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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38372/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20237/2024 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso av- verso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione all'affermata responsabilità contestando la motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato e con un secondo motivo in relazione alla dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 27.9.2024 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nuele [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'ammis- sibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso.

2. Ritiene il Collegio che i motivi proposti siano inammissibili in quanto il ri- corrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devo- lute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motiva- zione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inam- missibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Can- navacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).N. 20237/2024 RG. (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, che il rilevante scostamento tra il red- dito dichiarato nell'istanza e quello effettivamente conseguito dall'imputato, e il significativo precedente penale per traffico di stupefacenti, giustificano l'irroga- zione di una pena base di poco superiore al minimo edittale, ed il giudizio di equi- valenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20237/2024 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso av- verso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione all'affermata responsabilità contestando la motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato e con un secondo motivo in relazione alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 27.9.2024 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nuele [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'ammis- sibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso. 2. Ritiene il Collegio che i motivi proposti siano inammissibili in quanto il ri- corrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devo- lute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motiva- zione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inam- missibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Can- navacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).N. 20237/2024 RG. (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, che il rilevante scostamento tra il red- dito dichiarato nell'istanza e quello effettivamente conseguito dall'imputato, e il significativo precedente penale per traffico di stupefacenti, giustificano l'irroga- zione di una pena base di poco superiore al minimo edittale, ed il giudizio di equi- valenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
Sentenza Cassazione n. 38372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris