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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 37370/2022

Testo disponibile della fonte

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021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Viterbo rigettava l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, con decreto reso in data 4 febbraio 2021, indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la Prefettura di Viterbo ed il Ministero dell’Interno, impugnando il decreto indicato in epigrafe.

Nessuna delle parti intimate sé è costituita.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2022.

Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce l’erroneità del decreto impugnato e la violazione dell’art.13, c.7 d.lgs. n.286/1998, nella parte in cui aveva disatteso la censura relativa alla omessa traduzione del decreto- trado tto in lingua inglese ma non nella lingua dello stesso.

Il ricorso è fondato, alla luce del costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta-cfr.Cass.nn.13323/2018, 2405/2020, 5837/2022.

Orbene, nel caso di specie il giudice di pace non si è attenuto ai principi anzidetti ritenendo legittima la mancata traduzione del decreto di espulsione per il solo fatto che l’amministrazione avesse dato atto della non reperibilità di un interprete nella lingua conosciuta dallo straniero, ritenendo la formula utilizzata dall’amministrazione per giustificare la mancata traduzione non di stile e non censurabile in quanto discrezionale, senza esprimere alcunché in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del ricorso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione impugnata va cassata ela causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto con l’annullamento del decreto di espulsione impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano anche per la fase di merito come da dispositivoa carico del Ministero dell’Interno .

PQM Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Predetto di Viterbo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i .

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida per la fase di merito, in mancanza di notula, in euro 1.000,00 e per il giudizio di legittimità in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi.

Così deciso il 7 dicembre 2022 in Roma nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Viterbo rigettava l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, con decreto reso in data 4 febbraio 2021, indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la Prefettura di Viterbo ed il Ministero dell’Interno, impugnando il decreto indicato in epigrafe. Nessuna delle parti intimate sé è costituita. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2022. Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce l’erroneità del decreto impugnato e la violazione dell’art.13, c.7 d.lgs. n.286/1998, nella parte in cui aveva disatteso la censura relativa alla omessa traduzione del decreto- trado tto in lingua inglese ma non nella lingua dello stesso. Il ricorso è fondato, alla luce del costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta-cfr.Cass.nn.13323/2018, 2405/2020, 5837/2022. Orbene, nel caso di specie il giudice di pace non si è attenuto ai principi anzidetti ritenendo legittima la mancata traduzione del decreto di espulsione per il solo fatto che l’amministrazione avesse dato atto della non reperibilità di un interprete nella lingua conosciuta dallo straniero, ritenendo la formula utilizzata dall’amministrazione per giustificare la mancata traduzione non di stile e non censurabile in quanto discrezionale, senza esprimere alcunché in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto. Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del ricorso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione impugnata va cassata ela causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto con l’annullamento del decreto di espulsione impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano anche per la fase di merito come da dispositivoa carico del Ministero dell’Interno . PQM Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Predetto di Viterbo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i . Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida per la fase di merito, in mancanza di notula, in euro 1.000,00 e per il giudizio di legittimità in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi. Così deciso il 7 dicembre 2022 in Roma nella came
Decreto Cassazione n. 37370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris