CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45549/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di TERNIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Grigoras e PETREA Stanel hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Terni, con la quale ai predetti è stata applicata su richiesta una pena per più ipotesi di furto aggravato in concorso e altro. 2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione giustificativa) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mri4 Ciampi DEPOSITAT" tN ca r-r