cani, di cui tre cani lupo (canis lupus) ecinque cani ibridi di lupo (canis lupus+canis lupus familiaris), detenuti in violazionedell’art. 14, comma 2, in relazione all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022, conpericolo per la salute e la biodiversità (capo 1), e in violazione dell’art. 1, comma1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 1992, in mancanza della documentazione comprovantela loro origine, rilevante ai fini [OSCURATO:PERSONA] (capo 2).2. Ricorre per cassazione l’indagato per vizio di motivazione in ordine alfumus commissi delicti (primo motivo), al periculum (secondo motivo) e perviolazione di legge in ordine alla finalità del vincolo (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto che, in seguito a unasegnalazione, il personale del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, unitamente al personaledell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale, aveva proceduto nel 2023 allaperquisizione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato esito positivo per ladetenzione di otto esemplari di canidi sospetti di ibridazione intraspecifica cane-lupo. Il ricorrente aveva contestato la perquisizione, sostenendo l’insussistenzadel reato di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 per mancata adozionedei decreti attuativi, e aveva impugnato per cassazione l’ordinanza del G.i.p. cheaveva rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 252-bis cod. proc. pen., con esitonegativo. Durante la perquisizione, il personale operante aveva provveduto asedare gli animali e a prelevare dei campioni biologici da cui era risultato che trecani erano cani-lupo e cinque cani erano cani ibridi entro la quarta generazione.Di qui il sequestro preventivo degli otto esemplari.2.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto di aver detenuto i cani comeanimali domestici in perfette condizioni di salute; ha lamentato la mancataapplicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022 che consente laregolarizzazione amministrativa della detenzione; ha contestato, in relazione alsecondo capo d’incolpazione, la consulenza del P.m.; ha censurato la decisioneche si era erroneamente basata su un precedente di questa Sezione, la sentenzan. 11063 del 07/11/2017, dep. 2018, che aveva configurato il reato, a prescinderedal fatto se l’esemplare fosse stato o meno il frutto delle riproduzioni di altri animalia loro volta nati in cattività.Il motivo, formulato in termini di vizio della motivazione, esorbita dalperimetro cognitivo del giudice di legittimità che, nelle misure cautelari reali, èlimitato, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo alla violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, postoa sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov,Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le piùrecenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius conriferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia,Rv. 206104). Per giunta, il ricorrente non si è confrontato affatto con l’ordinanzaimpugnata che ha richiamato ai fini del fumus la sentenza di questa Sezione n.42474 del 2024 con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso il decretodi perquisizione. Va ribadito che l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 prevedeil divieto di detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati incattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o perla biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specieselvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. Non essendo statoadottato il decreto di cui al comma successivo, si deve far riferimento al d.m.Ambiente 19/4/1996 che, all'art. 1, prevede che sono da considerarepotenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplarivivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattivitàche in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare conla loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, non sottopostia controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattieinfettive all'uomo, mentre, all’art. 2, rimanda per l’individuazione esemplificativadegli animali selvatici, all'allegato A, dove risulta il lupo. Le norme sono chiare nelsenso che “l'ibrido di cane” e “il lupo selvatico” rientrino nell'ambito di applicazionedella fattispecie incriminatrice contestata. Allo stesso modo, il ricorrente non si èconfrontato con l’ordinanza nella parte in cui ha recepito l’orientamentopropugnato dalla sentenza della Sez. 5, n. 11063 del 07/11/2027, dep. 2018,limitandosi a lamentare che la citazione era errata e che non era riuscito arintracciare la sentenza. In realtà, tale sentenza ha ribadito che il lupo rientra nelnovero delle specie selvatiche protette, sulla base dell’allegato A al Regolamentocomunitario applicativo della [OSCURATO:PERSONA], ciò che giustifica il sequestro preventivo.L’ordinanza è esaustiva anche con riferimento al fumus del secondo reatocontestato. Quanto alle doglianze in merito alla consulenza tecnica d’ufficiodisposta dal P.m., anche con riferimento agli eventuali vizi processuali, il Tribunaledel riesame ha dato esaustiva risposta a pag. 6 dell’ordinanza, osservando che gliesperti avevano accertato la riferibilità genetica degli esemplari in sequestro neitermini indicati in imputazione. Infine, non si ravvisano, allo stato degli atti,elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente possa regolarizzare la detenzionedegli animali selvatici, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022.3.Il secondo motivo, relativo all’assenza di motivazione del periculum, èmanifestamente infondato. Al di là del contenuto dell’annotazione [OSCURATO:PERSONA] del 15giugno 2024, che il ricorrente ha contestato in termini di travisamento della prova,il Tribunale del riesame ha diffusamente motivato sulla necessità di sequestro diesemplari selvatici e intrinsecamente pericolosi, anche in funzione della confiscaprevista dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 135 del 2022.Né vale in senso contrario, appigliarsi al fatto che la norma sia successivaall’inizio della detenzione degli animali nel 2015, come argomentato nel terzomotivo di ricorso, perché la condotta è perdurante al momento del sequestrointervenuto con ordinanza del G.i.p. in data 10 marzo 2026, per cui si applica lalegge a tale data vigente.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]