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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 31402/2026

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lla CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania con ordinanza depositata il 16 febbraio 2026,rigettava l’istanza di riabilitazione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], exart. 70 d.lgs.159 del 2011, in relazione alla misura di prevenzione applicata alproposto dal 3 novembre 2005 per anni uno, misura espiata integralmentenell’anno 2009.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente comeostativi alla riabilitazione precedenti penali antecedenti alla espiazione della misuradi prevenzione.Anche i precedenti penali successivi andrebbero valutati nella loro globalitànell’arco temporale che va dalla espiazione fino alla istanza di riabilitazione,cosicché dal 2009 andrebbe valutata non solo la commissione di reati fino al 2015ma anche la condotta successiva fino alla istanza di riabilitazione, essendo peraltro il triennio di riferimento, da individuarsi in quello antecedente l’istanzamedesima.Risulterebbe - ma la Corte di appello ne avrebbe omesso la valutazione – cheQuestorino abbia avuto una condotta corretta negli ultimi dieci anni e sia dedito allavoro e alla famiglia.7.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’impugnazione va qualificata come opposizione e va disposta latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.2.

L’art. 70 d.lgs. 159 del 2011, al comma 1, prevede quanto segue: «Dopotre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato puòchiedere la riabilitazione.

La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato provacostante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto hasede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione odell'ultima misura di prevenzione».Va evidenziato come il provvedimento con cui la corte di appello decide - "deplano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza cameraleex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure diprevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èimpugnabile mediante opposizione (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella,Rv. 284884 – 01; in applicazione del principio, la Corte, riqualificato comeopposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto latrasmissione degli atti al giudice "a quo"; Conf.: N. 700 del 2020 Rv. 277579 –01).Nel caso in esame la decisione è stata assunta con irrituale anticipazione delcontraddittorio; pertanto, l’impugnazione qui proposta va riqualificata inopposizione e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Catania.

P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di Catania.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con ordinanza depositata il 16 febbraio 2026,rigettava l’istanza di riabilitazione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], exart. 70 d.lgs.159 del 2011, in relazione alla misura di prevenzione applicata alproposto dal 3 novembre 2005 per anni uno, misura espiata integralmentenell’anno 2009.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente comeostativi alla riabilitazione precedenti penali antecedenti alla espiazione della misuradi prevenzione.Anche i precedenti penali successivi andrebbero valutati nella loro globalitànell’arco temporale che va dalla espiazione fino alla istanza di riabilitazione,cosicché dal 2009 andrebbe valutata non solo la commissione di reati fino al 2015ma anche la condotta successiva fino alla istanza di riabilitazione, essendo peraltro il triennio di riferimento, da individuarsi in quello antecedente l’istanzamedesima.Risulterebbe - ma la Corte di appello ne avrebbe omesso la valutazione – cheQuestorino abbia avuto una condotta corretta negli ultimi dieci anni e sia dedito allavoro e alla famiglia.7. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione va qualificata come opposizione e va disposta latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.2. L’art. 70 d.lgs. 159 del 2011, al comma 1, prevede quanto segue: «Dopotre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato puòchiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato provacostante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto hasede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione odell'ultima misura di prevenzione».Va evidenziato come il provvedimento con cui la corte di appello decide - "deplano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza cameraleex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure diprevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èimpugnabile mediante opposizione (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella,Rv. 284884 – 01; in applicazione del principio, la Corte, riqualificato comeopposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto latrasmissione degli atti al giudice "a quo"; Conf.: N. 700 del 2020 Rv. 277579 –01).Nel caso in esame la decisione è stata assunta con irrituale anticipazione delcontraddittorio; pertanto, l’impugnazione qui proposta va riqualificata inopposizione e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Catania. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di Catania.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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