CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 35225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21 marzo 2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GALLO in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, perché improcedibile per difetto dì querela. L'imputata era stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624, comma 2 e 625, comma 2, cod. pen. commesso mediante collegamento con un cavo abusivo sulla base elettrica. La prima udienza, fissata per l'8 febbraio 2024, era stata rinviata e all'udienza del 21 marzo 2024 il pubblico ministero aveva chiesto di correggersi il capo di imputazione mediante contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. Il Tribunale, rilevata la mancanza di querela e ritenuto che fosse ormai decorso il termine per la presentazione della stessa, ai sensi della normativa transitoria dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022, aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere. 2. Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, l'aggravante era già contestata in fatto in quanto nel capo di imputazione era indicato l'oggetto del furto (energia elettrica) e le modalità della condotta (allaccio tramite cavo abusivo), sicché a prescindere dalla contestazione suppletiva, il reato era perseguibile d'ufficio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, richiamando in proposito la sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rv. 285647 - 01, pronunciata in fattispecie relativa a furto di energia elettrica, secondo cui in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Occorre innanzitutto dare atto della circostanza che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: - se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; - se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede; - se ricorre una delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. Pertanto, il reato è procedibile d'ufficio quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o referenza. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, l'art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela decorre da tale data (30 dicembre 2022) se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Questa Corte ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). 3. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per un fatto così descritto nel capo di imputazione: «delitto previsto e punito dagli artt.624, comma 2 e 625, n. 2 c.p., perché, quale titolare della ditta individuale denominata "L'oro di Napoli di [OSCURATO:PERSONA]", (...) al fine di trarne illecito profitto, collegava un cavo abusivo in rame di sezione 4x6 mm. Direttamente sulla base elettrica, così facendo prelevava irregolarmente energia elettrica per un quantitativo pari a 8.714.97 kwh e per un valore di circa C 1.532.96. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose». Si tratta di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione "in fatto" dell'aggravante in parola. Secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggetto l'energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01). Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell'imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l'impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01). 4. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 4.1. A tale conclusione l'orientamento qui condiviso è pervenuto sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01), che hanno riconosciuto l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse. Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l'indicazione del fatto materiale è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa. Si è precisato in proposito che il carattere "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza. Se così fosse, - a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale- nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell'art. 476, comma 2, c.p., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti. Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell'uomo medio e cioè la possibilità per tale "agente" di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell'atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.). Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l'impiego dì formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale. 4.2. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene- energia, oggetto di furto, non sia un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "servizio pubblico", che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all'oggetto sottratto (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.). La destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di ablazione, e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'interesse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013 , dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01). 4.3. Occorre, inoltre, considerare che la destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica non ne costituisce una connotazione intrinseca, ben potendo essere auto-prodotta da un privato e destinata al proprio uso personale. Invero, la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale. Lo stesso art. 625, n. 7-bis cod. pen. conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico e attribuisce rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica. 4.4. Si deve in conclusione affermare che l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.). Tuttavia, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, è consentita anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.). 5. Nel caso in esame, la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta è da ritenersi adeguatamente contestata, posto che la una condotta di furto è stata descritta nel campo di imputazione come posta in essere mediante allaccio diretto alla "base elettrica" e perciò alla rete di distribuzione e dunque in termini sostanzialmente equivalenti alla suddetta destinazione (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, cit.). Pertanto, erroneamente il Tribunale di Napoli, pur in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha ritenuto si versasse in ipotesi di furto procedibile a querela di parte. 10. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. PQM Annulla la sentenza