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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11267/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che siè riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità delricorso con ogni statuizione conseguente;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc.pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullitàdell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeridi pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sullacompletezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod.proc. pen.2.2.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9,cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice deigravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi.

Mancanza econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminariall'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale delriesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullarel'ordinanza applicativa della misura cautelare.2.3.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezionedifensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullitàdell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti,invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo incontraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esamedibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso.2.4.

Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc.pen.

Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poichégli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mailtratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp.2.5.

Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125,comma 3, cod. proc. pen.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stataadeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi quiillustrati.2.

Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tuttogenerico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misuracautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia statoeffettivamente notificato in modo incompleto, è anche manifestamente infondato,avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione diuna copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare,non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizionedell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018,dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv.246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del19/03/1997, Rv. 209318-01).3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che ilTribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazionedell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti dilegge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., èinammissibile perché generico.3.1.

Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con lepuntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenzadel vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporrele ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizidi colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avutouna incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse statacompiuta, il risultato sarebbe stato diverso.La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione chedenunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impeditoapprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv.277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 –01).Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento deldovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensionesquisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo levaesclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indicisintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità,che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denunciamediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonomavalutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stataadottata.3.2.

Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso per genericità.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo averecontestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, hainvitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schemaprevisto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanziadell'interrogatorio stesso.4.2.

L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudiceprocede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalitàindicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’autorità giudiziaria invitala persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesae «le pone direttamente le domande».Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice,come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande allapersona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro,sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.4.3.

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottopostaalle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non puòperò comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto,per i motivi qui illustrati.In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoriagenerale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferiscealle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge,e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanzadelle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01;Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01).L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per lasua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimentoacquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01).Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo conriguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con iprincipi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave edinsuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep.2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv.233106-01).L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65,comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa,essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delledichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione.4.4.

L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante,dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attieneall'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi incui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al difuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoipeculiari presupposti (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non puòtuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen.,neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullitàprocessuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc.pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcunacompromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento,all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indaginipreliminari.5.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanzaimpugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto divalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocanoprincipi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Cortedei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertàpersonale.5.1.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimentocautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'attoimpugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).5.2.

Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, haproceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e,con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente.In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa deglielementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via“whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché dellaloro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, inrelazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti lapredisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavoriammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata).Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunalenon consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno dioperare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfisconol'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità;nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sulpunto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibilidi valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un interventonon consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dalgiudice di merito.5.3.

Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01)5.4.

A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanzaimpugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sonostate desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedentecondanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le praticheburocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta,nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, ilruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodarel'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato.5.5.

In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.6.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11267/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 525/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1412/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che siè riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità delricorso con ogni statuizione conseguente;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc.pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullitàdell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeridi pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sullacompletezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod.proc. pen.2.2.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9,cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice deigravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi.

Mancanza econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminariall'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale delriesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullarel'ordinanza applicativa della misura cautelare.2.3.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezionedifensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullitàdell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti,invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo incontraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esamedibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso.2.4.

Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc.pen.

Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poichégli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mailtratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp.2.5.

Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125,comma 3, cod. proc. pen.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stataadeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi quiillustrati.2.

Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tuttogenerico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misuracautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia statoeffettivamente notificato in modo incompleto, è anche manifestamente infondato,avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione diuna copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare,non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizionedell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018,dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv.246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del19/03/1997, Rv. 209318-01).3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che ilTribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazionedell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti dilegge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., èinammissibile perché generico.3.1.

Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con lepuntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenzadel vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporrele ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizidi colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avutouna incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse statacompiuta, il risultato sarebbe stato diverso.La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione chedenunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impeditoapprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv.277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 –01).Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento deldovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensionesquisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo levaesclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indicisintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità,che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denunciamediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonomavalutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stataadottata.3.2.

Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso per genericità.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo averecontestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, hainvitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schemaprevisto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanziadell'interrogatorio stesso.4.2.

L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudiceprocede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalitàindicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’autorità giudiziaria invitala persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesae «le pone direttamente le domande».Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice,come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande allapersona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro,sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.4.3.

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottopostaalle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non puòperò comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto,per i motivi qui illustrati.In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoriagenerale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferiscealle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge,e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanzadelle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01;Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01).L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per lasua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimentoacquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01).Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo conriguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con iprincipi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave edinsuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep.2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv.233106-01).L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65,comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa,essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delledichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione.4.4.

L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante,dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attieneall'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi incui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al difuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoipeculiari presupposti (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non puòtuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen.,neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullitàprocessuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc.pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcunacompromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento,all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indaginipreliminari.5.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanzaimpugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto divalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocanoprincipi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Cortedei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertàpersonale.5.1.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimentocautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'attoimpugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).5.2.

Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, haproceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e,con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente.In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa deglielementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via“whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché dellaloro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, inrelazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti lapredisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavoriammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata).Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunalenon consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno dioperare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfisconol'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità;nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sulpunto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibilidi valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un interventonon consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dalgiudice di merito.5.3.

Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01)5.4.

A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanzaimpugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sonostate desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedentecondanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le praticheburocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta,nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, ilruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodarel'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato.5.5.

In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.6.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che siè riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità delricorso con ogni statuizione conseguente;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc.pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullitàdell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeridi pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sullacompletezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod.proc. pen.2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9,cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice deigravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi. Mancanza econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminariall'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale delriesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullarel'ordinanza applicativa della misura cautelare.2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezionedifensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullitàdell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti,invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo incontraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esamedibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso.2.4. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc.pen. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poichégli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mailtratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp.2.5. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125,comma 3, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stataadeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi quiillustrati.2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tuttogenerico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misuracautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia statoeffettivamente notificato in modo incompleto,  è anche manifestamente infondato,avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione diuna copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare,non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizionedell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018,dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv.246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del19/03/1997, Rv. 209318-01).3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che ilTribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazionedell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti dilegge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., èinammissibile perché generico.3.1. Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con lepuntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenzadel vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporrele ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizidi colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avutouna incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse statacompiuta, il risultato sarebbe stato diverso.La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione chedenunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impeditoapprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv.277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 –01).Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento deldovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensionesquisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo levaesclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indicisintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità,che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denunciamediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonomavalutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stataadottata.3.2. Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso per genericità.4.  Il terzo motivo è infondato.4.1. Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo averecontestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, hainvitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schemaprevisto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanziadell'interrogatorio stesso.4.2. L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudiceprocede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalitàindicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen.  prevede che l’autorità giudiziaria invitala persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesae «le pone direttamente le domande».Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice,come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande allapersona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro,sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.4.3. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottopostaalle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non puòperò comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto,per i motivi qui illustrati.In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoriagenerale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferiscealle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge,e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanzadelle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01;Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01).L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per lasua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimentoacquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01).Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo conriguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con iprincipi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave edinsuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep.2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv.233106-01).L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65,comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa,essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delledichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione.4.4. L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante,dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attieneall'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi incui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al difuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoipeculiari presupposti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non puòtuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen.,neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullitàprocessuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc.pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcunacompromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento,all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indaginipreliminari.5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanzaimpugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto divalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocanoprincipi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Cortedei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertàpersonale.5.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimentocautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'attoimpugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).5.2. Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, haproceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e,con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente.In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa deglielementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via“whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché dellaloro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, inrelazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti lapredisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavoriammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata).Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunalenon consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno dioperare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfisconol'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità;nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sulpunto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibilidi valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un interventonon consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dalgiudice di merito.5.3. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep.  2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01)5.4. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanzaimpugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sonostate desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedentecondanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le praticheburocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta,nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, ilruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodarel'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato.5.5. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11267/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 525/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 1412/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che siè riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità delricorso con ogni statuizione conseguente;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc.pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullitàdell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeridi pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sullacompletezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod.proc. pen.2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9,cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice deigravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi. Mancanza econtraddittorietà della motivazione.Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminariall'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale delriesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullarel'ordinanza applicativa della misura cautelare.2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezionedifensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullitàdell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti,invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo incontraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esamedibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso.2.4. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc.pen. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poichégli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mailtratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp.2.5. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125,comma 3, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione.Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente econtraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stataadeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi quiillustrati.2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tuttogenerico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misuracautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia statoeffettivamente notificato in modo incompleto,  è anche manifestamente infondato,avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione diuna copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare,non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizionedell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018,dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv.246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del19/03/1997, Rv. 209318-01).3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che ilTribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazionedell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti dilegge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., èinammissibile perché generico.3.1. Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con lepuntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenzadel vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporrele ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizidi colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avutouna incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse statacompiuta, il risultato sarebbe stato diverso.La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione chedenunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impeditoapprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv.277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 –01).Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento deldovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensionesquisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo levaesclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indicisintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità,che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denunciamediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonomavalutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stataadottata.3.2. Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso per genericità.4.  Il terzo motivo è infondato.4.1. Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo averecontestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, hainvitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schemaprevisto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanziadell'interrogatorio stesso.4.2. L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudiceprocede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalitàindicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen.  prevede che l’autorità giudiziaria invitala persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesae «le pone direttamente le domande».Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice,come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande allapersona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro,sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.4.3. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottopostaalle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non puòperò comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto,per i motivi qui illustrati.In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoriagenerale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferiscealle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge,e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanzadelle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01;Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01).L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per lasua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimentoacquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistemaprocessuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01).Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo conriguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con iprincipi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave edinsuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep.2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv.233106-01).L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65,comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa,essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delledichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione.4.4. L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante,dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attieneall'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi incui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al difuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoipeculiari presupposti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non puòtuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen.,neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullitàprocessuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc.pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcunacompromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento,all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indaginipreliminari.5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanzaimpugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto divalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocanoprincipi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Cortedei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertàpersonale.5.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimentocautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'attoimpugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).5.2. Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, haproceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e,con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente.In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa deglielementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via“whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché dellaloro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, inrelazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti lapredisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavoriammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata).Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunalenon consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno dioperare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfisconol'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità;nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sulpunto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibilidi valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un interventonon consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dalgiudice di merito.5.3. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep.  2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01)5.4. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanzaimpugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sonostate desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedentecondanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le praticheburocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta,nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, ilruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodarel'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato.5.5. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris