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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 25043/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PaoloAndrea [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 04/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bambi, difensore della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato avanzatain data 26/09/2025 con riferimento alla sentenza emessa dalla medesima Cortedi appello in data 17/05/2019 (irrevocabile dal 16/10/2019) nei confronti di AnnaBevilacqua, dichiarata responsabile dei reati di circonvenzione di personaincapace e di tentata estorsione aggravata, con condanna alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.Osservava in primo luogo il collegio che l’istanza in questione era statapresentata in data 26 settembre 2025, senza allegare elementi idonei adimostrare, ai fini della sua tempestività, il momento preciso in cui la Bevilacquaaveva avuto contezza dell’esistenza del processo di appello.Pur tuttavia, dagli atti risultava la conoscenza in capo a costei, già nel mesedi ottobre 2020, del relativo ordine di carcerazione tanto che il difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il 7 ottobre 2020 aveva richiesto alla cancelleriadella Corte di appello, di visionare gli atti del procedimento.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AnnaBevilacqua, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione per travisamentodei fatti laddove la Corte di appello assume che la ricorrente sarebbe venuta aconoscenza del procedimento a suo carico nel mese di ottobre 2020 a seguitodella ricezione del relativo ordine di carcerazione.Tale affermazione non trova alcun conforto nel carteggio processuale inquanto tale provvedimento è stato ricevuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non dallaBevilacqua; la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avvisato dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA], divisionare il fascicolo di appello non postula affatto che la ricorrente fosse venutaa conoscenza della sentenza di secondo grado (ed ancor prima del relativoprocedimento), bensì rappresenta, al più, l’esercizio di una facoltà difensiva.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza dell’art. 629 bis cod.proc.Premesso che in tema di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere diallegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività delladomanda rispetto al momento della effettiva conoscenza del procedimento e didimostrare l’incolpevole ignoranza dello stesso, la difesa ricorrente assume cheladdove la prova della ignoranza incolpevole emerga in un momento successivo aquello di cui all’art. 629 bis comma 2, codice di rito, una interpretazionecostituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che il termine di 30giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento oppure da quella diversa dataa partire dalla quale la richiesta di rescissione possa validamente essereavanzata allegando tutti gli elementi a sostegno.Nella specie, il certificato di residenza da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA] erapriva di fissa dimora dal 24 luglio 2018 al 4 aprile 2022 (e cioè nell’arcotemporale in cui è stato emesso il provvedimento di condanna oggetto direscissione) è stato rilasciato solo in data 26 settembre 2025, tale documentoche era stato allegato all’istanza ex art. 629 bis cod. proc. pen. depositata in paridata, da considerarsi, dunque, tempestiva.Ne deriva la inidoneità dei domicili dichiarati o eletti dalla [OSCURATO:PERSONA] che erain concreto irreperibile, con conseguente impossibilità dei difensori di unainterlocuzione con la stessa.2.3.

Con il terzo motivo, nell’ipotesi in cui la tesi prospettata non siacondivisa, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 629 bis comma 2, codice di rito, nella parte in cui nonprevede che il termine di 30 giorni, previsto a pena di inammissibilità dellarichiesta di rescissione del giudicato, decorre dalla conoscenza delprovvedimento o da quella diversa data dalla quale la richiesta medesima possavalidamente essere avanzata.Si tratta, secondo la difesa ricorrente di questione rilevante ai fini delpresente giudizio e non manifestamente infondata atteso che la norma, per comeformulata, violerebbe gli artt. 24, comma 2 Cost., 3 e 6 CEDU in quanto limitairragionevolmente l’esercizio del diritto di difesa, impedendo l’accesso alla tutelagiurisdizionale essendo evidente che, laddove, come nel caso di specie, ladocumentazione a sostegno della richiesta di rescissione si renda disponibile solodopo lo spirare dei 30 giorni successivi al momento della conoscenza delprocedimento, detta richiesta sarebbe preclusa con conseguente ingiustificatacompressione di effettiva tutela giurisdizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2.

Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quantocorrelati tra loro, sono entrambi infondati.2.1.

Va preliminarmente osservato che, nel caso di specie, trovaapplicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente allanovellazione del testo operata con il d.lgs. n. 150 del 2022.In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della normaapplicabile tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve infatti fareriferimento al momento nel quale il condannato in assenza è venuto aconoscenza del provvedimento, solo nel caso in cui manchino disposizionitransitorie che regolino espressamente la fase di diritto intertemporale, comeaccaduto allorché la legge n. 103 del 2017 operò la prima trasformazionedell’istituto.Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel riformare nuovamente l’istituto, ha invecedettato una specifica norma transitoria all’art. 89, che recita: «… quando, neiprocessi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata giàpronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la qualesi è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi ledisposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appelloe alla rescissione del giudicato».A tale disposizione occorre pertanto fare riferimento per individuare ildiscrimen temporale di applicazione delle diverse discipline in tema di rescissionedel giudicato, antecedenti e successive all’entrata in vigore del menzionato d.lgs.n. 150 del 2022 (SU, n. 11447 del 24/10/2024-dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 –01, in motivazione).Nella vicenda processuale in esame, l’ordinanza che disponeva procedersi inassenza dell’odierna ricorrente risale al 7 maggio 2019, pertanto, deve trovareapplicazione il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdottadalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non quello risultante dalle modifiche di cui ald.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.2.2.

Individuata correttamente la disciplina applicabile ratione temporis, neconsegue che la tempestività dell'istanza va valutata non in relazione allaconoscenza del provvedimento divenuto irrevocabile, ma alla conoscenza delprocedimento.Il termine decadenziale di 30 giorni inizia a decorrere anche quandol'interessato non abbia una compiuta contezza degli atti del processo e dellasentenza conclusiva; diversamente opinando, il computo di un termine posto apena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessariacertezza (Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025-dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109; Sez. 4n. 48541 del 18/10/2023, Esteve, non mass.;Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021,Vezuli, 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994); ècomunque pur sempre necessaria l'acquisizione di un'informazione specifica inordine ad un processo definito con sentenza irrevocabile (SU, n. 11447 del24/10/2024-dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 – 01 già citata, in motivazione),quale è, evidentemente, la conoscenza di un ordine di carcerazione che indica gliestremi della sentenza di condanna.2.3.

E’ onere di chi formula la richiesta indicare e specificare i diversielementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispettoal momento di effettiva conoscenza del procedimento, non potendo valere lamera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata daalcun dato di tipo oggettivo (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv.286252; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468).2.4.

Tanto premesso, del tutto correttamente la Corte di appello, inconformità ai principi sopra richiamati, ha affermato che l’odierna ricorrente nellaproposta richiesta di rescissione non aveva indicato alcun elemento oggettivosulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza, essendosilimitata ad allegare un certificato di residenza storica rilasciato in data26/09/2025 che attestava semplicemente la cancellazione dall’anagrafe delcomune di Firenze per irreperibilità in tale circoscritto territorio nell’arcotemporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 03/04/2022.La Corte territoriale ha poi osservato che l’esame del fascicolo processualeacquisito agli atti consentiva di affermare la tardività dell’istanza poiché laBevilacqua, seppure non presente nel territorio di Firenze nel periodo di cuisopra, aveva comunque avuto contezza già nell’ottobre 2020, dell’ordine dicarcerazione emesso a suo carico con riferimento alla sentenza di condannaoggetto della richiesta di rescissione (della esistenza di tale provvedimento si dàAl riguardo, ha evidenziato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensoredi fiducia dell’odierna ricorrente, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva infatti presentato presso lacancelleria della Corte di appello di Firenze istanza per visionare proprio gli attidel procedimento definito con la pronuncia in questione.A fronte di tale dato obiettivo, che non è contestato nel presente ricorso,correttamente si è desunto, sul piano logico, la conoscenza del procedimento,quantomeno a quella data, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva delegato ilproprio legale a consultare il relativo fascicolo processuale in data successivaall’emissione dell’ordine di carcerazione.3.

Inammissibile è la questione di legittimità costituzionale prospettata con ilterzo motivo di ricorso in quanto evidentemente non rilevante nel caso di specieirreperibilità nel territorio di Firenze non aveva in concreto impedito allaBevilacqua di acquisire, già nell’ottobre 2020, la conoscenza del procedimento diappello e la possibilità di attivare tempestivamente il mezzo di impugnazionestraordinaria, tramite il difensore di cui era munita e che aveva, appunto,delegato per compulsare il carteggio processuale.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PaoloAndrea [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 04/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bambi, difensore della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato avanzatain data 26/09/2025 con riferimento alla sentenza emessa dalla medesima Cortedi appello in data 17/05/2019 (irrevocabile dal 16/10/2019) nei confronti di AnnaBevilacqua, dichiarata responsabile dei reati di circonvenzione di personaincapace e di tentata estorsione aggravata, con condanna alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.Osservava in primo luogo il collegio che l’istanza in questione era statapresentata in data 26 settembre 2025, senza allegare elementi idonei adimostrare, ai fini della sua tempestività, il momento preciso in cui la Bevilacquaaveva avuto contezza dell’esistenza del processo di appello.Pur tuttavia, dagli atti risultava la conoscenza in capo a costei, già nel mesedi ottobre 2020, del relativo ordine di carcerazione tanto che il difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il 7 ottobre 2020 aveva richiesto alla cancelleriadella Corte di appello, di visionare gli atti del procedimento.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AnnaBevilacqua, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione per travisamentodei fatti laddove la Corte di appello assume che la ricorrente sarebbe venuta aconoscenza del procedimento a suo carico nel mese di ottobre 2020 a seguitodella ricezione del relativo ordine di carcerazione.Tale affermazione non trova alcun conforto nel carteggio processuale inquanto tale provvedimento è stato ricevuto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non dallaBevilacqua; la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avvisato dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA], divisionare il fascicolo di appello non postula affatto che la ricorrente fosse venutaa conoscenza della sentenza di secondo grado (ed ancor prima del relativoprocedimento), bensì rappresenta, al più, l’esercizio di una facoltà difensiva.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza dell’art. 629 bis cod.proc.Premesso che in tema di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere diallegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività delladomanda rispetto al momento della effettiva conoscenza del procedimento e didimostrare l’incolpevole ignoranza dello stesso, la difesa ricorrente assume cheladdove la prova della ignoranza incolpevole emerga in un momento successivo aquello di cui all’art. 629 bis comma 2, codice di rito, una interpretazionecostituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che il termine di 30giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento oppure da quella diversa dataa partire dalla quale la richiesta di rescissione possa validamente essereavanzata allegando tutti gli elementi a sostegno.Nella specie, il certificato di residenza da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA] erapriva di fissa dimora dal 24 luglio 2018 al 4 aprile 2022 (e cioè nell’arcotemporale in cui è stato emesso il provvedimento di condanna oggetto direscissione) è stato rilasciato solo in data 26 settembre 2025, tale documentoche era stato allegato all’istanza ex art. 629 bis cod. proc. pen. depositata in paridata, da considerarsi, dunque, tempestiva.Ne deriva la inidoneità dei domicili dichiarati o eletti dalla [OSCURATO:PERSONA] che erain concreto irreperibile, con conseguente impossibilità dei difensori di unainterlocuzione con la stessa.2.3. Con il terzo motivo, nell’ipotesi in cui la tesi prospettata non siacondivisa, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 629 bis comma 2, codice di rito, nella parte in cui nonprevede che il termine di 30 giorni, previsto a pena di inammissibilità dellarichiesta di rescissione del giudicato, decorre dalla conoscenza delprovvedimento o da quella diversa data dalla quale la richiesta medesima possavalidamente essere avanzata.Si tratta, secondo la difesa ricorrente di questione rilevante ai fini delpresente giudizio e non manifestamente infondata atteso che la norma, per comeformulata, violerebbe gli artt. 24, comma 2 Cost., 3 e 6 CEDU in quanto limitairragionevolmente l’esercizio del diritto di difesa, impedendo l’accesso alla tutelagiurisdizionale essendo evidente che, laddove, come nel caso di specie, ladocumentazione a sostegno della richiesta di rescissione si renda disponibile solodopo lo spirare dei 30 giorni successivi al momento della conoscenza delprocedimento, detta richiesta sarebbe preclusa con conseguente ingiustificatacompressione di effettiva tutela giurisdizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quantocorrelati tra loro, sono entrambi infondati.2.1. Va preliminarmente osservato che, nel caso di specie, trovaapplicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente allanovellazione del testo operata con il d.lgs. n. 150 del 2022.In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della normaapplicabile tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve infatti fareriferimento al momento nel quale il condannato in assenza è venuto aconoscenza del provvedimento, solo nel caso in cui manchino disposizionitransitorie che regolino espressamente la fase di diritto intertemporale, comeaccaduto allorché la legge n. 103 del 2017 operò la prima trasformazionedell’istituto.Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel riformare nuovamente l’istituto, ha invecedettato una specifica norma transitoria all’art. 89, che recita: «… quando, neiprocessi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata giàpronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la qualesi è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi ledisposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appelloe alla rescissione del giudicato».A tale disposizione occorre pertanto fare riferimento per individuare ildiscrimen temporale di applicazione delle diverse discipline in tema di rescissionedel giudicato, antecedenti e successive all’entrata in vigore del menzionato d.lgs.n. 150 del 2022 (SU, n. 11447 del 24/10/2024-dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 –01, in motivazione).Nella vicenda processuale in esame, l’ordinanza che disponeva procedersi inassenza dell’odierna ricorrente risale al 7 maggio 2019, pertanto, deve trovareapplicazione il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdottadalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non quello risultante dalle modifiche di cui ald.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.2.2. Individuata correttamente la disciplina applicabile ratione temporis, neconsegue che la tempestività dell'istanza va valutata non in relazione allaconoscenza del provvedimento divenuto irrevocabile, ma alla conoscenza delprocedimento.Il termine decadenziale di 30 giorni inizia a decorrere anche quandol'interessato non abbia una compiuta contezza degli atti del processo e dellasentenza conclusiva; diversamente opinando, il computo di un termine posto apena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessariacertezza (Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025-dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109; Sez. 4n. 48541 del 18/10/2023, Esteve, non mass.;Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021,Vezuli, 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994); ècomunque pur sempre necessaria l'acquisizione di un'informazione specifica inordine ad un processo definito con sentenza irrevocabile (SU, n. 11447 del24/10/2024-dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 – 01 già citata, in motivazione),quale è, evidentemente, la conoscenza di un ordine di carcerazione che indica gliestremi della sentenza di condanna.2.3. E’ onere di chi formula la richiesta indicare e specificare i diversielementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispettoal momento di effettiva conoscenza del procedimento, non potendo valere lamera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata daalcun dato di tipo oggettivo (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv.286252; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468).2.4. Tanto premesso, del tutto correttamente la Corte di appello, inconformità ai principi sopra richiamati, ha affermato che l’odierna ricorrente nellaproposta richiesta di rescissione non aveva indicato alcun elemento oggettivosulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza, essendosilimitata ad allegare un certificato di residenza storica rilasciato in data26/09/2025 che attestava semplicemente la cancellazione dall’anagrafe delcomune di Firenze per irreperibilità in tale circoscritto territorio nell’arcotemporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 03/04/2022.La Corte territoriale ha poi osservato che l’esame del fascicolo processualeacquisito agli atti consentiva di affermare la tardività dell’istanza poiché laBevilacqua, seppure non presente nel territorio di Firenze nel periodo di cuisopra, aveva comunque avuto contezza già nell’ottobre 2020, dell’ordine dicarcerazione emesso a suo carico con riferimento alla sentenza di condannaoggetto della richiesta di rescissione (della esistenza di tale provvedimento si dàAl riguardo, ha evidenziato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensoredi fiducia dell’odierna ricorrente, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva infatti presentato presso lacancelleria della Corte di appello di Firenze istanza per visionare proprio gli attidel procedimento definito con la pronuncia in questione.A fronte di tale dato obiettivo, che non è contestato nel presente ricorso,correttamente si è desunto, sul piano logico, la conoscenza del procedimento,quantomeno a quella data, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva delegato ilproprio legale a consultare il relativo fascicolo processuale in data successivaall’emissione dell’ordine di carcerazione.3. Inammissibile è la questione di legittimità costituzionale prospettata con ilterzo motivo di ricorso in quanto evidentemente non rilevante nel caso di specieirreperibilità nel territorio di Firenze non aveva in concreto impedito allaBevilacqua di acquisire, già nell’ottobre 2020, la conoscenza del procedimento diappello e la possibilità di attivare tempestivamente il mezzo di impugnazionestraordinaria, tramite il difensore di cui era munita e che aveva, appunto,delegato per compulsare il carteggio processuale.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris