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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 1964

Cassazione n. 35422/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cercola il 7/3/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 11/3/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Noia che, in data 10/7/2019, aveva riconosciuto l'imputata colpevole dei delitti di usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo del credito condannandola, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre,mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge in relazione all'art. 500 cod.proc.pen.

La difesa sostiene che le valutazioni in diritto della Corte di merito in punto di acquisizione del verbale di sit del teste [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dal P.m. per le contestazioni, non sono pertinenti al caso di specie poiché il Tribunale, dopo aver acquisito il verbale al fine di valutare l'attendibilità del teste, non ha sviluppato al riguardo alcuna considerazione sicché la difesa ritiene che l'acquisizione sia avvenuta al fine di sanare le contraddizioni della p.o.; 2.2 la violazione degli artt. 644,629 cod.pen. e 192 cod.proc.pen.

La difesa lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente valutato l'attendibilità della p.o. alla luce delle contraddizioni evidenziate in sede di gravame tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini e in dibattimento.

Dopo aver illustrato le singole discrasie segnalate, la ricorrente deduce l'omessa applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che avrebbe dovuto condurre ad una pronunzia assolutoria; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

La difesa sostiene che la Corte di merito ha ritenuto l'aggravante in esame in relazione alla tentata estorsione sebbene l'imputata al momento della presunta minaccia non abbia fatto il nome dei finanziatori e i nomi emersi, quali [OSCURATO:PERSONA], erano ignoti alla p.o. con conseguente impossibilità di ravvisare la circostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico.

La difesa non dubita che le dichiarazioni predibattimentali del teste nelle parti oggetto di contestazione possano essere utilizzate al fine di valutarne la credibilità; sostiene tuttavia che il Tribunale abbia acquisto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non a detto scopo ma al fine di colmare le lacune dichiarative della p.o.

La tesi difensiva è assertiva e priva di qualsivoglia elemento a supporto.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il primo giudice a pag. 22 e segg. ha operato una serrata confutazione delle dichiarazioni dibattimentali del cennato teste, ritenuto del tutto inattendibile, spiegando le ragioni di siffatta valutazione anche alla luce delle contestazioni operate dal P.m. sulla scorta di quanto dichiarato in sede investigativa e condensato nel verbale del 25/9/2018. 2.Inammissibili risultano anche le censure oggetto del secondo motivo in quanto reiterano i rilievi in punto di attendibilità del Barbaro già vagliati dalla Corte di merito e disattesi con il supporto di ampia motivazione, esente da aporie ed illogicità manifeste.

La difesa si limita a riproporre le asserite discrasie nella tTh ricostruzione della p.o. senza alcuna correlazione critica con le ragioni reiettive illustrate dalla sentenza impugnata. 3.Ad analoghi esiti deve pervenirsi anche in relazione al terzo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.

Il primo giudice (pag. 31) ha richiamato le emergenze che sostanziano la circostanza, rammentando che l'imputata, per indurre la p.o. a rispettare gli impegni restitutori, aveva più volte fatto riferimento al fatto che i propri finanziatori erano esponenti del "sistema", evocando il rapporto da lei intrattenuto con tale Sartori all'epoca detenuto e prospettando in caso di perdurante inadempimento l'espropriazione forzata dell'officina del figlio del Barbaro, Gennaro.

Le espressioni usate e le pratiche evocate richiamano un più ampio contesto criminale attivo sul territorio e soggetti la cui caratura criminale era nota in quanto legati alle organizzazioni camorristiche che controllano l'area, per come riferito dal teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, lungi dal confrontarsi con le evidenze richiamate dai giudici di merito, attesta la propria confutazione sull'asserita inidoneità intimidatrice dei riferimenti valorizzati in quanto non percepiti come tali dalla vittima.

La tesi è priva di giuridico fondamento giacché la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. peri., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2 , n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5 , n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).

Trattasi di un giudizio che valorizza l'attitudine intimidatrice della condotta ovvero la sua idoneità a concorrere, aggravandola, alla coartazione del soggetto passivo, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione dello stesso (in tal senso, tra molte, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M. 3 go-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cercola il 7/3/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 11/3/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Noia che, in data 10/7/2019, aveva riconosciuto l'imputata colpevole dei delitti di usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo del credito condannandola, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre,mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge in relazione all'art. 500 cod.proc.pen. La difesa sostiene che le valutazioni in diritto della Corte di merito in punto di acquisizione del verbale di sit del teste [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dal P.m. per le contestazioni, non sono pertinenti al caso di specie poiché il Tribunale, dopo aver acquisito il verbale al fine di valutare l'attendibilità del teste, non ha sviluppato al riguardo alcuna considerazione sicché la difesa ritiene che l'acquisizione sia avvenuta al fine di sanare le contraddizioni della p.o.; 2.2 la violazione degli artt. 644,629 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente valutato l'attendibilità della p.o. alla luce delle contraddizioni evidenziate in sede di gravame tra quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini e in dibattimento. Dopo aver illustrato le singole discrasie segnalate, la ricorrente deduce l'omessa applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che avrebbe dovuto condurre ad una pronunzia assolutoria; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. La difesa sostiene che la Corte di merito ha ritenuto l'aggravante in esame in relazione alla tentata estorsione sebbene l'imputata al momento della presunta minaccia non abbia fatto il nome dei finanziatori e i nomi emersi, quali [OSCURATO:PERSONA], erano ignoti alla p.o. con conseguente impossibilità di ravvisare la circostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico. La difesa non dubita che le dichiarazioni predibattimentali del teste nelle parti oggetto di contestazione possano essere utilizzate al fine di valutarne la credibilità; sostiene tuttavia che il Tribunale abbia acquisto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non a detto scopo ma al fine di colmare le lacune dichiarative della p.o. La tesi difensiva è assertiva e priva di qualsivoglia elemento a supporto. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il primo giudice a pag. 22 e segg. ha operato una serrata confutazione delle dichiarazioni dibattimentali del cennato teste, ritenuto del tutto inattendibile, spiegando le ragioni di siffatta valutazione anche alla luce delle contestazioni operate dal P.m. sulla scorta di quanto dichiarato in sede investigativa e condensato nel verbale del 25/9/2018. 2.Inammissibili risultano anche le censure oggetto del secondo motivo in quanto reiterano i rilievi in punto di attendibilità del Barbaro già vagliati dalla Corte di merito e disattesi con il supporto di ampia motivazione, esente da aporie ed illogicità manifeste. La difesa si limita a riproporre le asserite discrasie nella tTh ricostruzione della p.o. senza alcuna correlazione critica con le ragioni reiettive illustrate dalla sentenza impugnata. 3.Ad analoghi esiti deve pervenirsi anche in relazione al terzo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il primo giudice (pag. 31) ha richiamato le emergenze che sostanziano la circostanza, rammentando che l'imputata, per indurre la p.o. a rispettare gli impegni restitutori, aveva più volte fatto riferimento al fatto che i propri finanziatori erano esponenti del "sistema", evocando il rapporto da lei intrattenuto con tale Sartori all'epoca detenuto e prospettando in caso di perdurante inadempimento l'espropriazione forzata dell'officina del figlio del Barbaro, Gennaro. Le espressioni usate e le pratiche evocate richiamano un più ampio contesto criminale attivo sul territorio e soggetti la cui caratura criminale era nota in quanto legati alle organizzazioni camorristiche che controllano l'area, per come riferito dal teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, lungi dal confrontarsi con le evidenze richiamate dai giudici di merito, attesta la propria confutazione sull'asserita inidoneità intimidatrice dei riferimenti valorizzati in quanto non percepiti come tali dalla vittima. La tesi è priva di giuridico fondamento giacché la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. peri., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2 , n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222; Sez. 5 , n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027). Trattasi di un giudizio che valorizza l'attitudine intimidatrice della condotta ovvero la sua idoneità a concorrere, aggravandola, alla coartazione del soggetto passivo, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione dello stesso (in tal senso, tra molte, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. 3 go-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 35422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris