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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 26326/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11051/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA];-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 213/2017 , depositata il23/01/2017, R.G.N. 432/2014; e sul sul ricorso(riunito al primo) iscritto al n. 17792/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 908/2019 , depositata il 27/02/2019, R.G.N. 521/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 213/2017 in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 5.11.2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio, nella contumacia di quest’ultimo, in riforma della suddetta decisione di primo grado, così provvedeva: “dichiara l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 e per l’appello in € 5.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%; pone le spese di CTU di 1° grado a carico di [OSCURATO:PERSONA]”.

2. La Corte territoriale accertava essere venuto meno, nelle more, il titolo esecutivo (costituito da un decreto ingiuntivo emesso in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], decreto nel frattempo appunto revocato); si trattava del titolo che formava oggetto dell’opposizione a precetto proposta in prime cure dalla Caputo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; giudizio cui in primo grado aveva preso parte anche l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio.

Scriveva, per quanto qui interessa, la stessa Corte: “Non ravvisandosi ragioni per derogare al principio della regolazione delle spese secondo soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] (in solido con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale interveniente ad adiuvandum del [OSCURATO:PERSONA]) va condannato al pagamento delle spese di [OSCURATO:PERSONA]”.

3. Avverso tale decisione, l’Avv. de Jorio ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tre motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. L’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale, non avendo inteso costituirsi in questa sede.

6. Entrambe le parti costituite hanno prodotto memoria.7.

Della stessa decisione, l’Avv. de Jorio, con ricorso depositato il 24.2.2017, aveva chiesto in precedenza la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. (per errore di fatto) alla medesima Corte d’appello di Roma, la quale, con provvedimento in data 17.3.2017 steso in calce al medesimo ricorso per revocazione, aveva concesso la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.

8. Con la sentenza n. 908/2019 pure in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio aveva proposto contro la sentenza della medesima Corte d’appello n. 213/2017 nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; condannava il de Jorio e il [OSCURATO:PERSONA] in solido a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese della revocazione, che liquidava in € 1.900,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, dando atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico del ricorrente in revocazione di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.

9. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso un riassunto dello svolgimento del processo e riportato il motivo per il quale il ricorrente chiedeva la revocazione, esponeva cosa dovesse intendersi per “errore di fatto”, ai fini di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c.

Considerava quindi che: “La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, ha univocamente ritenuto che l’intervento in esame deve essere qualificato come intervento “ad adiuvandum” (v. motivazione in ordine alla regolazione delle spese processuali).

Il ricorrente allega a sostegno della revocazione proprio il presunto errore di qualificazione del proprio intervento in uno con una errata interpretazione della normativa sulla regolazione delle spese processuali in ragione dell’assenza di domande proposte nei suoi confronti.

L’intervento “ad adiuvandum” a norma dell’art. 105 cpc, si verifica quando un terzo, avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa, partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte e non subire quindi gli effetti, sia pure riflessi, di una sentenza sfavorevole.

Quello posto a fondamento della presente revocazione non è dunque un errore di fatto, derivante da un’errata percezione delle cose o da una svista materiale della Corte di Appello, tale da evidenziare una grossolana discordanza tra le affermazioni in fatto contenute nella sentenza e le risultanze del fascicolo processuale.

E’ invece un preteso errore di giudizio inerente alla qualificazione dell’intervento come intervento “ad adiuvandum” e quindi ad una violazione dell’art. 105 cpc; errore che, pertanto, deriva dalla valutazione delle risultanze processuali e dall’interpretazione della normativa processuale”.

Infine, riteneva essere un preteso errore di giudizio anche quello allegato circa la regolazione delle spese processuali.

10. Anche contro tale decisione, l’Avv. de Jorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; ricorso che ha dato luogo al procedimento rubricato col n. 17792/2019 R.G.

11. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

12. Pure in questo procedimento, l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale, non avendo inteso costituirsi in questa sede.

13. A seguito di analoghe richieste avanzate dal ricorrente de Jorio nel secondo procedimento in ordine di tempo n. 17792/2019 R.G. e di ordinanza interlocutoria di Collegio della Sezione VI-L di questa Corte, i due procedimenti sono stati fissati entrambi per l’odierna adunanza camerale ai fini della decisione circa la loro riunione, e il secondo procedimento è stato riunito a quello prioritariamente introdotto n. 11051/2019 R.G.

14. Infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (così Cass. civ., sez. lav., 6.7.2022, n. 21315; id., sez.

I, 5.5.2022, n. 14183; id., sez.

I, 29.11.2016, n. 24283; id., sez. trib., 5.8.2016, n.16435).

15. E, nel caso in esame, i due procedimenti in questione sono contemporaneamente pendenti in questa sede di legittimità, sicché, dandosi continuità al suddetto orientamento, è stata disposta la riunione di questo procedimento a quello n. 11051/2019 R.G., prioritariamente introdotto. [OSCURATO:PERSONA]

I. Secondo l’orientamentosopra richiamato , in base al quale è stata disposta la riunione dei due procedimenti, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (cfr., tra le altre, in tal senso Cass. civ., sez. lav., 6.7.2022, n. 21315), dev’essere esaminato con precedenza il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 908/2019 della Corte territoriale, la quale aveva giudicato inammissibile la revocazione chiesta dal de Jorio contro la sentenza d’appello della stessa Corte n. 213/2017.

II. Ebbene, rispetto a tale decisione circa la revocazione il ricorrente ha formulato le seguenti censure.

1. Con un primo motivo di ricorso, ancorché non numerato, il ricorrente, preliminarmente, “deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 del c.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 del codice di procedura civile, dovendo la Corte d’Appello, anche d’ufficio, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per revocazione per violazione del giudicato interno, venutosi a formare in punto alla condanna alle spese, non essendo stata resa oggetto d’appello”.

2. Con un secondo motivo (indicato come 1), il ricorrente denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver violato la sentenza impugnata la corretta applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. in rapporto ai motivi posti a sostegno del ricorso per revocazione ed alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema in materia”.

3. Con un terzo motivo (indicato come 2), denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ed erroneamente applicato la norma di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. in rapporto ai motivi posti a sostegno del ricorso per revocazione, non considerando in modo alcuno l’integrale omesso esame della circostanza per la quale la posizione dell’odierno ricorrente avrebbe dovuto ritenersi in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Con un quarto motivo (indicato come 3), denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4, nonché 115 e 116 del c.p.c. e dell’art. 24 comma II della Costituzione, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza di motivazione, con conseguente nullità assoluta della decisione impugnata”.

5. Nello sviluppo del primo motivo (tale dovendo essere reputato essendovi indicati nella rubrica sia le norme che si assumono violate che i mezzi di ricorso fatti valere, ossia, quelli di cui all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), il ricorrente assume testualmente: “Pur non avendo il ricorrente esplicitamente sollevato detta eccezione (n.d.r.: dinanzi alla Corte adita per la revocazione), pur tuttavia il Giudice di appello (n.d.r.: in realtà sempre la Corte sì d’appello, ma adita per la revocazione) avrebbe dovuto, in omaggio alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema sull’obbligo di rilevabilità d’ufficio della formazione del giudicato, annullarla sic et simpliciter, al di là dei motivi di revocazione fatti valere.

Sta in fatti che il Tribunale ha emesso sentenza di condanna al pagamento delle spese del giudizio di prime cure in favore di Fabio de Jorio, ponendole a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte d’Appello (n.d.r.: questa volta il riferimento è alla Corte che aveva deciso in grado d’appello con la sentenza oggetto della revocazione) ha deciso in modo diametralmente opposto, ponendole a carico di de Jorio, nonostante alcuna domanda di modifica fosse stata ritualmente formulata dalle controparti.

Poiché nessuna delle parti in giudizio aveva contestato questo capo della decisione di prime cure, oramai si era formato il giudicato interno sotto il detto profilo, con la conseguenza che il Giudice di II grado non avrebbe potuto legittimamente modificare la decisione di prime cure, essendo questa –in argomento – definitiva”.

6. Ritiene il Collegio che tale censura, pur delucidata come sopra, debba essere giudicata infondata.

6.1. Il ricorrente non tiene conto, infatti, che la Corte adita per la revocazione aveva riferito che, mentre il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente l’opposizione al precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma, con la sentenza revocanda n. 213/2017, aveva riformato la pronuncia di primo grado, “dichiarando l’insussistenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Caputo e condannando in solido il [OSCURATO:PERSONA] ed il de Jorio al pagamento in favore della Caputo delle spese del doppio grado” (cfr. pag. 3 della decisione qui impugnata per cassazione).

6.2. Per conseguenza, non potevaoperare il giudicato interno rilevabile ex officio circa il regolamento delle spese di primo grado per quanto lo riguardava; ossia, il preteso giudicato che, a detta del ricorrente, la Corte da lui adita in revocazione per tutt’altre ragioni, a sua volta,non avrebbe d’ufficio considerato.E’ jus receptum, infatti, che, in tema di impugnazione, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

III, 26.5.2020, n. 9695; id., sez.

III, 29.10.2019, n. 27606; id., sez.

III, 7.1.2004, n. 58).

Nel caso di specie, perciò, la Corte d’appello, avendo riformato parzialmente, ma in modo senz’altro consistente (risultando accolta intoto, e non più in parte, l’opposizione a precetto), la decisione di prime cure, non doveva rilevare officiosamente alcun giudicato interno circa le spese, bensì all’opposto ben poteva regolare diversamente anche le spese di primo grado in base all’esito complessivo della lite.

Per conseguenza, la medesima Corte, questa volta adita in sede di revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c., giammai poteva (e men che meno doveva) rilevare d’ufficio un inesistente giudicato interno, il cui mancato rilievo officioso, a detta del ricorrente, sarebbe stato addebitabile già alla decisione revocanda.

7. Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Con essi il ricorrente denuncia, in sintesi, la non conformità a diritto della statuizione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte d’appello adita in sede di revocazione.7.1.

La Corte d’appello, muovendo dal tenore della sentenza oggetto di revocazione, ha ritenuto che in essa fosse presente una valutazione giuridica circa l’individuazione della natura dell’intervento spiegato dall’Avv. de Jorio, ricondotto alla nozione tecnico processuale di intervento “ad adiuvandum” (espressione utilizzata in sentenza) previsto dall’art. 105 comma 2 c.p.c.

7.2. Orbene, prescindendo dalla correttezza di tale qualificazione (solo per inciso si evidenzia che, costituendosi nel giudizio di primo grado, lo stesso ricorrente ha intitolato l’atto come “intervento volontario ex art. 105 c.p.c.”, ancorché abbia successivamente smentito la corrispondenza dello stesso alla tipologia indicata), è da osservare che, giusti o errati che siano, gli apprezzamenti espressi nella sentenza oggetto di revocazione, in punto di qualificazione dell’intervento non possono essere ritenuti frutto di una svista o di un errore sul fatto ma, piuttosto, di una valutazione in diritto.

7.3. La Corte di merito, pertanto, risulta aver fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità, secondo cui l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (Cass. n. 2236 del 26/01/2022), sicché i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. n. 6405 del 15/03/2018).

Ineccepibilmente, allora, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza, in termini di errore materiale, dell’affermazione censurata, trattandosi di procedere all’esatto inquadramento di un istituto processuale, quale è l’intervento adesivo dipendente, ed alla interpretazione della relativa normativa processuale.8.

Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso.

Lo stesso impugnante ivi premette che: La decisione impugnata ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente anche per quanto riguarda l’erronea indicazione del valore della causa assumendo: “Quanto all’errore allegato in relazione all’entità della somma ceduta, lo stesso è contenuto nella parte in fatto della sentenza descrittiva dei provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado.

Per il resto, non vi sono congrui elementi per ritenere che la Corte di Appello abbia fondato sull’entità della somma oggetto di cessione del credito la decisione di condanna solidale al pagamento delle spese processuali, neanche in termini quantitativi” .

Asserisce il ricorrente che tale motivazione sarebbe “soltanto apparente”.

Anche in questo caso, però, non si considera anzitutto che la giustificazione argomentativa della Corte continua subito dopo come segue: “La soluzione di tale questione – e cioè se la Corte dovesse procedere a condanna solidale ovvero a condanna non solidale in relazione all’entità del credito ceduto e poi rinunciato – deriva anch’essa dalla interpretazione della normativa in materia di regolazione delle spese di lite.

Si controverte, pertanto, su un preteso errore di giudizio e non di fatto”.

8.1. Giova, a questo punto, ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali.

Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così, tra le altre, da ultimo Cass. civ., sez.

I, 7.3.2022, n. 7401).

Nel caso che ci occupa la Corte di merito ha escluso, da un lato, che l’ulteriore errore di cui si doleva il ricorrente in revocazione risultasse essere essenziale e decisivo nel senso testé chiarito e, dall’altro, che esso fosse un errore di fatto, trattandosi, secondo la prospettazione, di un errore di giudizio.

8.2. Ebbene, in disparte che a riguardo la motivazione su riportata, considerata nella sua completezza, non è affatto apparente, il ricorrente nemmeno l’ha considerata interamente.

9. In definitiva, il ricorso per cassazione contro la sentenza n. 908/2019 della Corte d’appello di Roma dev’essere respinto.

III. Passando, allora, ad esaminare il ricorso per cassazione sub proc. n. 11051/2019, esso riguarda i motivi seguenti.

1. Con un primo motivo di ricorso, l’Avv. de Jorio deduce “Carenza assoluta di motivazione sulla asserita qualifica dell’interventodell’odierno ricorrente nel giudizio dinanzi il Tribunale quale “adesivo” alle ragioni della controparte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conseguente nullità assoluta ex art. 132 n. 4 c.p.c. e 115 e 116 dello stesso codice, nonché 111 della Costituzione, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma I n. 4 c.p.c.”.

2. Con un secondo motivo, contesta “la illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione impugnata con conseguente nullità assoluta della stessa per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 del c.p.c., vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sotto il profilo del totale ed insanabile conflitto tra quanto risulta dagli atti processuali dai quali emerge ictu oculi la neutralità assoluta della posiz ione dell’istante e quanto invece concluso immotivatamente dal Giudicante in ordine alla definizione dell’intervento dell’odierno ricorrente quale adesivo alle ragioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente ritenuta soccombenza dell’odierno ricorrente e la sua condanna al pagamento delle spese di causa”.

3. Con un terzo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c., nella costante e consolidata interpretazione offertane dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la sentenza impugnata soccombente Fabio de Jorio nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], offrendo della norma una interpretazione del tutto illegittima”.

4. Preliminarmente, rileva il Collegio che lo stesso ricorrente ha fatto precedere l’esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi d’impugnazione da una “Premessa necessaria.

Sulla tempestività del presente ricorso”.

In particolare, dopo aver dato conto del giudizio di revocazione da lui promosso circa la medesima sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, l’impugnante scrive: “Tuttavia, la presente impugnativa deve ritenersi tempestiva in quanto il Giudice della revocazione aveva concesso la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione in calce al ricorso che conteneva la relativa istanza: poiché quest’ultimo è stato depositato il 24 febbraio 2017 e la sentenza impugnata per revocazione è stata emessa il 23 gennaio 2017, i sei mesi sono abbondantemente ancora in fieri.

L’appena formulata conclusione è fondata anche a voler ritenere valido l’invio della sentenza con PEC del 27 gennaio 2017 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], validità che si contesta in toto in quanto detto atto è dichiaratamente notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di procuratore del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, inidoneo a realizzare gli effetti suoi propri nei confronti dell’odierno ricorrente.

Sta in fatti che la sentenza impugnata diverrebbe definitiva solo con il trascorrere del giorno1 aprile 2019 (si deposita stampa della PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 2017, della sentenza ad essa allegata e della relazione di notifica, doc. n. 11)”.

5. Nel costituirsi in questa sede di legittimità, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché tardivo sulla base in sintesi delle seguenti considerazioni: a) il provvedimento della Corte territoriale adita per la revocazione, a mezzo del quale era stato sospeso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, era stato emanato il 17.3.2017, ed era a tale data che occorreva far capo quale dies a quo di decorrenza del termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione, ex art.325 c.p.c.; b) rispetto a quanto dedotto dalla controparte circa la notifica della sentenza a mezzo PEC in data 27.1.2017, sottolinea che detta notifica si era realizzata presso l’indirizzo PEC dell’Avv. de Jorio, ossia, “[OSCURATO:EMAIL]”, onde doveva ritenersi valida, anche tenendo conto di quanto statuito da Cass. sez. un., n. 7665 del 18.4.2016; c) pertanto, secondo il calcolo operato dalla controricorrente, essendo decorsi 49 giorni tra la notificazione della sentenza in data 27.1.2017 e il provvedimento di sospensione del termine per ricorrere in cassazione adottato il 17.3.2017, i residui 11 giorni a disposizione, a far data dalla comunicazione il 27.1.2019 della sentenza che aveva deciso la revocazione, erano scaduti il 10.3.2019, laddove il ricorso per cassazione in esame era stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e perciò tardivamente.

6. Ritiene il Collegio che l’eccezione di tardività de qua debba essere disattesa.

6.1. Giova in primo luogo premettere che, secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte sancito anche a Sezioni Unite, l’articolo 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, della istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento, della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice (così Cass. civ., sez.

III, 13.11.2019, n. 29363; id., sez. un., 30.8.2019, n. 21874; id., sez.

III, 22.3.2013, n. 7261).

6.2. Trattandosi appunto di una sospensione del termine in questione, è poi pacifico che, in caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione disposta –ai sensi dell’art. 398 c.p.c. – dal giudice avanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il termine per proporre ricorso per cassazione ricomincia a decorrere –per la parte residua – dalla comunicazione della sentenza sulla revocazione (in tal senso, ad es., Cass. civ.,sez.

III, 27.9.2011, n. 19730).

7. Come si è visto, secondo le originarie deduzioni del ricorrente nel caso di specie, si doveva far capo esclusivamente al termine c.d. lungo di sei mesi ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato, rispetto al quale il suo ricorso per cassazione sarebbe tempestivo.

Nella successiva memoria del 21.11.2022, lo stesso ha mutato tesi, sostenendo che si poteva far riferimento quale dies a quo al 24.2.2017, data in cui era stato depositato il suo ricorso per revocazione, ma che quando il ricorso per cassazione era stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] residuavano ancora 6 giorni prima della scadenza del termine (breve) di sessanta giorni, tenendo conto della sospensione di cui s’è detto (cfr. per i dettagli di tale calcolo alternativo pagg.7-8 della cit. memoria).

Per la controricorrente, invece, troverebbe applicazione esclusivamente il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma secondo, c.p.c.; termine che, pur tenendosi conto del periodo di sospensione del termine ex art. 398, comma quarto, c.p.c., avrebbe preso a correre inizialmente dal 27.1.2017, data della valida notifica della PEC dell’Avv. de Jorio, relativa alla sentenza qui oggetto di ricorso, e quindi sarebbe scaduto il 10.3.2019.7.1.

Appare, perciò, decisivo il tema della validità della notificazione in data 27.1.2017 rispetto all’Avv. de Jorio.

7.2. Ritiene il Collegio che i rilievi di quest’ultimo a riguardo siano nel complesso fondati, in quanto la notifica in questione non era conforme all’art. 3 bis, comma 5, lett. d), L. 21.1.1994, n. 53, circa la relazione di notificazione, perché nella specie la relata riportava il nominativo di un destinatario diverso da quello cui l’atto era stato senz’altro consegnato presso il suo indirizzo PEC, e, cioè, l’indirizzo PEC di esclusiva pertinenza dell’Avv. de Jorio; motivo per il quale la notifica è nulla ex art. 11 della stessa legge ora cit.

Quest’ultima norma, infatti, sancisce la nullità, rilevabile d’ufficio, delle notificazioni previste dalla L. n. 53/1994, comprese quelle eseguite con modalità telematica, tra gli altri casi, “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, e quindi anche quelle circa la relazione di notificazione, che deve, tra l’altro, indicare “il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario”, ai sensi del cit. art. 3 bis, comma 5, lett. d), stessa legge.

Né nella specie può predicarsi il raggiungimento dello scopo legale di tale notificazione, appunto perché la relata, anch’essa giunta all’indirizzo PEC dell’Avv. de Jorio, recava l’indicazione quale destinatario dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA].

7.3. Essendo, perciò, la notifica della sentenza in data 27.1.2017 nulla e quindi inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, il ricorso per cassazione ora in esame, tenendo conto del periodo di sospensione del termine per proporlo, dev’essere reputato tempestivo.

8. Sono, piuttosto, infondati i singoli motivi di ricorso contro la sentenza d’appello n. 213/2017; motivi che, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

8.1. Va premesso che, anche in questa sede, la controricorrente ha svolto i medesimi rilievi proposti nel secondo procedimento n.17792/2019 R.G. circa il punto che già il primo giudice aveva operato la qualificazione dell’intervento in causa dell’Avv. de Jorio come intervento ad adiuvandumin favore del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 7-8 del controricorso nel primo procedimento).

Pure si deve quindi notare che in questa sede, come nel successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, lo stesso ricorrente de Jorio riporta nell’atto d’impugnazione il testo di quel suo atto d’intervento “volontario ex art. 105 c.p.c.”, sebbene asserendo che: In effetti la definizione “atto d’intervento” neppure si addice al suo contenuto .

Nella memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente più apertamente assume che tale proprio atto sarebbe stato “erroneamente denominato atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.”.

In ogni caso, quale che fosse l’opinione originaria o postuma che l’interveniente si fosse formato sul senso giuridico della propria partecipazione al primo grado di giudizio, il ricorrente trascura di considerare il dato dirimente che già il Tribunale l’aveva ritenuto intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Sempre nella richiamata sua memoria ora sostiene che “il Tribunale ha confusamente e contraddittoriamente motivato tale statuizione perché ha considerato il ricorrente interveniente ad adiuvandum, senza però indicare in favore di quale parte in causa”; per tal modo, da un lato, ammette che già il Tribunale avesse operato la qualificazione dell’intervento come ad adiuvandum e, dall’altro, continua a non considerare che quel primo giudice aveva parlato espressamente di un suo “intervento, in favore del [OSCURATO:PERSONA]”, così specificando anche la parte in favore della quale era intervenuto il de Jorio.

8.3. Conseguentemente, non avendo formato oggetto d’impugnazione di nessuna delle parti, compreso il de Jorio, tale profilo decisorio, sulla Corte d’appello non incombeva alcun onere motivazionale specifico intorno allo stesso.

Si trattava, infatti, di aspetto estraneo all’appellatum e quindi al devolutum , e del quale detta Corte non poteva che prendere atto.

La motivazione sul punto, in ogni caso, considerata unitariamente a quella della sentenza di primo grado, resta esente da anomalie denunciabili in sede di legittimità (S.U. 8053 del 7.4.2014).

9. Anche il terzo ed ultimo motivo del ricorso ora in esame, perciò, risulta infondato, basandosi sempre sull’assunto che il de Jorio non fosse intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA], e che, perciò, non potesse essere reputato soccombente anche lui rispetto alla Caputo, totalmente vittoriosa in grado d’appello.

La Corte distrettuale, però, non ha fornito alcuna interpretazione illegittima dell’art. 91, comma primo, c.p.c., ma per le ragioni già viste ha reputato il de Jorio soccombente, al pari del [OSCURATO:PERSONA], perché intervenuto in favore di quest’ultimo, come già ritenuto dal primo giudice.

IV. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dato atto della previa riunione a questo procedimento di quello n. 17792/2019 R.G. tra le medesime parti, rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11051/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA];-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 213/2017 , depositata il23/01/2017, R.G.N. 432/2014; e sul sul ricorso(riunito al primo) iscritto al n. 17792/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 908/2019 , depositata il 27/02/2019, R.G.N. 521/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 213/2017 in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 5.11.2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio, nella contumacia di quest’ultimo, in riforma della suddetta decisione di primo grado, così provvedeva: “dichiara l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 e per l’appello in € 5.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%; pone le spese di CTU di 1° grado a carico di [OSCURATO:PERSONA]”. 2. La Corte territoriale accertava essere venuto meno, nelle more, il titolo esecutivo (costituito da un decreto ingiuntivo emesso in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], decreto nel frattempo appunto revocato); si trattava del titolo che formava oggetto dell’opposizione a precetto proposta in prime cure dalla Caputo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; giudizio cui in primo grado aveva preso parte anche l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio. Scriveva, per quanto qui interessa, la stessa Corte: “Non ravvisandosi ragioni per derogare al principio della regolazione delle spese secondo soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] (in solido con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale interveniente ad adiuvandum del [OSCURATO:PERSONA]) va condannato al pagamento delle spese di [OSCURATO:PERSONA]”. 3. Avverso tale decisione, l’Avv. de Jorio ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. L’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale, non avendo inteso costituirsi in questa sede. 6. Entrambe le parti costituite hanno prodotto memoria.7. Della stessa decisione, l’Avv. de Jorio, con ricorso depositato il 24.2.2017, aveva chiesto in precedenza la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. (per errore di fatto) alla medesima Corte d’appello di Roma, la quale, con provvedimento in data 17.3.2017 steso in calce al medesimo ricorso per revocazione, aveva concesso la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. 8. Con la sentenza n. 908/2019 pure in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Jorio aveva proposto contro la sentenza della medesima Corte d’appello n. 213/2017 nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; condannava il de Jorio e il [OSCURATO:PERSONA] in solido a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese della revocazione, che liquidava in € 1.900,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, dando atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico del ricorrente in revocazione di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione. 9. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso un riassunto dello svolgimento del processo e riportato il motivo per il quale il ricorrente chiedeva la revocazione, esponeva cosa dovesse intendersi per “errore di fatto”, ai fini di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. Considerava quindi che: “La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, ha univocamente ritenuto che l’intervento in esame deve essere qualificato come intervento “ad adiuvandum” (v. motivazione in ordine alla regolazione delle spese processuali). Il ricorrente allega a sostegno della revocazione proprio il presunto errore di qualificazione del proprio intervento in uno con una errata interpretazione della normativa sulla regolazione delle spese processuali in ragione dell’assenza di domande proposte nei suoi confronti. L’intervento “ad adiuvandum” a norma dell’art. 105 cpc, si verifica quando un terzo, avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa, partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte e non subire quindi gli effetti, sia pure riflessi, di una sentenza sfavorevole. Quello posto a fondamento della presente revocazione non è dunque un errore di fatto, derivante da un’errata percezione delle cose o da una svista materiale della Corte di Appello, tale da evidenziare una grossolana discordanza tra le affermazioni in fatto contenute nella sentenza e le risultanze del fascicolo processuale. E’ invece un preteso errore di giudizio inerente alla qualificazione dell’intervento come intervento “ad adiuvandum” e quindi ad una violazione dell’art. 105 cpc; errore che, pertanto, deriva dalla valutazione delle risultanze processuali e dall’interpretazione della normativa processuale”. Infine, riteneva essere un preteso errore di giudizio anche quello allegato circa la regolazione delle spese processuali. 10. Anche contro tale decisione, l’Avv. de Jorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; ricorso che ha dato luogo al procedimento rubricato col n. 17792/2019 R.G. 11. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 12. Pure in questo procedimento, l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] è rimasto tale, non avendo inteso costituirsi in questa sede. 13. A seguito di analoghe richieste avanzate dal ricorrente de Jorio nel secondo procedimento in ordine di tempo n. 17792/2019 R.G. e di ordinanza interlocutoria di Collegio della Sezione VI-L di questa Corte, i due procedimenti sono stati fissati entrambi per l’odierna adunanza camerale ai fini della decisione circa la loro riunione, e il secondo procedimento è stato riunito a quello prioritariamente introdotto n. 11051/2019 R.G. 14. Infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (così Cass. civ., sez. lav., 6.7.2022, n. 21315; id., sez. I, 5.5.2022, n. 14183; id., sez. I, 29.11.2016, n. 24283; id., sez. trib., 5.8.2016, n.16435). 15. E, nel caso in esame, i due procedimenti in questione sono contemporaneamente pendenti in questa sede di legittimità, sicché, dandosi continuità al suddetto orientamento, è stata disposta la riunione di questo procedimento a quello n. 11051/2019 R.G., prioritariamente introdotto. [OSCURATO:PERSONA] I. Secondo l’orientamentosopra richiamato , in base al quale è stata disposta la riunione dei due procedimenti, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (cfr., tra le altre, in tal senso Cass. civ., sez. lav., 6.7.2022, n. 21315), dev’essere esaminato con precedenza il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 908/2019 della Corte territoriale, la quale aveva giudicato inammissibile la revocazione chiesta dal de Jorio contro la sentenza d’appello della stessa Corte n. 213/2017. II. Ebbene, rispetto a tale decisione circa la revocazione il ricorrente ha formulato le seguenti censure. 1. Con un primo motivo di ricorso, ancorché non numerato, il ricorrente, preliminarmente, “deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 del c.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 del codice di procedura civile, dovendo la Corte d’Appello, anche d’ufficio, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per revocazione per violazione del giudicato interno, venutosi a formare in punto alla condanna alle spese, non essendo stata resa oggetto d’appello”. 2. Con un secondo motivo (indicato come 1), il ricorrente denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver violato la sentenza impugnata la corretta applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. in rapporto ai motivi posti a sostegno del ricorso per revocazione ed alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema in materia”. 3. Con un terzo motivo (indicato come 2), denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ed erroneamente applicato la norma di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. in rapporto ai motivi posti a sostegno del ricorso per revocazione, non considerando in modo alcuno l’integrale omesso esame della circostanza per la quale la posizione dell’odierno ricorrente avrebbe dovuto ritenersi in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con un quarto motivo (indicato come 3), denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4, nonché 115 e 116 del c.p.c. e dell’art. 24 comma II della Costituzione, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza di motivazione, con conseguente nullità assoluta della decisione impugnata”. 5. Nello sviluppo del primo motivo (tale dovendo essere reputato essendovi indicati nella rubrica sia le norme che si assumono violate che i mezzi di ricorso fatti valere, ossia, quelli di cui all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), il ricorrente assume testualmente: “Pur non avendo il ricorrente esplicitamente sollevato detta eccezione (n.d.r.: dinanzi alla Corte adita per la revocazione), pur tuttavia il Giudice di appello (n.d.r.: in realtà sempre la Corte sì d’appello, ma adita per la revocazione) avrebbe dovuto, in omaggio alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema sull’obbligo di rilevabilità d’ufficio della formazione del giudicato, annullarla sic et simpliciter, al di là dei motivi di revocazione fatti valere. Sta in fatti che il Tribunale ha emesso sentenza di condanna al pagamento delle spese del giudizio di prime cure in favore di Fabio de Jorio, ponendole a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte d’Appello (n.d.r.: questa volta il riferimento è alla Corte che aveva deciso in grado d’appello con la sentenza oggetto della revocazione) ha deciso in modo diametralmente opposto, ponendole a carico di de Jorio, nonostante alcuna domanda di modifica fosse stata ritualmente formulata dalle controparti. Poiché nessuna delle parti in giudizio aveva contestato questo capo della decisione di prime cure, oramai si era formato il giudicato interno sotto il detto profilo, con la conseguenza che il Giudice di II grado non avrebbe potuto legittimamente modificare la decisione di prime cure, essendo questa –in argomento – definitiva”. 6. Ritiene il Collegio che tale censura, pur delucidata come sopra, debba essere giudicata infondata. 6.1. Il ricorrente non tiene conto, infatti, che la Corte adita per la revocazione aveva riferito che, mentre il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente l’opposizione al precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma, con la sentenza revocanda n. 213/2017, aveva riformato la pronuncia di primo grado, “dichiarando l’insussistenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Caputo e condannando in solido il [OSCURATO:PERSONA] ed il de Jorio al pagamento in favore della Caputo delle spese del doppio grado” (cfr. pag. 3 della decisione qui impugnata per cassazione). 6.2. Per conseguenza, non potevaoperare il giudicato interno rilevabile ex officio circa il regolamento delle spese di primo grado per quanto lo riguardava; ossia, il preteso giudicato che, a detta del ricorrente, la Corte da lui adita in revocazione per tutt’altre ragioni, a sua volta,non avrebbe d’ufficio considerato.E’ jus receptum, infatti, che, in tema di impugnazione, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 26.5.2020, n. 9695; id., sez. III, 29.10.2019, n. 27606; id., sez. III, 7.1.2004, n. 58). Nel caso di specie, perciò, la Corte d’appello, avendo riformato parzialmente, ma in modo senz’altro consistente (risultando accolta intoto, e non più in parte, l’opposizione a precetto), la decisione di prime cure, non doveva rilevare officiosamente alcun giudicato interno circa le spese, bensì all’opposto ben poteva regolare diversamente anche le spese di primo grado in base all’esito complessivo della lite. Per conseguenza, la medesima Corte, questa volta adita in sede di revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c., giammai poteva (e men che meno doveva) rilevare d’ufficio un inesistente giudicato interno, il cui mancato rilievo officioso, a detta del ricorrente, sarebbe stato addebitabile già alla decisione revocanda. 7. Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Con essi il ricorrente denuncia, in sintesi, la non conformità a diritto della statuizione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte d’appello adita in sede di revocazione.7.1. La Corte d’appello, muovendo dal tenore della sentenza oggetto di revocazione, ha ritenuto che in essa fosse presente una valutazione giuridica circa l’individuazione della natura dell’intervento spiegato dall’Avv. de Jorio, ricondotto alla nozione tecnico processuale di intervento “ad adiuvandum” (espressione utilizzata in sentenza) previsto dall’art. 105 comma 2 c.p.c. 7.2. Orbene, prescindendo dalla correttezza di tale qualificazione (solo per inciso si evidenzia che, costituendosi nel giudizio di primo grado, lo stesso ricorrente ha intitolato l’atto come “intervento volontario ex art. 105 c.p.c.”, ancorché abbia successivamente smentito la corrispondenza dello stesso alla tipologia indicata), è da osservare che, giusti o errati che siano, gli apprezzamenti espressi nella sentenza oggetto di revocazione, in punto di qualificazione dell’intervento non possono essere ritenuti frutto di una svista o di un errore sul fatto ma, piuttosto, di una valutazione in diritto. 7.3. La Corte di merito, pertanto, risulta aver fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità, secondo cui l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (Cass. n. 2236 del 26/01/2022), sicché i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. n. 6405 del 15/03/2018). Ineccepibilmente, allora, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza, in termini di errore materiale, dell’affermazione censurata, trattandosi di procedere all’esatto inquadramento di un istituto processuale, quale è l’intervento adesivo dipendente, ed alla interpretazione della relativa normativa processuale.8. Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso. Lo stesso impugnante ivi premette che: La decisione impugnata ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente anche per quanto riguarda l’erronea indicazione del valore della causa assumendo: “Quanto all’errore allegato in relazione all’entità della somma ceduta, lo stesso è contenuto nella parte in fatto della sentenza descrittiva dei provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado. Per il resto, non vi sono congrui elementi per ritenere che la Corte di Appello abbia fondato sull’entità della somma oggetto di cessione del credito la decisione di condanna solidale al pagamento delle spese processuali, neanche in termini quantitativi” . Asserisce il ricorrente che tale motivazione sarebbe “soltanto apparente”. Anche in questo caso, però, non si considera anzitutto che la giustificazione argomentativa della Corte continua subito dopo come segue: “La soluzione di tale questione – e cioè se la Corte dovesse procedere a condanna solidale ovvero a condanna non solidale in relazione all’entità del credito ceduto e poi rinunciato – deriva anch’essa dalla interpretazione della normativa in materia di regolazione delle spese di lite. Si controverte, pertanto, su un preteso errore di giudizio e non di fatto”. 8.1. Giova, a questo punto, ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così, tra le altre, da ultimo Cass. civ., sez. I, 7.3.2022, n. 7401). Nel caso che ci occupa la Corte di merito ha escluso, da un lato, che l’ulteriore errore di cui si doleva il ricorrente in revocazione risultasse essere essenziale e decisivo nel senso testé chiarito e, dall’altro, che esso fosse un errore di fatto, trattandosi, secondo la prospettazione, di un errore di giudizio. 8.2. Ebbene, in disparte che a riguardo la motivazione su riportata, considerata nella sua completezza, non è affatto apparente, il ricorrente nemmeno l’ha considerata interamente. 9. In definitiva, il ricorso per cassazione contro la sentenza n. 908/2019 della Corte d’appello di Roma dev’essere respinto. III. Passando, allora, ad esaminare il ricorso per cassazione sub proc. n. 11051/2019, esso riguarda i motivi seguenti. 1. Con un primo motivo di ricorso, l’Avv. de Jorio deduce “Carenza assoluta di motivazione sulla asserita qualifica dell’interventodell’odierno ricorrente nel giudizio dinanzi il Tribunale quale “adesivo” alle ragioni della controparte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conseguente nullità assoluta ex art. 132 n. 4 c.p.c. e 115 e 116 dello stesso codice, nonché 111 della Costituzione, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma I n. 4 c.p.c.”. 2. Con un secondo motivo, contesta “la illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione impugnata con conseguente nullità assoluta della stessa per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 del c.p.c., vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sotto il profilo del totale ed insanabile conflitto tra quanto risulta dagli atti processuali dai quali emerge ictu oculi la neutralità assoluta della posiz ione dell’istante e quanto invece concluso immotivatamente dal Giudicante in ordine alla definizione dell’intervento dell’odierno ricorrente quale adesivo alle ragioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente ritenuta soccombenza dell’odierno ricorrente e la sua condanna al pagamento delle spese di causa”. 3. Con un terzo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c., nella costante e consolidata interpretazione offertane dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la sentenza impugnata soccombente Fabio de Jorio nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], offrendo della norma una interpretazione del tutto illegittima”. 4. Preliminarmente, rileva il Collegio che lo stesso ricorrente ha fatto precedere l’esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi d’impugnazione da una “Premessa necessaria. Sulla tempestività del presente ricorso”. In particolare, dopo aver dato conto del giudizio di revocazione da lui promosso circa la medesima sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, l’impugnante scrive: “Tuttavia, la presente impugnativa deve ritenersi tempestiva in quanto il Giudice della revocazione aveva concesso la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione in calce al ricorso che conteneva la relativa istanza: poiché quest’ultimo è stato depositato il 24 febbraio 2017 e la sentenza impugnata per revocazione è stata emessa il 23 gennaio 2017, i sei mesi sono abbondantemente ancora in fieri. L’appena formulata conclusione è fondata anche a voler ritenere valido l’invio della sentenza con PEC del 27 gennaio 2017 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], validità che si contesta in toto in quanto detto atto è dichiaratamente notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di procuratore del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, inidoneo a realizzare gli effetti suoi propri nei confronti dell’odierno ricorrente. Sta in fatti che la sentenza impugnata diverrebbe definitiva solo con il trascorrere del giorno1 aprile 2019 (si deposita stampa della PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 2017, della sentenza ad essa allegata e della relazione di notifica, doc. n. 11)”. 5. Nel costituirsi in questa sede di legittimità, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché tardivo sulla base in sintesi delle seguenti considerazioni: a) il provvedimento della Corte territoriale adita per la revocazione, a mezzo del quale era stato sospeso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, era stato emanato il 17.3.2017, ed era a tale data che occorreva far capo quale dies a quo di decorrenza del termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione, ex art.325 c.p.c.; b) rispetto a quanto dedotto dalla controparte circa la notifica della sentenza a mezzo PEC in data 27.1.2017, sottolinea che detta notifica si era realizzata presso l’indirizzo PEC dell’Avv. de Jorio, ossia, “[OSCURATO:EMAIL]”, onde doveva ritenersi valida, anche tenendo conto di quanto statuito da Cass. sez. un., n. 7665 del 18.4.2016; c) pertanto, secondo il calcolo operato dalla controricorrente, essendo decorsi 49 giorni tra la notificazione della sentenza in data 27.1.2017 e il provvedimento di sospensione del termine per ricorrere in cassazione adottato il 17.3.2017, i residui 11 giorni a disposizione, a far data dalla comunicazione il 27.1.2019 della sentenza che aveva deciso la revocazione, erano scaduti il 10.3.2019, laddove il ricorso per cassazione in esame era stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e perciò tardivamente. 6. Ritiene il Collegio che l’eccezione di tardività de qua debba essere disattesa. 6.1. Giova in primo luogo premettere che, secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte sancito anche a Sezioni Unite, l’articolo 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, della istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento, della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice (così Cass. civ., sez. III, 13.11.2019, n. 29363; id., sez. un., 30.8.2019, n. 21874; id., sez. III, 22.3.2013, n. 7261). 6.2. Trattandosi appunto di una sospensione del termine in questione, è poi pacifico che, in caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione disposta –ai sensi dell’art. 398 c.p.c. – dal giudice avanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il termine per proporre ricorso per cassazione ricomincia a decorrere –per la parte residua – dalla comunicazione della sentenza sulla revocazione (in tal senso, ad es., Cass. civ.,sez. III, 27.9.2011, n. 19730). 7. Come si è visto, secondo le originarie deduzioni del ricorrente nel caso di specie, si doveva far capo esclusivamente al termine c.d. lungo di sei mesi ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato, rispetto al quale il suo ricorso per cassazione sarebbe tempestivo. Nella successiva memoria del 21.11.2022, lo stesso ha mutato tesi, sostenendo che si poteva far riferimento quale dies a quo al 24.2.2017, data in cui era stato depositato il suo ricorso per revocazione, ma che quando il ricorso per cassazione era stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] residuavano ancora 6 giorni prima della scadenza del termine (breve) di sessanta giorni, tenendo conto della sospensione di cui s’è detto (cfr. per i dettagli di tale calcolo alternativo pagg.7-8 della cit. memoria). Per la controricorrente, invece, troverebbe applicazione esclusivamente il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma secondo, c.p.c.; termine che, pur tenendosi conto del periodo di sospensione del termine ex art. 398, comma quarto, c.p.c., avrebbe preso a correre inizialmente dal 27.1.2017, data della valida notifica della PEC dell’Avv. de Jorio, relativa alla sentenza qui oggetto di ricorso, e quindi sarebbe scaduto il 10.3.2019.7.1. Appare, perciò, decisivo il tema della validità della notificazione in data 27.1.2017 rispetto all’Avv. de Jorio. 7.2. Ritiene il Collegio che i rilievi di quest’ultimo a riguardo siano nel complesso fondati, in quanto la notifica in questione non era conforme all’art. 3 bis, comma 5, lett. d), L. 21.1.1994, n. 53, circa la relazione di notificazione, perché nella specie la relata riportava il nominativo di un destinatario diverso da quello cui l’atto era stato senz’altro consegnato presso il suo indirizzo PEC, e, cioè, l’indirizzo PEC di esclusiva pertinenza dell’Avv. de Jorio; motivo per il quale la notifica è nulla ex art. 11 della stessa legge ora cit. Quest’ultima norma, infatti, sancisce la nullità, rilevabile d’ufficio, delle notificazioni previste dalla L. n. 53/1994, comprese quelle eseguite con modalità telematica, tra gli altri casi, “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, e quindi anche quelle circa la relazione di notificazione, che deve, tra l’altro, indicare “il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario”, ai sensi del cit. art. 3 bis, comma 5, lett. d), stessa legge. Né nella specie può predicarsi il raggiungimento dello scopo legale di tale notificazione, appunto perché la relata, anch’essa giunta all’indirizzo PEC dell’Avv. de Jorio, recava l’indicazione quale destinatario dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. Essendo, perciò, la notifica della sentenza in data 27.1.2017 nulla e quindi inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, il ricorso per cassazione ora in esame, tenendo conto del periodo di sospensione del termine per proporlo, dev’essere reputato tempestivo. 8. Sono, piuttosto, infondati i singoli motivi di ricorso contro la sentenza d’appello n. 213/2017; motivi che, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 8.1. Va premesso che, anche in questa sede, la controricorrente ha svolto i medesimi rilievi proposti nel secondo procedimento n.17792/2019 R.G. circa il punto che già il primo giudice aveva operato la qualificazione dell’intervento in causa dell’Avv. de Jorio come intervento ad adiuvandumin favore del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 7-8 del controricorso nel primo procedimento). Pure si deve quindi notare che in questa sede, come nel successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, lo stesso ricorrente de Jorio riporta nell’atto d’impugnazione il testo di quel suo atto d’intervento “volontario ex art. 105 c.p.c.”, sebbene asserendo che: In effetti la definizione “atto d’intervento” neppure si addice al suo contenuto . Nella memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente più apertamente assume che tale proprio atto sarebbe stato “erroneamente denominato atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.”. In ogni caso, quale che fosse l’opinione originaria o postuma che l’interveniente si fosse formato sul senso giuridico della propria partecipazione al primo grado di giudizio, il ricorrente trascura di considerare il dato dirimente che già il Tribunale l’aveva ritenuto intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Sempre nella richiamata sua memoria ora sostiene che “il Tribunale ha confusamente e contraddittoriamente motivato tale statuizione perché ha considerato il ricorrente interveniente ad adiuvandum, senza però indicare in favore di quale parte in causa”; per tal modo, da un lato, ammette che già il Tribunale avesse operato la qualificazione dell’intervento come ad adiuvandum e, dall’altro, continua a non considerare che quel primo giudice aveva parlato espressamente di un suo “intervento, in favore del [OSCURATO:PERSONA]”, così specificando anche la parte in favore della quale era intervenuto il de Jorio. 8.3. Conseguentemente, non avendo formato oggetto d’impugnazione di nessuna delle parti, compreso il de Jorio, tale profilo decisorio, sulla Corte d’appello non incombeva alcun onere motivazionale specifico intorno allo stesso. Si trattava, infatti, di aspetto estraneo all’appellatum e quindi al devolutum , e del quale detta Corte non poteva che prendere atto. La motivazione sul punto, in ogni caso, considerata unitariamente a quella della sentenza di primo grado, resta esente da anomalie denunciabili in sede di legittimità (S.U. 8053 del 7.4.2014). 9. Anche il terzo ed ultimo motivo del ricorso ora in esame, perciò, risulta infondato, basandosi sempre sull’assunto che il de Jorio non fosse intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA], e che, perciò, non potesse essere reputato soccombente anche lui rispetto alla Caputo, totalmente vittoriosa in grado d’appello. La Corte distrettuale, però, non ha fornito alcuna interpretazione illegittima dell’art. 91, comma primo, c.p.c., ma per le ragioni già viste ha reputato il de Jorio soccombente, al pari del [OSCURATO:PERSONA], perché intervenuto in favore di quest’ultimo, come già ritenuto dal primo giudice. IV. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte, dato atto della previa riunione a questo procedimento di quello n. 17792/2019 R.G. tra le medesime parti, rigetta entrambi i ricorsi. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida i
Sentenza Cassazione n. 26326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris