Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:647
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]66/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione – Direttiva 2000/39/CE»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2003
Massime della sentenza
1..
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2..
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione relativa all'ordinamento interno – Inammissibilità
(Art. 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 novembre 2003
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione – Direttiva 2000/39/CE»
Nella causa C-66/03,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato alla
[OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA]
8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro (GU L 142, pag. 47), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, D.A.O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato
e/o comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi
in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142, pag. 47), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato
CE.
2
La direttiva 2000/39 riguarda la messa a punto di valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici elencati
nel suo allegato. Essa prevede, all'art. 3, n. 1, che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni di legge, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001 e che ne informino immediatamente
la [OSCURATO:PERSONA].
Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti
3
Poiché il termine stabilito all'art. 3, n. 1, della direttiva 2000/39 è trascorso senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto
informazioni da parte della Repubblica francese sull'adozione delle disposizione necessarie per conformarsi alla detta direttiva,
la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare la procedura prevista all'art. 226 CE.
4
Non avendo ricevuto risposta alla sua lettera di diffida datata 12 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica
francese, il 1° luglio 2002, un parere motivato in data 25 giugno 2002, nel quale ha invitato quest'ultima ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5
Il governo francese ha risposto al parere motivato con lettera 18 settembre 2002. In tale lettera, esso spiegava che era in
corso di elaborazione un progetto di decreto diretto a garantire l'attuazione della direttiva 2000/39.
6
Alla luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il ricorso in esame. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
1)
dichiarare che, non avendo adottato e/o comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/39, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi del Trattato;
2)
condannare la Repubblica francese alle spese.
7
La Repubblica francese non ha presentato conclusioni formali.
Sull'inadempimento
8
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva
2000/39 e/o non glieli ha comunicati.
9
Il governo francese non nega di non aver trasposto le disposizioni della direttiva 2000/39 entro i termini prescritti da quest'ultima.
Esso afferma che la trasposizione è in corso ed espone le ragioni che hanno determinato tale ritardo.
10
Esso osserva, in particolare, che in Francia esistono alcune circolari ministeriali che fissano valori limite indicativi per
la maggior parte degli agenti chimici di cui all'allegato della direttiva 2000/39. Tale governo riconosce tuttavia che siffatti
valori limite devono essere rivisti alla luce della direttiva 2000/39 e non figurano in atti di rango regolamentare. Ora,
anche se il diritto interno autorizza le autorità nazionali a fissare valori limite vincolanti, al momento nessuna disposizione
regolamentare autorizzerebbe tali autorità a fissare valori limite indicativi. Peraltro, sarebbe stato necessario istituire
diversi gruppi di esperti e procedere a varie consultazioni prima di recepire la direttiva 2000/39.
11
A tale riguardo è sufficiente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata
in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-211/02, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo,
Racc. pag. I-2429, punto 6).
12
Allo stesso modo, da costante giurisprudenza deriva che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni
del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva
(v., in particolare, sentenza 13 giugno 2002, causa C-286/01, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I-5463, punto 13).
13
Si deve pertanto constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/39, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di quest'ultima.
Sulle spese
14
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle
spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
della [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in
applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
ad agenti chimici sul luogo di lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della
detta direttiva.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il francese.