CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2018
Cassazione n. 20030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29152/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui sono difesi per legge; -ricorrenti- contro Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Messina, Università degli [OSCURATO:PERSONA], Università degli Studi di Perugia , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MacrìAntonio, MacrìIsabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso la Corte di Cassazione, in Roma alla piazza Cavour, e rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 671/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 05/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo, sulla base della premessa di avere frequentato corsi di specializzazione post-laurea di medicina, la condanna al pagamento della relativa borsa di studio ed in subordine al risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda sulla base della prescrizione. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 5 ottobre 2018 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’appello, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore diciascuno degli appellanti della somma di Euro 32.227,00 a titolo di risarcimento del danno oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’importo su cui parametrare il quantum indennitario, da liquidarsi in via equitativa, doveva ricavarsi dall’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 che aveva stabilito nella somma di Lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.104,00) l’ammontare annuo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi per l’anno 1991. Aggiunse che nel caso di specie, l’importo liquidabile a ciascuno dei medici, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, era quello richiesto, sia in primo che in secondo grado, dagli attori a titolo risarcitorio, e cioè Euro 32.227,00 per ciascuno. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo articolato in tre submotivi e resistono con unico controricorso gli intimati. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dalla parte controricorrente.Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte. Considerato che: vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità del ricorso, quella relativa alla tardività del deposito del ricorso in quanto avvenuto il 14 ottobre 2019 in luogo del 13 ottobre 2019 perché quest’ultimo giorno corrispondeva alla domenica, quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità del ricorso digitale notificato a mezzo pec per la presenza, al contrario, dell’attestazione. Con la memoria è stata poi eccepita la decadenza dal termine breve di impugnazione avuto riguardo alla comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte dellacancelleria. Tale comunicazione non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere iltermine breve di cui all'art.325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione (da ultimo Cass. n. 5496 del 2019). Nella memoria si richiama Cass. n. 10971 del 2023, ma trattasi di richiamo inconferente, trattandosi del giudizio di adozione, retto da regole sue proprie (anche) per quanto concerne il profilo in discorso. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370/1999, nonché degli artt. 117 Cost., 1218 e 1223 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, con il primo submotivo si osserva che [OSCURATO:PERSONA], avendo iniziato il corso nel 1981, non ha diritto al risarcimento del danno. Con il secondo submotivo si osserva che, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (per errore materiale di seguito indicato come [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] che hanno iniziato il corso nell’anno accademico 1982/1983, è stato erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento per l’intera durata del corso, anziché condecorrenza 1° gennaio 1983. Con il terzo submotivo si osserva che erroneamente è stato assunto come parametro di riferimento l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, in luogo di quello previsto dall’art. 11 legge n. 370 del 1990, pari ad Euro 6.713,93. Il motivoè parzialmente fondato. Il primo submotivo è infondato, mentre è fondato il secondo submotivo. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diri tto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Allaluce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. Privo di pregio è quanto si osserva nel controricorso (si tratterebbe di questione di merito sollevata per la prima volta in sede di legittimità) trattandosi all’evidenza di questione di diritto per la quale legittimamente è stato posto il motivo di ricorso in quanto inerente al fatto costitutivo della pretesa su cui non vi è formazione di un giudicato interno. Il terzo submotivo è fondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991. Con la L. n. 370 del 1999, art. 11lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatiodel danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali (fra le tante, da ultimo, Cass. 17/11/2022 n. 33846; Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass.13/09/2022, n. 26901; Cass. Sez U. n. 30649 del 2018). E’ appena il caso di aggiungere, infine, in relazione alla eccepita inammissibilità nel controricorso del ricorso nei confronti di taluni medici per i quali non vi è motivo di censura, che la circostanza che tali medici non siano richiamatinelle conclusioni del ricorso evidenzia che la notifica è stata compiuta ai soli effetti di cui all’art. 332 cod. proc. civ.. P. Q. M. accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di