Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09760/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 13 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, e al più invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza dell'imputato per la ricettazione dei due cellulari provento di truffa, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, emergesse, stante l'attività da questi svolta, dalle modalità di ricezione delle res, non accompagnata da alcuna documentazione, né plausibile giustificazione, così escludendo quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 13 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, e al più invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza dell'imputato per la ricettazione dei due cellulari provento di truffa, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, emergesse, stante l'attività da questi svolta, dalle modalità di ricezione delle res, non accompagnata da alcuna documentazione, né plausibile giustificazione, così escludendo quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris