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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei ed euro trecento di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 e 61, n. 5, cod. pen. (in Cogoleto il 9 settembre 2020) e ha revocato la sospensione condizionale della pena di mesi quattro di reclusione e di euro duecento di multa disposta con sentenza del Tribunale di Lucca del 10 agosto 2019, irrevocabile il 14 novembre 2019 (fatto del 9 agosto 2019).

2. L'Hemen, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen..

Si deduce che, poiché nella fattispecie la pena inflitta con due condanne non superava i limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen., non poteva essere disposto nessun automatismo nella revoca e, anzi, occorreva valutare la concedibilità di una seconda sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con la sen- tenza suindicata ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., evidenziandosi che il delitto di cui al presente giudizio era stato commesso entro il quinquennio dalla precedente condanna.

Tale ipotesi di revoca non è automatica, bensì di natura discrezionale, per cui l'organo giudicante deve verificare l'effettivo venir meno dei presupposti, che ave- vano consentito di formulare in occasione della prima decisione la prognosi favorevole di astensione dal commettere reati, necessaria ai fini della concessione della sospen- sione condizionale.

Nella fattispecie in esame, il generico riferinnento alla disposizione di legge e all'epoca della pregressa sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non appaiono sufficienti, non essendo stata svolta l'analisi concreta circa la persi- stenza dei presupposti di meritevolezza necessari per il riconoscimento del beneficio.

2. Alla luce della mancanza di un idoneo apparato argomentativo, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la di- sposta revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei ed euro trecento di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 e 61, n. 5, cod. pen. (in Cogoleto il 9 settembre 2020) e ha revocato la sospensione condizionale della pena di mesi quattro di reclusione e di euro duecento di multa disposta con sentenza del Tribunale di Lucca del 10 agosto 2019, irrevocabile il 14 novembre 2019 (fatto del 9 agosto 2019). 2. L'Hemen, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen.. Si deduce che, poiché nella fattispecie la pena inflitta con due condanne non superava i limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen., non poteva essere disposto nessun automatismo nella revoca e, anzi, occorreva valutare la concedibilità di una seconda sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con la sen- tenza suindicata ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., evidenziandosi che il delitto di cui al presente giudizio era stato commesso entro il quinquennio dalla precedente condanna. Tale ipotesi di revoca non è automatica, bensì di natura discrezionale, per cui l'organo giudicante deve verificare l'effettivo venir meno dei presupposti, che ave- vano consentito di formulare in occasione della prima decisione la prognosi favorevole di astensione dal commettere reati, necessaria ai fini della concessione della sospen- sione condizionale. Nella fattispecie in esame, il generico riferinnento alla disposizione di legge e all'epoca della pregressa sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non appaiono sufficienti, non essendo stata svolta l'analisi concreta circa la persi- stenza dei presupposti di meritevolezza necessari per il riconoscimento del beneficio. 2. Alla luce della mancanza di un idoneo apparato argomentativo, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la di- sposta revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma
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