CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 18813/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per ldnammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso la sottrazione con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e rideterminato la pena. 2. Ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione della regola di giudizio che governa la affermazione di responsabilità, giacchè non sarebbe stata provata la riconducibilità all'imputato della manomissione del contatore, atteso che il contatore non era a lui intestato, l'immobile nel quale era installato era disabitato da tempo, a seguito del rientro nel Paese di origine dell'utilizzatrice. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Si sostiene che la circostanza aggravante contestata sia configurabile solo nell'ipotesi di allaccio diretto alla rete, mentre, nel caso di specie, la manomissione è avvenuta su un contatore presente nella singola unità abitativa. Una volta esclusa la predetta circostanza aggravante, il reato, dopo le innovazioni del d.lgs. 150/2022, sarebbe procedibile in presenza della querela, nel caso di specie mancante. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Preliminarmente, va dato atto che il ricorso ( depositato il 14/12/2023) è stato trattato senza l'intervento delle parti, secondo il rito cartolare non partecipato, già previsto dalla normativa emergenziale, che ora costituisce la regola anche per il giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., nella sua versione riformulata con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/22 entrata in vigore il 30 dicembre 2022), che espressamente prevede, al novellato comma primo: "La Corte provvede sui ricorsi ín camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il Procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica." In tale contesto, è priva di effetti l'implicita istanza di rinvio contenuta nella dichiarazione del difensore di adesione all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, giacchè il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore, (Sez. 5 n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786).2. Tanto premesso, è manifestamente infondato il primo motivo, con cui ci si duole del vizio di motivazione in merito alla riconducibilità della manomissione al ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come "ciò che rileva ai fini della configurazione della fattispecie è la illecita fruizione della energia elettrica, da parte dell'utilizzatore finale, grazie alla manomissione del misuratore, indipendentemente da chi tale manomissione avesse realizzato". In effetti, come è stato già precisato, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438), che non risulta attinto dal ricorso. 2.1. D'altronde, fu lo stesso imputato, all'atto dell'accesso dei verificatori, a dichiarare di essere l'utilizzatore dell'immobile, da lui abitato, e ad assumersi la responsabilità della illecita fruizione dell'energia erogata a seguito di irregolare prelievo, realizzato mediante collegamento abusivo alla rete di erogazione con cavi conduttori collegati a monte del contatore. In tal senso hanno, inoltre, deposto i testi in dibattimento, avendo, peraltro, la Corte di appello replicato correttamente alla deduzione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, richiamando condiviso approdo di questa Corte Sez. 5 n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286). 3. Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo. In primo luogo, perché esso risulta inedito, in quanto prospettato per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità; inoltre, il motivo risulta anche chiaramente infondato laddove formula deduzioni del tutto decontestualizzate rispetto alla circostanza aggravante (furto commesso su cose destinate al pubblico servizio) che mantiene la procedibilità officiosa per il furto così aggravato, pur dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. 3.1. Con riguardo alle deduzioni difensive, si osserva che il misuratore Enel, per quanto di pertinenza alla singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell'energia della collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela riconosciuta dall'art. 625 n. 7 cod. pen. ( Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617), a proposito del fondamento comune su cui riposano le diverse ipotesi declinate dalla norma in questione, costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse, cosicchè, la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa. Di tale risalente orientamento (cfr. Sez. 6, n. 8511 del 12/07/1996, Rv. 205902 (consolidatosi nel tempo: Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229; Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617) la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, argomentando la destinazione a pubblico servizio del misuratore di energia, a tal fine risultando del tutto ininfluente la circostanza che il contatore si trovasse all'interno dei locali aziendali, atteso che la manomissione è avvenuta a monte del contatore, e tanto basta per far ritenere che sia stata sottratta energia della rete di pubblico servizio, dal momento che la rete elettrica è di intera proprietà del gestore fino all'attacco dei cavi dell'appartamento "a valle" del contatore"; dunque, la sottrazione ha avuto riguardo a un contatore dell'energia elettrica, che è erogata in forma di servizio pubblico. 3.2. E che detta circostanza aggravante sia stata espressamente contestata emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione che, al di là del riferimento alla sottrazione mediante allaccio diretto alla rete pubblica (E-distribuzione) - già di per sè idoneo a rispettare i criteri della enunciazione sufficientemente chiara della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - contiene espresso riferimento alla circostanza che la sottrazione era stata realizzata "su cose destinate ad un pubblico servizio", che radica la procedibilità ex officio. Infatti, attualmente, risulta procedibile a querela, e non più di ufficio, nell'ambito del n. 7 dell'art.625 cod. pen., la sola ipotesi del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, e non anche quella in cui la condotta abbia avuto a oggetto il bene destinato al servizio pubblico, che resta procedibile d'ufficio. 3.3. Neanche si pone, quindi, la questione, agitata nella giurisprudenza di questa Corte, della necessità - o meno - che la circostanza aggravante in esame ( destinazione del bene a pubblico servizio) debba essere espressamente enunciata nel capo di imputazione quando questo abbia ad oggetto un bene, come l'energia elettrica, la cui caratteristica intrinseca è proprio quella appena evocata: si è, infatti, alternativamente affermato che la stessa citazione del bene comporta di per sé un unico significato e la possibilità di un'univoca attivazione dei poteri difensivi (Sez. 4 n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5 -n. 2505 del 29/11/2023 (dep. /2024 ) Rv. 285844), ovvero, secondo altro orientamento, che non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., costituita dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. 4 n. 46859 del 26/10/2023 Rv. 285465; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556). Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav