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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06972/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1R (CUI 04A5L2F) é3 . /0 i 38:: avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnaH; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine ai primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, che i giudici di merito hanno debitamente indicato le circostanze che li hanno indotti a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente concorso alla formazione degli atti della cui falsità si discute, onde ineccepibile appare la qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che egli contesta in termini di tangibile genericità; che la censura vertente sulla precisa determinazione dell'epoca di commissione dei reati e sulla consecJente maturazione, in tempo anteriore all'emissione della sentenza nnug n ccc ammissibile perché non proposta, previamente, in sede di appello; che parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione dell'assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità dell'imputato e dell'esistenza, piuttosto, di elementi di segno contrario (utilizzo di alias; denunce per furto in abitazione e violazione di domicilio), laddove il ricorrente lamenta, con il ricorso, che non sia stato adeguatamente valutato il suo leale comportamento processuale; che la decisione impugnata e. dunque„ supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso ci canon che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, Le principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, pertanto, de,re esse:e Cfch .era'(a a nammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ncorrente a pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere ie. colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1R (CUI 04A5L2F) é3 . /0 i 38:: avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnaH; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine ai primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, che i giudici di merito hanno debitamente indicato le circostanze che li hanno indotti a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente concorso alla formazione degli atti della cui falsità si discute, onde ineccepibile appare la qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che egli contesta in termini di tangibile genericità; che la censura vertente sulla precisa determinazione dell'epoca di commissione dei reati e sulla consecJente maturazione, in tempo anteriore all'emissione della sentenza nnug n ccc ammissibile perché non proposta, previamente, in sede di appello; che parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione dell'assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità dell'imputato e dell'esistenza, piuttosto, di elementi di segno contrario (utilizzo di alias; denunce per furto in abitazione e violazione di domicilio), laddove il ricorrente lamenta, con il ricorso, che non sia stato adeguatamente valutato il suo leale comportamento processuale; che la decisione impugnata e. dunque„ supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso ci canon che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, Le principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, pertanto, de,re esse:e Cfch .era'(a a nammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ncorrente a pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere ie. colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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