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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47804/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 068K1UB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13486/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e le conclusioni del difensore; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, precluso per non essere stato dedotto in appello, e quanto ai profili residui perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-7 provvedimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 068K1UB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13486/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e le conclusioni del difensore; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, precluso per non essere stato dedotto in appello, e quanto ai profili residui perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-7 provvedimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio
Sentenza Cassazione n. 47804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris