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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1995

Cassazione n. 38843/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi cocaina e marijuana (in Ceggia, il 18/12/2019).

Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione con riguardo al diniego della configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché inosservanza della medesima disposizione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi cocaina e marijuana (in Ceggia, il 18/12/2019). Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione con riguardo al diniego della configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché inosservanza della medesima disposizione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris