CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1984
Cassazione n. 01998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1983 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO465t-0-53144450-2ffle-Prartr7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il I'l aprile 2019 dal GIP del Tribunale di Verbania che all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di diversi episodi di furto aggravato commessi in concorso tra loro e con altri soggetti, secondo analoghe modalità in danno di clienti di esercizi commerciali, e dei connessi reati di indebito utilizzo di carte bancomat poco prima sottratte. Propongono ricorso per cassazione le due imputate: [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione dell'imputata quale autrice delle condotte poste in essere ai capi C e D della contestazione, in quanto la ricorrente è stata ritenuta responsabile di due episodi di furto e del successivo utilizzo indebito del bancomat solo in ragione del riconoscimento operato da parte degli agenti di P.G., che non ha alcun valore fidefacente e la cui efficacia probatoria è assolutamente indimostrabile, poiché non è stato preceduto dalla descrizione dei tratti somatici della persona. A ciò si aggiunga che in ordine al capo C relativo ad altro furto la corte ha valorizzato il brevissimo arco di tempo intercorso tra le due condotte e ne ha tratto la conclusione irragionevole che la Giove fosse concorrente in entrambi i delitti. Si tratta di una ricostruzione indebita e congetturale che non risulta rispettosa dei principi previsti dall'articolo 192 codice procedura penale. La corte ha poi ritenuto che l'abbigliamento della persona offesa avesse una rilevanza individualizzante mentre si tratta di abbigliamento assolutamente anonimo e standardizzato. [OSCURATO:PERSONA] deduce: -violazione di legge in ordine agli articoli 178 e 179 cod. proc.pen. poiché sia il tribunale che la corte non hanno preso atto della nomina del difensore di fiducia nonostante l'imputata avesse nominato un avvocato che non ha mai ricevuto comunicazione della fissazione dell'udienza per la celebrazione del rito abbreviato. Tale omissione comporta la nullità assoluta ed insanabile della sentenza. - Violazione di legge in ordine all'articolo 81 codice penale poiché la commisurazione della pena inflitta all'imputata appare eccessiva in quanto la pena base per il reato più grave è stata fissata in anni tre di reclusione ed euro 500 di multa ed è stata aumentata sino ad anni tre mesi nove di reclusione ed euro 1500 di multa. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato poiché la corte a pagina nove della sentenza impugnata non ha ricostruito nel dettaglio il l'andamento l'iter delle indagini preliminari e ha evidenziato come la prova della responsabilità dell'imputata si fonda sulle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza del supermercato Esselunga che ha avuto modo di riprendere la dinamica del furto contestato al capo B e dalle immagini delle telecamere installate dinanzi al bancomat in cui è stato utilizzato la carta sottratta alla Bigotta, persona offesa del furto contestato al capo C della rubrica. Inoltre la Giove è stata riconosciuta anche in forza delle caratteristiche peculiari dell'abbigliamento rinvenuto nella sua abitazione, che corrisponde a quello indossato dall' autrice del furto nel supermercato Esselunga e dell'utilizzo della carta bancomat. Trattasi di motivazione esaustiva e pienamente condivisibile che risulta immune dalle censure di manifesta illogicità sollevate dalla difesa. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello che ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza, osservando che fino alla richiesta di giudizio abbreviato l'imputata era difesa di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunziato al mandato conferitogli, sicché alla stessa veniva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva notificato il decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato. La successiva nomina quale difensore di fiducia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta il 15 luglio 2018 dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza e la relativa notifica all'imputata, sicché al predetto legale non era dovuto alcun ulteriore avviso. Si tratta di motivazione corretta in punto di diritto e conforme ai principi più volte ribaditi da questa corte, con i quali la ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare la censura già sollevata e respinta. Il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché reitera la censura già formulata con i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione resa dalla corte, la quale ha valorizzato le numerose condanne riportate dalla ricorrente e la complessiva gravità dei fatti commessi in concorso con più persone. Peraltro il ricorrente deduce solo formalmente una violazione di legge mentre in sostanza lamenta l'eccessività della pena base inflitta e degli aumenti stabiliti per la continuazione, la cui determinazione rientra nell'esercizio discrezionale dei giudici di merito, purché nel rispetto dei limiti di legge e dei criteri di logica. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), ciascuna al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ,dente [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLINO