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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 30657/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 27/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 18 dicembre 2024 in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.2.

La difesa deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 13, comma 3- quater, d. 1gs. 6 settembre 1998 n. 286.

Rappresenta che l'imputato è stato espulso dal territorio nazionale il 7 settembre 2023, mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna eseguito dalITUfficio Immigrazione della Questura di Forlì, che lo ha imbarcato sull'aereo per Casablanca, e che l'azione penale è stata esercitata nei suoi confronti in data 23 luglio 2024, con la richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

L'espulsione, avvenuta in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale, avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità dell'azione, con adozione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma 3-quater, del d.

Igs n. 286 del 1998.

Tale condizione ostativa alla procedibilità è rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, quale inevitabile corollario di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019, da tale pronuncia potendo dedursi che la detta causa di improcedibilità può essere dichiarata anche in un segmento processuale diverso dalla udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2.11 tema posto attiene alla possibilità di dichiarare ora per allora la causa di improcedibilità dell'azione penale correlata all'avvenuta espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, erroneamente non rilevata, benché avvenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.

3. L'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prescrive che, nei casi previsti dai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato, immigrato irregolare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio».

La difesa invoca una applicazione estensiva della sentenza n. 270 del 2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater del d.

Igs. n. 286 del 1998 «nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione 2dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere».

4. Per intendere gli aspetti focali della questione, occorre ricostruire la ragione giustificativa dell'istituto.

Come chiarito dalla Corte costituzionale con la richiamata pronuncia additiva, l'art. 13, comma 3-quater cit. contempla una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un'ottica similare - anche se non identica - a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale (nello stesso senso v. anche sentenza Corte cost. n. 142 del 2006).

Nell'articolato contesto normativo di contrasto dell'immigrazione irregolare, e a fronte del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, questa regola processuale non individua tuttavia - ha precisato il Giudice delle leggi - alcuna forma di immunità dalla giurisdizione: la presenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato, difatti, non costituisce di per sé una generale condizione di procedibilità dell'azione penale lato sensu assimilabile alla condizione di punibilità prevista per i reati commessi all'estero ex art. 10, primo comma, cod. pen.

Piuttosto, essa è la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il rientro dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l'espulsione sia stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano perseguiti.

Particolarmente significativa di questa prospettiva di equilibrato contemperamento tra le diverse istanze è la considerazione - tra le condizioni ostative che possono giustificare il diniego del necessario nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria procedente - oltre che delle specifiche e contingenti esigenze processuali - anche dell'«interesse della persona offesa».

5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel senso della possibilità di rilevare tale causa di improcedibilità anche nel corso del giudizio, in caso di avvenuta espulsione del soggetto prima dell'esercizio dell'azione penale, ma erroneamente non rilevata, depongono plurimi argomenti.

Sulla base delle sopra richiamate premesse ricostruttive, in ordine alla ratio dell'istituto, la Corte costituzionale ha reso la sopra richiamata pronuncia 3additiva (sentenza n. 270 del 2019) che ha diversamente perimetrato l'ambito applicativo della disposizione.

In definitiva, la Consulta ha affermato che la regola di settore in esame non può non trovare applicazione con riguardo ai reati a citazione diretta di cui all'art. 550 cod. proc. pen., ossia con riguardo a reati per i quali la prima udienza dibattimentale viene celebrata successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio (e ciò sul rilievo che risulta contrario ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, presidiati dall'art. 3 Cost., che la sopravvenuta condizione di improcedibilità atipica dell'azione penale operi per i reati più gravi e non già per quelli connotati da minor disvalore).

In linea con le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale e come sostenuto da acuta dottrina, deve preferirsi una interpretazione estensiva della norma in disamina, superando il dato testuale, là dove sembra individuare nella emissione del decreto che dispone il giudizio il momento preclusivo per il rilievo della detta causa di improcedibilità, anche in ragione di due ulteriori considerazioni di ordine sistematico.

Per un verso, va considerato che, tanto l'art. 469, quanto l'art. 529 cod. proc. pen., consentono di pronunciare sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo «se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita».

Per altro verso, non vi sono preclusioni all'esercizio dell'azione penale - e non sarebbe, dunque, frustrato il principio di obbligatorietà posto dall'art. 112 Cost. - in caso di successivo reingresso in Italia del soggetto già espulso, in quanto l'art. 649 cod. proc. pen., in tema di ne bis in idem, attraverso il rinvio all'art. 345 cod. proc. pen., esclude che l'esercizio dell'azione penale sia impedito nel caso di sopravvenienza di una condizione di procedibilità.

Il dettato dell'art. 345 cod. proc. pen. è poi evocato dall'art. 13, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 cit., che considera il caso dello straniero che - già espulso e già destinatario della sentenza di non luogo a procedere prevista dal comma 3-quater - rientri illegalmente nel territorio dello Stato.

6. Nella medesima direzione, questa Corte di legittimità - sia pure in relazione a peculiari ipotesi di reato, ma sempre in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina - ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza 4preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio (v.

Sez. 1, n. 25358 del 29/04/2019, Lofti, Rv. 276145 - 01).

In tale decisione si è precisato che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l'esercizio dell'azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato.

7. Venendo al caso in disamina, dall'esame degli atti - sempre accessibili ove sia dedotto un error in procedendo, come sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 - emerge che, al momento in cui fu esercitata l'azione penale con la richiesta di decreto penale di condanna, il ricorrente era già stato espulso.

Egli è stato, invero, solo considerato presente all'udienza del 18 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., per avere avanzato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato.

Peraltro, lo stesso difensore ha dato conto del fatto di aver avuto notizia del fatto dell'espulsione da quanto risultante in un separato procedimento.

In tale ottica non è stato specificamente comprovato che proprio nell'ambito del presente procedimento fosse stato espresso il nulla osta all'espulsione.

Nondimeno va rimarcato che la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 270 del 2019, ha puntualizzato che per l'esecuzione dell'espulsione occorre - come già ritenuto da Sez. 2, n. 29396 del 31/05/2018, Ago, in motivazione - che la richiesta del questore ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 cit. sia stata assentita dall'autorità giudiziaria che procede con il nulla osta, il quale può essere, tuttavia, espresso o tacito; al riguardo, «ove la richiesta del questore non vi sia (ciò che può verificarsi per mancata conoscenza del procedimento penale pendente o per mera posteriorità di quest'ultimo o per altre ragioni), non di meno può il giudice - per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa», secondo una valutazione di tipo c.d.

"figurativo".

Ciò vuol dire che, in presenza degli altri presupposti, a cominciare dall'espulsione anteriore alla citazione a giudizio, il requisito del nulla osta, quand'anche mancante in un determinato procedimento, può essere ravvisato ex post sulla base di una valutazione di merito equipollente, che tenga conto dei requisiti cui è ancorata la valutazione positiva, a cominciare dall'interesse dell'eventuale persona offesa.

57. Su tali basi si impone l'annullamento della sentenza impugnata che deve essere disposto con rinvio, in modo da consentire la formulazione della valutazione di merito in ordine al nulla osta all'espulsione, ove lo stesso non fosse stato specificamente rilasciato con riguardo al presente procedimento.

Se del caso la Corte di merito rileverà, ora per allora, la causa di non procedibilità dell'espulsione dal territorio dello Stato, in presenza di tutte le condizioni previste.

P.Q.M.

Annulla la P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 27/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 18 dicembre 2024 in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.2. La difesa deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 13, comma 3- quater, d. 1gs. 6 settembre 1998 n. 286. Rappresenta che l'imputato è stato espulso dal territorio nazionale il 7 settembre 2023, mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna eseguito dalITUfficio Immigrazione della Questura di Forlì, che lo ha imbarcato sull'aereo per Casablanca, e che l'azione penale è stata esercitata nei suoi confronti in data 23 luglio 2024, con la richiesta di emissione del decreto penale di condanna. L'espulsione, avvenuta in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale, avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità dell'azione, con adozione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma 3-quater, del d. Igs n. 286 del 1998. Tale condizione ostativa alla procedibilità è rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, quale inevitabile corollario di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019, da tale pronuncia potendo dedursi che la detta causa di improcedibilità può essere dichiarata anche in un segmento processuale diverso dalla udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2.11 tema posto attiene alla possibilità di dichiarare ora per allora la causa di improcedibilità dell'azione penale correlata all'avvenuta espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, erroneamente non rilevata, benché avvenuta prima dell'esercizio dell'azione penale. 3. L'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prescrive che, nei casi previsti dai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato, immigrato irregolare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio». La difesa invoca una applicazione estensiva della sentenza n. 270 del 2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater del d. Igs. n. 286 del 1998 «nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione 2dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere». 4. Per intendere gli aspetti focali della questione, occorre ricostruire la ragione giustificativa dell'istituto. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la richiamata pronuncia additiva, l'art. 13, comma 3-quater cit. contempla una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un'ottica similare - anche se non identica - a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale (nello stesso senso v. anche sentenza Corte cost. n. 142 del 2006). Nell'articolato contesto normativo di contrasto dell'immigrazione irregolare, e a fronte del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, questa regola processuale non individua tuttavia - ha precisato il Giudice delle leggi - alcuna forma di immunità dalla giurisdizione: la presenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato, difatti, non costituisce di per sé una generale condizione di procedibilità dell'azione penale lato sensu assimilabile alla condizione di punibilità prevista per i reati commessi all'estero ex art. 10, primo comma, cod. pen. Piuttosto, essa è la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il rientro dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l'espulsione sia stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano perseguiti. Particolarmente significativa di questa prospettiva di equilibrato contemperamento tra le diverse istanze è la considerazione - tra le condizioni ostative che possono giustificare il diniego del necessario nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria procedente - oltre che delle specifiche e contingenti esigenze processuali - anche dell'«interesse della persona offesa». 5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel senso della possibilità di rilevare tale causa di improcedibilità anche nel corso del giudizio, in caso di avvenuta espulsione del soggetto prima dell'esercizio dell'azione penale, ma erroneamente non rilevata, depongono plurimi argomenti. Sulla base delle sopra richiamate premesse ricostruttive, in ordine alla ratio dell'istituto, la Corte costituzionale ha reso la sopra richiamata pronuncia 3additiva (sentenza n. 270 del 2019) che ha diversamente perimetrato l'ambito applicativo della disposizione. In definitiva, la Consulta ha affermato che la regola di settore in esame non può non trovare applicazione con riguardo ai reati a citazione diretta di cui all'art. 550 cod. proc. pen., ossia con riguardo a reati per i quali la prima udienza dibattimentale viene celebrata successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio (e ciò sul rilievo che risulta contrario ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, presidiati dall'art. 3 Cost., che la sopravvenuta condizione di improcedibilità atipica dell'azione penale operi per i reati più gravi e non già per quelli connotati da minor disvalore). In linea con le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale e come sostenuto da acuta dottrina, deve preferirsi una interpretazione estensiva della norma in disamina, superando il dato testuale, là dove sembra individuare nella emissione del decreto che dispone il giudizio il momento preclusivo per il rilievo della detta causa di improcedibilità, anche in ragione di due ulteriori considerazioni di ordine sistematico. Per un verso, va considerato che, tanto l'art. 469, quanto l'art. 529 cod. proc. pen., consentono di pronunciare sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo «se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita». Per altro verso, non vi sono preclusioni all'esercizio dell'azione penale - e non sarebbe, dunque, frustrato il principio di obbligatorietà posto dall'art. 112 Cost. - in caso di successivo reingresso in Italia del soggetto già espulso, in quanto l'art. 649 cod. proc. pen., in tema di ne bis in idem, attraverso il rinvio all'art. 345 cod. proc. pen., esclude che l'esercizio dell'azione penale sia impedito nel caso di sopravvenienza di una condizione di procedibilità. Il dettato dell'art. 345 cod. proc. pen. è poi evocato dall'art. 13, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 cit., che considera il caso dello straniero che - già espulso e già destinatario della sentenza di non luogo a procedere prevista dal comma 3-quater - rientri illegalmente nel territorio dello Stato. 6. Nella medesima direzione, questa Corte di legittimità - sia pure in relazione a peculiari ipotesi di reato, ma sempre in tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina - ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza 4preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio (v. Sez. 1, n. 25358 del 29/04/2019, Lofti, Rv. 276145 - 01). In tale decisione si è precisato che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l'esercizio dell'azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato. 7. Venendo al caso in disamina, dall'esame degli atti - sempre accessibili ove sia dedotto un error in procedendo, come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 - emerge che, al momento in cui fu esercitata l'azione penale con la richiesta di decreto penale di condanna, il ricorrente era già stato espulso. Egli è stato, invero, solo considerato presente all'udienza del 18 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., per avere avanzato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato. Peraltro, lo stesso difensore ha dato conto del fatto di aver avuto notizia del fatto dell'espulsione da quanto risultante in un separato procedimento. In tale ottica non è stato specificamente comprovato che proprio nell'ambito del presente procedimento fosse stato espresso il nulla osta all'espulsione. Nondimeno va rimarcato che la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 270 del 2019, ha puntualizzato che per l'esecuzione dell'espulsione occorre - come già ritenuto da Sez. 2, n. 29396 del 31/05/2018, Ago, in motivazione - che la richiesta del questore ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 cit. sia stata assentita dall'autorità giudiziaria che procede con il nulla osta, il quale può essere, tuttavia, espresso o tacito; al riguardo, «ove la richiesta del questore non vi sia (ciò che può verificarsi per mancata conoscenza del procedimento penale pendente o per mera posteriorità di quest'ultimo o per altre ragioni), non di meno può il giudice - per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa», secondo una valutazione di tipo c.d. "figurativo". Ciò vuol dire che, in presenza degli altri presupposti, a cominciare dall'espulsione anteriore alla citazione a giudizio, il requisito del nulla osta, quand'anche mancante in un determinato procedimento, può essere ravvisato ex post sulla base di una valutazione di merito equipollente, che tenga conto dei requisiti cui è ancorata la valutazione positiva, a cominciare dall'interesse dell'eventuale persona offesa. 57. Su tali basi si impone l'annullamento della sentenza impugnata che deve essere disposto con rinvio, in modo da consentire la formulazione della valutazione di merito in ordine al nulla osta all'espulsione, ove lo stesso non fosse stato specificamente rilasciato con riguardo al presente procedimento. Se del caso la Corte di merito rileverà, ora per allora, la causa di non procedibilità dell'espulsione dal territorio dello Stato, in presenza di tutte le condizioni previste. P.Q.M. Annulla la P.Q.M
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