CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Ivone e ColettoIlenia rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il qualehanno domiciliazione telematica-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha domiciliazionetelematica-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in liquidazione, presso il quale hadomiciliazione telematica-intimata-Numero registro generale 3651/2025Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18709/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2134/2024depositata il 4/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo per ciascun controricorrente, seguono la soccombenza, concondanna in solido per il comune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquidaper ognuno dei controricorrenti in euro 1.200 per compensi ed euro 200per gli esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi