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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44781/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la piena consapevolezza e volontà dell'imputato di allontanarsi dalla propria abitazione, trattandosi di fattispecie incriminatrice a dolo generico (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è sorretto da pertinenza censoria in quanto non dedotto in appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 o tobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e t nsore VPrsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la piena consapevolezza e volontà dell'imputato di allontanarsi dalla propria abitazione, trattandosi di fattispecie incriminatrice a dolo generico (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è sorretto da pertinenza censoria in quanto non dedotto in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o tobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e t nsore VPrsi
Sentenza Cassazione n. 44781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris