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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 18345/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7328/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Sicilia n. 3029/2018 depositata il 16/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;

2. resiste con controricorso il Comune di Agrigento che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha depositato rinuncia per intervenuta conciliazione;ha aderito alla rinuncia il Comune controricorrente; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti le spese dell’intero gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7328/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3029/2018 depositata il 16/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso; 2. resiste con controricorso il Comune di Agrigento che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha depositato rinuncia per intervenuta conciliazione;ha aderito alla rinuncia il Comune controricorrente; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’intero gi
Sentenza Cassazione n. 18345/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris