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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 42481/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi correzione di errore materiale come in atti evidenziato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza n. 33906/23 resa il 28 giugno 2023, questa Sezione ha annullato la sentenza della Corte di Venezia resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sabina, limitatamente al reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, rigettando il ricorso nel resto (all'imputata essendo stati contestati anche due reati colposi, rispettivamente ai sensi dell'art. 590 cod. pen., ai danni della persona offesa VALALLA Catia e dell'art. 590 bis cod. pen., ai danni della persona offesa CAVALER Alberta); che il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. è divenuto perseguibile a querela [art. 2, comma 1, lett. c), d.

Igs. 150/2022 che ha introdotto il nono comma all'art. 590 bis cit., prevedendone la punibilità a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla stessa norma]; che la Corte è incorsa in errore di fatto o percettivo, poiché la querela in atti è stata presentata soltanto da VALALLA Catia (persona offesa del reato di cui all'artt. 590, comma 1, cod. pen.), ma non anche dalla persona offesa CAVALER Alberta; visti la nota 11 luglio 2023, con la quale il Consigliere relatore ha segnalato l'errore al Presidente titolare della Quarta Sezione penale e il conseguente provvedimento con il quale è stata disposta l'iscrizione a nuovo ruolo perché si provveda alla correzione dell'errore materiale segnalato; visto il parere del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale come in atti evidenziato; ritenuto doversi procedere in tal senso, con pronuncia di annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., perché l'azione penale non doveva essere proseguita, atteso che la norma più favorevole, introdotta con la riforma di cui al decreto delegato n. 150/2022 cit., deve trovare applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., poiché il rapporto d'impugnazione è stato regolarmente instaurato (ricorso non dichiarato inammissibile) e la declaratoria non impone accertamenti in fatto o valutazioni di merito; P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 33906 del 2023 pronunciata all'udienza del 28 giugno 2023 nel senso che prima della parola "Annulla" siano aggiunte le seguenti parole: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 bis cp ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito Deciso il 3 ottobre 2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente _abriella [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi correzione di errore materiale come in atti evidenziato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza n. 33906/23 resa il 28 giugno 2023, questa Sezione ha annullato la sentenza della Corte di Venezia resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sabina, limitatamente al reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, rigettando il ricorso nel resto (all'imputata essendo stati contestati anche due reati colposi, rispettivamente ai sensi dell'art. 590 cod. pen., ai danni della persona offesa VALALLA Catia e dell'art. 590 bis cod. pen., ai danni della persona offesa CAVALER Alberta); che il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. è divenuto perseguibile a querela [art. 2, comma 1, lett. c), d. Igs. 150/2022 che ha introdotto il nono comma all'art. 590 bis cit., prevedendone la punibilità a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla stessa norma]; che la Corte è incorsa in errore di fatto o percettivo, poiché la querela in atti è stata presentata soltanto da VALALLA Catia (persona offesa del reato di cui all'artt. 590, comma 1, cod. pen.), ma non anche dalla persona offesa CAVALER Alberta; visti la nota 11 luglio 2023, con la quale il Consigliere relatore ha segnalato l'errore al Presidente titolare della Quarta Sezione penale e il conseguente provvedimento con il quale è stata disposta l'iscrizione a nuovo ruolo perché si provveda alla correzione dell'errore materiale segnalato; visto il parere del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale come in atti evidenziato; ritenuto doversi procedere in tal senso, con pronuncia di annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., perché l'azione penale non doveva essere proseguita, atteso che la norma più favorevole, introdotta con la riforma di cui al decreto delegato n. 150/2022 cit., deve trovare applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., poiché il rapporto d'impugnazione è stato regolarmente instaurato (ricorso non dichiarato inammissibile) e la declaratoria non impone accertamenti in fatto o valutazioni di merito; P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 33906 del 2023 pronunciata all'udienza del 28 giugno 2023 nel senso che prima della parola "Annulla" siano aggiunte le seguenti parole: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 bis cp ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito Deciso il 3 ottobre 2023. Il Consigliere est. Il Presidente _abriella [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I
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