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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 12187/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ANDRISANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza, nel riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 7 dicembre 2016, per quanto in questa sede di ricorso interessa, confermava la pronuncia di primo grado in tema di responsabilità per il reato di usura contestato al capo F e rideterminava la pena per tale reato in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente violazione della legge penale e processuale penale, oltre che vizi esiziali di motivazione, per mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.).

La Corte di appello di Potenza ha confermato il giudizio di responsabilità espresso in primo grado, limitatamente all'episodio di usura contestato al capo F, ponendo a fondamento della decisione le dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata confermata, anzi smentita, da dati esterni di riscontro al narrato.

La Corte di merito non ha infatti tratto, dalle circostanze di fatto dedotte con i motivi di appello e soprattutto con la memoria depositata in giudizio il 15 marzo 2022, le dovute conseguenze in tema di configurazione della struttura del reato di usura, avendo la stessa Corte travisato e comunque malinteso il significato che doveva attribuirsi ai messaggi di testo intercorsi tra le parti del contratto il 3 e 4 settembre 2009, ritenuti erroneamente attestanti la pattuizione per la consegna della somma di diecimila euro (9.200,00, detratti gli interessi alla fonte), oltre alla funzione di garanzia degli assegni consegnati dalla persona offesa (per complessivi 14.050,00 euro); laddove, poi, il preliminare di vendita, apparentemente firmato dall'usurato, ma sottoscritto dal solo Andrisani è stato ritenuto, con motivazione illogica, lo strumento utilizzato dal ricorrente proprio al fine di coprire la natura illecita dell'operazione, mentre l'esame delle evidenze processuali restituiva l'effige di una fattispecie contrattuale obbligatoria (promessa) finalizzata alla conclusione del contratto a prestazioni corrispettive non caratterizzata da alcuna sperequazione di valori garantiti e prestati dalle parti e rispetto alla quale gli assegni consegnati dovevano ritenersi funzionali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso è infondato.

1.1. I plurimi vizi denunziati, proposti in unico crogiuolo descrittivo, meritano trattazione unitaria, in ragione della comune finalizzazione e sorte processuale.1.2.

La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante-del giudice di primo grado (almeno per quanto riguarda il delitto di cui al capo F, oggetto di impugnazione), ha tratto argomento per la complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale di quanto narrato dalla persona offesa dal contenuto di alcuni messaggi di testo "letti" secondo un paradigma esegetico che non appare affatto illogico; accompagnando tale valutazione con l'esame della sorte degli assegni consegnati dalla persona offesa dichiarante al ricorrente.

Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione).

La differente "lettura" di altri elementi obiettivi dimostrativi del fatto sollecita, dunque, la Corte ad avviare un differente apprezzamento della prova, che non è percorribile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716; concetto replicato di recente da Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370 - 01).

Deve inoltre rammentarsi che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo: ne consegue che, in tal caso -come verificatosi nella fattispecie -debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, sent. n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107; Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, Rv. 281935 - 01).

Nel caso in esame, alla luce della complessiva motivazione del provvedimento impugnato, che si presenta pienamente esaustiva, può ritenersi che i giudici di merito abbiano assolto all'onere motivazionale, accompagnando la valutazione di affidabilità soggettiva della fonte ed attendibilità obiettiva del narrato con la lettura, non manifestamente illogica o distonica, di dati esteri di conforto.

1.3. Del resto, anche i motivi di ricorso, che hanno profuso uno sforzo dialogico encomiabile e non comune con la motivazione censurata, non riescono a superare l'aporia logica della reale funzione obbligatoria (verso il futuro effetto traslativo) di un preliminare di compravendita sottoscritto solo da una delle parti (quella garantita) ed accompagnato dalla consegna di assegni compilati.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ANDRISANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza, nel riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 7 dicembre 2016, per quanto in questa sede di ricorso interessa, confermava la pronuncia di primo grado in tema di responsabilità per il reato di usura contestato al capo F e rideterminava la pena per tale reato in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente violazione della legge penale e processuale penale, oltre che vizi esiziali di motivazione, per mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.). La Corte di appello di Potenza ha confermato il giudizio di responsabilità espresso in primo grado, limitatamente all'episodio di usura contestato al capo F, ponendo a fondamento della decisione le dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata confermata, anzi smentita, da dati esterni di riscontro al narrato. La Corte di merito non ha infatti tratto, dalle circostanze di fatto dedotte con i motivi di appello e soprattutto con la memoria depositata in giudizio il 15 marzo 2022, le dovute conseguenze in tema di configurazione della struttura del reato di usura, avendo la stessa Corte travisato e comunque malinteso il significato che doveva attribuirsi ai messaggi di testo intercorsi tra le parti del contratto il 3 e 4 settembre 2009, ritenuti erroneamente attestanti la pattuizione per la consegna della somma di diecimila euro (9.200,00, detratti gli interessi alla fonte), oltre alla funzione di garanzia degli assegni consegnati dalla persona offesa (per complessivi 14.050,00 euro); laddove, poi, il preliminare di vendita, apparentemente firmato dall'usurato, ma sottoscritto dal solo Andrisani è stato ritenuto, con motivazione illogica, lo strumento utilizzato dal ricorrente proprio al fine di coprire la natura illecita dell'operazione, mentre l'esame delle evidenze processuali restituiva l'effige di una fattispecie contrattuale obbligatoria (promessa) finalizzata alla conclusione del contratto a prestazioni corrispettive non caratterizzata da alcuna sperequazione di valori garantiti e prestati dalle parti e rispetto alla quale gli assegni consegnati dovevano ritenersi funzionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è infondato. 1.1. I plurimi vizi denunziati, proposti in unico crogiuolo descrittivo, meritano trattazione unitaria, in ragione della comune finalizzazione e sorte processuale.1.2. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante-del giudice di primo grado (almeno per quanto riguarda il delitto di cui al capo F, oggetto di impugnazione), ha tratto argomento per la complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale di quanto narrato dalla persona offesa dal contenuto di alcuni messaggi di testo "letti" secondo un paradigma esegetico che non appare affatto illogico; accompagnando tale valutazione con l'esame della sorte degli assegni consegnati dalla persona offesa dichiarante al ricorrente. Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). La differente "lettura" di altri elementi obiettivi dimostrativi del fatto sollecita, dunque, la Corte ad avviare un differente apprezzamento della prova, che non è percorribile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716; concetto replicato di recente da Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370 - 01). Deve inoltre rammentarsi che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo: ne consegue che, in tal caso -come verificatosi nella fattispecie -debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, sent. n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107; Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, Rv. 281935 - 01). Nel caso in esame, alla luce della complessiva motivazione del provvedimento impugnato, che si presenta pienamente esaustiva, può ritenersi che i giudici di merito abbiano assolto all'onere motivazionale, accompagnando la valutazione di affidabilità soggettiva della fonte ed attendibilità obiettiva del narrato con la lettura, non manifestamente illogica o distonica, di dati esteri di conforto. 1.3. Del resto, anche i motivi di ricorso, che hanno profuso uno sforzo dialogico encomiabile e non comune con la motivazione censurata, non riescono a superare l'aporia logica della reale funzione obbligatoria (verso il futuro effetto traslativo) di un preliminare di compravendita sottoscritto solo da una delle parti (quella garantita) ed accompagnato dalla consegna di assegni compilati. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di co
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