CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 33184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23217/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 875/2018 depositata il01/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. i n causa su i ntima zione d i pa gamento comunicata il 12 novembre 2015, relativa, per quanto ancora interessa, a crediti Irpef, Iva, Tarsu, Tares, tassa auto e canone Rai, portati in 14 cartelle notificate da [OSCURATO:PERSONA] spa a [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, facendo riferimento ad un unico termine prescrizionale di dieci anni decorrente dalla notifica delle cartelle, ha dichiarato l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente non fondata. La CTR ha inoltre respinto l’eccezione di “usurarietà” della somma pretesa per interessi e sanzioni per essere detta eccezione “generica” e per essere in ogni caso “non contestato che la Concessionaria si sia limitato ad applicare gli interessi di mora e le sanzioni previsto per legge nell’ipotesi di mancato o ritardo pagamento”; 2. per la cassazione della sentenza il contribuente ricorre con quattro motivi; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso; 4. con memoria in data 24 ottobre 2023, l’Agenzia ha dato conto del fatto “che, nelle more del giudizio sono intervenuti i seguenti sgravi e stralci ex lege: 1. per la cartella nr. 07120060099846955000 è intervenuto sgravio del 26/04/2020 2020Q600000003385291 per € 757,32 e sgravio del 07/09/2020 2020Q600000000001570 per € 117,12 ex art. 4 Legge 119/18; 2. per la cartella nr. 07120060266818751000 è intervenuto sgravio del 18/03/2023 2023Q700000000481711 per € 1.650,30 ex art. 4 Legge 119/18; 3. per la cartella nr. 07120080216806044000 si evince sgravio del 18/03/2023 2023Q700000000483468 per € 1.602,26 ex art. 4 Legge 119/18; 4. per la cartella nr. 07120090083332326000 è intervenuto sgravio del 26/04/2020 2020Q600000003390151 per € 235,75 del 15/11/2020 2020Q600000000117836 per € 36,20, sgravio del 15/11/2020 2020Q600000000117833 per € 138,60, sgravio del 15/11/2020 2020Q600000000117834 per € 35,38, sgravio del 15/11/2020 2020Q600000000117835 per € 184,79 ex art. 4 Legge 119/18; 5. per la cartella nr. 07120090190901883000 è intervenuto sgravio del 18/03/2023 2023Q700000000483995 per € 1.595,81 ex art. 4 D.L. 41/21”. Ha chiesto che “pertanto in ordine alle predette cartelle, totalmente stralciate e/o sgravate” venga “dichiarata la cessazione della materia del contendere”. considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta in sostanza che la CTR ha violato l’art.2948 c.c. con l’affermare che i crediti per Irpef, Iva e canoni RAI, di cui alle cinque cartelle elencate alle pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione, notificate tra il 27 ottobre 2006 e il 7 gennaio 2010, erano soggetti a prescrizione decennale e quindi non erano prescritti essendo intervenuta la comunicazione della intimazione di pagamento il 12 novembre 2015, laddove invece detti crediti erano soggetti a prescrizione quinquennale e quindi, visti gli incontestati termini di notifica delle cartelle e della intimazione, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti ai sensi della norma codicistica evocata; 2. in ordine a questo motivo deve preliminarmente osservarsi che l’Agenzia, con la ricordata memoria del 23 ottobre 2023, ha dichiarato che le cartelle in questione sono state “totalmente sgravate e o stralciate”. 3. Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (art. 100 c.p.c.); 4. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato che la CTR non si è pronunciata sulla “eccepita nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione”; 5. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.). 5.1. Il ricorrente non allega di avere, nel merito, sollevato la eccezione di nullità dell’atto né tantomeno specifica con quale atto l’avrebbe sollevata. Anzi, a pagina 3 del ricorso per cassazione, il contribuente dà conto dei motivi di appello proposti alla CTR, scrivendo di avere, con detti motivi, contestato la sentenza di primo grado per “violazione o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale dei crediti, tra cui quelli tributari, violazione o falsa applicazione dell’art.7 del d.l. n.70/2011 e per usurarietà della somma intimata”. Nella sentenza impugnata si legge che “l’appellante, ritenuto sempre applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale a seguito della prima notifica … insisteva per l’intervenuta prescrizione di ulteriori 5 cartelle relative a pretese erariali notificate tra il 27 ottobre 2006 e il 7 gennaio 2010 e lamentava una omessa pronuncia sulla natura usuraria dei tassi applicati dalla Concessionaria”. Pare quindi che l’eccezione sia stata inammissibilmente sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità; 6. con i due restanti motivi viene lamentato -sotto confuse rubriche che affastellano riferimenti a omissione di pronuncia, mancanza di motivazione, “nullità assoluta per nullità genetica degli atti prodromici”, “violazione o falsa applicazione dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Suprema Corte n. 4516/2013” e, ancora, violazione degli artt. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.603 e 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472- il fatto la CTR non abbia dichiarato “usurari” gli interessi richiesti da [OSCURATO:PERSONA], malgrado l’ ”usurarietà” emergesse evidente dalla “semplice lettura dell’atto impugnato”; 7. il motivo è inammissibile. 7.1. La CTR ha affermato non solo che il motivo d’appello relativo “all’eccepita natura usuraria dei tassi applicati” era stato formulato in modo assolutamente generico, ma anche che non era “contestato che la concessionaria si sia limitata ad applicare gli interessi di mora e le sanzioni previste per legge”. Questa ultima affermazione -che di per sé vale ad escludere qualsiasi “usurarietà” essendo evidentemente impossibile che l’applicazione esclusiva di interessi e sanzioni nella misura di legge dia luogo a una pretesa “usuraria” o anche semplicemente eccessiva rispetto alla pretesa legittima- non è toccata dai motivi in esame. Dacché la loro inammissibilità; 8. in conclusione il motiv i di ricorso devono essere dichiarati inammissibili; 7. le spese dell’intero processo sono compensate in ragione del fatto che parte delle cartelle erano già state annullate dal giudice di primo grado ed altre sono state auto-annullate dall’amministrazione in corso di questo giudizio; PQM