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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32304/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a p.u. e lesioni); esaminati i due motivi di ricorso; OSSERVA Entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano una alternativa rilettura delle fonti di prova e sono del tutto generici al confronto con l'articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, circa la sussistenza, in capo all'imputato, del dolo del reato di lesioni, quantomeno nella forma del dolo eventuale (pag.4).

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod pen, la Corte d'appello si è puntualmente conformata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la suindicata aggravante è configurabile in relazione al delitto di lesioni volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (vedi Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a p.u. e lesioni); esaminati i due motivi di ricorso; OSSERVA Entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano una alternativa rilettura delle fonti di prova e sono del tutto generici al confronto con l'articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, circa la sussistenza, in capo all'imputato, del dolo del reato di lesioni, quantomeno nella forma del dolo eventuale (pag.4). Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod pen, la Corte d'appello si è puntualmente conformata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la suindicata aggravante è configurabile in relazione al delitto di lesioni volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (vedi Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 32304/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris