CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29235/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, per avere l'imputato, nella qualità di rappresentante legale della società "IA.NA . [OSCURATO:SOCIETA].", occultato o distrutto scritture contabili o documenti di cui era obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume di affari. Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato nonostante l'imputato abbia spontaneamente provveduto ad esibire all'Autorità controllante l'estratto conto bancario relativo all'anno 2014. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, avendo il ricorrente collaborato esibendo gli estratti conto e le fatture dell'anno 2015 e l'estratto conto della società relativo all'anno 2014. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2, comma 2, cod. pen. per avere la Corte territoriale applicato la pena prevista dall'art. 10 d. Igs. n. 74/2000 così come modificata dal d.l. n. 124/2019 anziché quella più mite della disposizione previgente, avuto riguardo al momento consumativo del reato antecedente l'entrata in vigore della modifica normativa. Con il quarto motivo, si deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che troverebbe applicazione nel caso di specie in ragione della cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) di cui al previgente art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è inammissibile. Le prime due doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di ritenere integrato il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante 2(ex plurimis, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01); è stato, infatti, evidenziato come per la ricostruzione del reddito e del volume di affari della società facente capo al ricorrente, per gli anni in contestazione, la Guardia di Finanza abbia dovuto fare ricorso a riscontri e controlli incrociati con soggetti terzi che avevano provveduto a trasmettere le fatture emesse dalla società a fronte di prestazioni di servizio ricevute dalla stessa. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo- che il ricorrente ritiene insussistente dalla difesa in ragione del comportamento collaborativo tenuto - , questa Corte ha già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616). E, nel caso in esame, la prova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita grazie all'attività di indagine compiuta attraverso controlli incrociati, addivenendo la Corte di appello a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche soggettivo. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che da esaminarsi congiuntamente essendo omogenei, sono manifestamente infondati perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, infatti, richiamando il principio di diritto secondo cui il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 - 01) individua, correttamente, il momento consumativo del reato e, quindi, la cessazione della permanenza, nel caso di specie, alla data del 03/12/2019 allorquando si è concluso l'accertamento fiscale, così trovando applicazione la cornice edittale dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 così come modificata dal d.l. n. 124 del 26/10/2019 (convertito in legge n. 157 del 19/12/2019) e, di conseguenza, risultando preclusa - stante il minimo edittale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 vigente al momento della consumazione, pari a tre anni - l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della 3sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione V// 3 - AGO 2026 IL FUNZnNAp!o 1)71 RK, 2 i3umeito [OSCURATO:PERSONA]