Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14163/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato - in tal senso riqualificato il fatto originariamente ricondotto nella ipotesi della ricettazione - per cui, esclusa la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Pilutzu lamentando vizio di motivazione in ordine al motivo di gravame articolato in punto di bilanciamento: segnala che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato una serie di elementi che avrebbero potuto giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti e che solo in parte sono stati valutati dalla Corte territoriale che ne ha ignorati altri con particolare riferimento alla denegata rudimentalità della condotta ed alla marginalità del ruolo da lui rivestito.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha specificamente ed analiticamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno non potesse essere modificato nel senso desiderato dalla difesa ed ha fatto riferimento alla concreta gravità dell'episodio alla luce delle modalità esecutive, del valore dei beni sottratti e della capacità a delinquere dell'imputato giù attinto da una condanna irrevocabile per rapina in concorso e sottoposto alla misura di prevenzione personale.

In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palnnisano).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano _AOK- '`J DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato - in tal senso riqualificato il fatto originariamente ricondotto nella ipotesi della ricettazione - per cui, esclusa la recidiva e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pilutzu lamentando vizio di motivazione in ordine al motivo di gravame articolato in punto di bilanciamento: segnala che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato una serie di elementi che avrebbero potuto giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti e che solo in parte sono stati valutati dalla Corte territoriale che ne ha ignorati altri con particolare riferimento alla denegata rudimentalità della condotta ed alla marginalità del ruolo da lui rivestito. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha specificamente ed analiticamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno non potesse essere modificato nel senso desiderato dalla difesa ed ha fatto riferimento alla concreta gravità dell'episodio alla luce delle modalità esecutive, del valore dei beni sottratti e della capacità a delinquere dell'imputato giù attinto da una condanna irrevocabile per rapina in concorso e sottoposto alla misura di prevenzione personale. In tal modo, i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palnnisano). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano _AOK- '`J DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 14163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris