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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1977

Cassazione n. 08750/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1977 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso della parte civile introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che/contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dell'autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell'imputato e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procedimento fissato solo per vagliare la già rilevata inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, senza rilevanza dell'avversa pretesa dell'imputato a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, la cui valutazione presupporrebbe la non evidente e palese inammissibilità del ricorso proposto (vedi, con riferimento all'analogo principio stabilito nel caso di ricorso per cassazione dell'imputato, Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] "nte [OSCURATO:PERSONA] uolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1977 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso della parte civile introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che/contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dell'autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell'imputato e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procedimento fissato solo per vagliare la già rilevata inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, senza rilevanza dell'avversa pretesa dell'imputato a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, la cui valutazione presupporrebbe la non evidente e palese inammissibilità del ricorso proposto (vedi, con riferimento all'analogo principio stabilito nel caso di ricorso per cassazione dell'imputato, Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] "nte [OSCURATO:PERSONA] uolo
Sentenza Cassazione n. 08750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris