CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione del tagliando di revisione di un'autovettura in suo uso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 9 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato le proprie conclusioni, meglio lumeggiando i motivi di ricorso, dei quali ha insistito per l'accoglimento; - che i primi due motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli (soprattutto in punto di dimostrazione della sussistenza del fatto) - sono affidati a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso ai punti 4.1. e 4.2., della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il terzo motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e diretto a censurare valutazioni del giudice di merito non sindacabili in questa sede: infatti, è condotta nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento l'argomentazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, per la quale il fatto, per come commesso, era tale da evidenziare una particolare intensità del dolo e un'entità del danno (rectius, del pericolo per la circolazione stradale) non certo tenue (cfr. pag. 4, penultimo e ultimo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , ii~d~4.44 L LERIA