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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07534/2024

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la seguente Depositata in Cancelleria SENTENZA Oggi, 21 FEB. 2024 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lu avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, B. C e D dell'imputazione in quanto estinti per prescrizione e rideterminata la pena per la residua imputazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) in mesi tre di reclusione ed euro 200.00 di multa.

2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo un solo motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Assenza della motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.

Nelle conclusioni era stata chiesta la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), in considerazione della modestia del fatto in giudizio (merce ricettata di modestissimo valore) e della occasionalità della condotta.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.

3. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione.

Il giudice omette ogni motivazione sulla richiesta della difesa, di applicazione della particolare tenuità del fatto - pur riconoscendo l'ipotesi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in tal modo, valutando il fatto non grave -.

Nella stessa sentenza impugnata si rileva, ai fini del riconoscimento del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., che "Il fatto può essere considerato di particolare tenuità vista la lieve consistenza economica della merce evidentemente contraffatta - di scarsa fattura e bassa qualità, tanto che veniva venduta in strada, per terra adagiata su un lenzuolo".

La sentenza poi evidenzia anche la bassa consistenza della somma sequestrata quale indice di danno patrimoniale non grave alle case produttrici.

L'omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto, richiesta con l'impugnazione e ribadita anche nelle conclusioni comporta l'annullamento con rinvio della sentenza, sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis C.P.P. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.

Dichiara inammissibile nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Depositata in Cancelleria SENTENZA Oggi, 21 FEB. 2024 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lu avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, B. C e D dell'imputazione in quanto estinti per prescrizione e rideterminata la pena per la residua imputazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) in mesi tre di reclusione ed euro 200.00 di multa. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo un solo motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Assenza della motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. Nelle conclusioni era stata chiesta la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), in considerazione della modestia del fatto in giudizio (merce ricettata di modestissimo valore) e della occasionalità della condotta. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza. 3. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione. Il giudice omette ogni motivazione sulla richiesta della difesa, di applicazione della particolare tenuità del fatto - pur riconoscendo l'ipotesi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in tal modo, valutando il fatto non grave -. Nella stessa sentenza impugnata si rileva, ai fini del riconoscimento del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., che "Il fatto può essere considerato di particolare tenuità vista la lieve consistenza economica della merce evidentemente contraffatta - di scarsa fattura e bassa qualità, tanto che veniva venduta in strada, per terra adagiata su un lenzuolo". La sentenza poi evidenzia anche la bassa consistenza della somma sequestrata quale indice di danno patrimoniale non grave alle case produttrici. L'omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto, richiesta con l'impugnazione e ribadita anche nelle conclusioni comporta l'annullamento con rinvio della sentenza, sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis C.P.P. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel re
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