CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8511/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 28093/2023 depositata il 05/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] pe , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per revocazione e, in via re s cissoria, per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso originario, assorbitii restanti . [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di una controversia tral’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Atri e la so- cietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa al pagamento di un compenso per una prestazione professionale resa dal primo alla se- conda. Dopo un primo grado di giudizio presso il Tribunale di Roma, conclusosi con una sentenza sfavorevole all’avvocato in termini di parziale rigetto delle sue richieste e determinazione di importi ridotti, quest’ultimo proponevaappello, che era dichiara to inammissibile . La Corte territoriale aveva ritenuto la nullità della notifica dell’atto di appello(eseguita a mani del portiere) « stante la violazione del com- binato disposto degli articoli 3 e 11 della legge n. 53 del 1994 per omessa indicazione sull'avviso di ricevimento del nominativo dell'i- stante». Era stata ordinatala rinnovazione, che però veniva dichia- rata a sua volta nulla in quanto eseguita a mani di persona che il portaletterenon qualificava nei suoi rapporti con il destinatario. L’av- vocato proponeva quindi ricorso per cassazione concinque motivi (i primi due relativi alla duplice dichiarazione di nullità, gli altri di me- rito). La controparte, non costituitasi nel giudizio di appello, rima- neva intimataanche nel giudizio dinanzi a questa Corte. In questa sede rilevano i primi due motivi di ricorso ed innanzitutto il primo,che censurava la statuizione di nullità della (prima) notifi- cazione dell’atto di appello, in quantola Corte di appello aveva attri- buito rilevanza ad un elemento ( l’ indicazione sull'avviso di ricevi- mento del nominativo dell'istante), non previsto dalla legge a pena di nullità. Questa Corte ha rigettato il motivo,confermando la nullità della notifica dell’atto di appello per una ragione diversa da quella addotta dalla Cortedistrettuale e cioè per difetto di « qualsiasi atte- stazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione pre- ferenziale rispetto a quella del portiere». Questa Corte ha rigettato anche il secondo motivo, con il quale si censurava la dichiarazione di nullità della rinnovazione della notifi- cazionee pertanto ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Avverso l’ordinanza di questa Corte,ricorre l’avvocato per revoca- zione con un unico motivo. Rimane intimata la controparte, cui il ricorso è stato notificato ex l. 53 del 1994 « in persona del legale rappresentante protempore,domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma alla circonvallazione Cornelia, 293 e presso pec [OSCURATO:EMAIL]». [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il motivo denuncia violazione dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 3 e 11 della l. n. 53 del 1994, nonché dell’art. 384 co. 3 e degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione allapronuncia sul primo motivo di ricorso per cassazione. Il ricorrente rileva che l 'ordinanza diquesta Corte impugnata per revocazione ha ritenuto nulla ex art . 7 l. 890 del 1982la notificazione dell’atto di appello, in quanto man- cava l’attestazione da parte dell’ufficiale postale che non era stato rinvenuto ildestinatario o persone abilitate a ricevere l’atto con pre- ferenza rispetto alla (avvenuta) consegna al portiere dello stabile.Il ricorrente denuncia che la decisione è viziata da errore revocatorio. Infatti, sull’avviso di ricevimento, il portalettere aveva spuntato sia la casella «mancanza», da collegare a «delle persone abilitate» e poi di seguito e più in basso aveva spuntato la casella «immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo». Il ricorrente fa valere che si tratta di un puntosul quale non vi è stata alcuna discussione tra le parti e che è stato rilevato d’ufficio da questa Corte senza sotto- porlo al contraddittorio. 2. –Il motivo è fondato. Come ha rilevato anche il P.M., il ricorrente ha riprodotto nel ri- corso per cassazione un’immagine del duplicato dell’avviso di ricevi- mento rilevante, ove si può constatare che è vero ciò che ha rilevato il ricorrente, risulta cioè la spuntatura delle caselle previste per cer- tificare la consegna dell’atto al portiere solo dopo l’accertamento dellairreperibilità degli altri soggetti cui consegnare il plico in ordine preferenzialerispetto a quest’ultimo . Si tratta del modello standard utilizzato dalle Poste, che riflette il procedimento previsto dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982. Il punto non è statomai discusso tra le parti, poiché la Corte di appello aveva fondato la nullità della notifica su un diverso profilo, ossia –come detto - la mancata indicazione del no- minativo dell’istante sull’avviso di ricevimento. Questa Corte è incorsa pertanto in una svista che integra gli estremi dell’errore revocatorio(e viola inoltre il principio del contrad- dittorio). Il motivo di revocazione è accolto. 3. –Avviando la fase rescissoria, sono fondati i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione. Il primo motivo è accolto,poi- ché la mancata indicazione delnominativo dell’istante sull’avviso di ricevimento non rende nulla la notificazione dell’atto di appello . I l secondo motivo di ricorso è accolto, poiché la validità della notifica originaria rende superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. 4. -Quanto ai restanti motivi dell’originario ricorso per cassazione, concernenti il merito della controversia, essi sono assorbiti e do- vranno essere necessariamente esaminati dalla Corte territoriale in sede di rinvio. 5. - La Corte revoca l'ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione a i due motivi accolti e rimette la causa aquest’ultima, in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte revoca l'ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione ai due motivi accolti e rimette la causa a ques