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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29281/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di furto in abitazione aggravato e ha condannato lo stesso alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorso proposto dall'imputato consta di un unico motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione ritenuta apparente e stereotipata.

Il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

La Corte di appello, tenuto conto di quelli che erano i motivi di appello, si è soffermata in modo coerente e logico sulla sostanziale irrilevanza delle ragioni addotte dalla difesa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già negate dal primo giudice tenuto conto della complessiva gravità dei fatti e della personalità dell'imputato (al quale era stata applicata anche la recidiva).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MMario p" [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 l»: Silli.0iie,11±:1 Fabili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di furto in abitazione aggravato e ha condannato lo stesso alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso proposto dall'imputato consta di un unico motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione ritenuta apparente e stereotipata. Il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La Corte di appello, tenuto conto di quelli che erano i motivi di appello, si è soffermata in modo coerente e logico sulla sostanziale irrilevanza delle ragioni addotte dalla difesa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già negate dal primo giudice tenuto conto della complessiva gravità dei fatti e della personalità dell'imputato (al quale era stata applicata anche la recidiva). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMario p" [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 l»: Silli.0iie,11±:1 Fabili
Sentenza Cassazione n. 29281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris