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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 34319/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26830/2017 R.G. proposto da Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina 48, presso lo studio AOR Avvocati, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 14, presso lo studio "[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]Tributario", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma), Sez. 1, n. 2285/01/17, del 7 marzo 2017, depositata il 19 aprile 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un accertamento TARSU per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] con un aumento delle superfici tassabili rispetto alla denuncia della società contribuente.

Il ricorso, respinto in prime cure, era parzialmente accolto in appello, con una riduzione delle superfici tassabili in conformità a quelle indicate in una convenzione stragiudiziale sottoscritta dalle parti per gli anni 2009 e 2010.

Avverso la sentenza d'appello il Comune propone ricorso di cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente;

2. Con il primo motivo di ricorso l'ente locale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993 per aver il giudice d'appello deciso la controversia a favore della società contribuente nonostante questa non avesse denunciato, precisandone l'estensione, quali fossero le superfici nella quali si producevano rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla medesima società;

3. Il motivo è infondato in quanto il principio guida in materia, seguito in termini dalla sentenza impugnata, è l'onere della prova a carico del contribuente della «sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali» (v.

Cass. n. 10634 del 2019; Cass. n. 17622 del 2016).

Con accertamento di fatto, congruamente motivato e come tale incensurabile in sede di legittimità, il giudice d'appello ha ritenuto assolto l'onere di prova gravante sulla società contribuente circa l'estensione delle superfici ove di producono rifiuti speciali e l'autonomo smaltimento degli stessi, assumendo per la determinazione delle superfici la convenzione stipulata dalle parti per gli anni 2009 e 2010, che sebbene riferita a tali annualità si presenta come punto terminale di un continuo confronto tra la società e l'ente impositore teso a fotografe in contraddittorio lo stato dei luoghi

4. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta che il giudice d'appello abbia stabilito, in violazione degli artt. 1965 e seg., efficacia retroattiva alla convenzione stipulata dalle parti con riferimento alle annualità 2009 e 2010, assunta a concreta ratio decidendi;

5. Il motivo non è fondato in quanto la sentenza impugnata assume la riferita convenzione a conferma di un accertamento di fatto aliunde giustificato e come apice (o significativo momento conclusivo) del confronto tra le parti;

6. Pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in euro 3.900,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 3.900,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2021.

I Presidente [OSCURATO:PERSONA] 15 NOV 2021 ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26830/2017 R.G. proposto da Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina 48, presso lo studio AOR Avvocati, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 14, presso lo studio "[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]Tributario", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma), Sez. 1, n. 2285/01/17, del 7 marzo 2017, depositata il 19 aprile 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria; 1. La controversia concerne l'impugnazione di un accertamento TARSU per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] con un aumento delle superfici tassabili rispetto alla denuncia della società contribuente. Il ricorso, respinto in prime cure, era parzialmente accolto in appello, con una riduzione delle superfici tassabili in conformità a quelle indicate in una convenzione stragiudiziale sottoscritta dalle parti per gli anni 2009 e 2010. Avverso la sentenza d'appello il Comune propone ricorso di cassazione con due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente; 2. Con il primo motivo di ricorso l'ente locale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993 per aver il giudice d'appello deciso la controversia a favore della società contribuente nonostante questa non avesse denunciato, precisandone l'estensione, quali fossero le superfici nella quali si producevano rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla medesima società; 3. Il motivo è infondato in quanto il principio guida in materia, seguito in termini dalla sentenza impugnata, è l'onere della prova a carico del contribuente della «sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali» (v. Cass. n. 10634 del 2019; Cass. n. 17622 del 2016). Con accertamento di fatto, congruamente motivato e come tale incensurabile in sede di legittimità, il giudice d'appello ha ritenuto assolto l'onere di prova gravante sulla società contribuente circa l'estensione delle superfici ove di producono rifiuti speciali e l'autonomo smaltimento degli stessi, assumendo per la determinazione delle superfici la convenzione stipulata dalle parti per gli anni 2009 e 2010, che sebbene riferita a tali annualità si presenta come punto terminale di un continuo confronto tra la società e l'ente impositore teso a fotografe in contraddittorio lo stato dei luoghi 4. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta che il giudice d'appello abbia stabilito, in violazione degli artt. 1965 e seg., efficacia retroattiva alla convenzione stipulata dalle parti con riferimento alle annualità 2009 e 2010, assunta a concreta ratio decidendi; 5. Il motivo non è fondato in quanto la sentenza impugnata assume la riferita convenzione a conferma di un accertamento di fatto aliunde giustificato e come apice (o significativo momento conclusivo) del confronto tra le parti; 6. Pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in euro 3.900,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 3.900,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. I Presidente [OSCURATO:PERSONA] 15 NOV 2021 ,
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