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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30508/2026

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rso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamenteall’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia,non applicate le contestate recidive e ritenuta la riduzione per il rito, per il reatodi furto tentato aggravato in concorso di capi di abbigliamento del valorecomplessivo di euro 2.134,90, commesso ai danni del negozio PRIMARK, sitoall’interno del centro commerciale i GIGLI, di [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravantedell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.2.

Contro l'anzidetta sentenza, le imputate propongono un unico ricorso,affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge, vizio di manifestaillogicità della motivazione e di travisamento della prova, in relazione allaaggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen., con riferimento alla valutazionecompiuta dalla Corte di appello, che ha ritenuto il controllo esercitato dal personaleaddetto alla vigilanza non continuativo e diretto per tutta la durata dell’azionecriminosa, a fronte di quanto dichiarato dall’addetto alla vigilanza, in sede diquerela, di non avere mai perso di vista le imputate e di avere attuato, sullemedesime e sulla merce, una sorveglianza continua, diretta e in tempo reale, chegarantiva l’immediata interruzione dell’azione criminosa, nonché delle modalitàdella condotta (mancato occultamento della merce, che veniva riposta all’internodei carrelli della spesa).3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Il primo e unico motivo di ricorso è infondato.2.1 Costituisce principio pacifico e risalente di questa Corte quello per il quale,per l'accertamento dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che il titolaredel diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa, si trovi in unasituazione di impossibilità di esercitare una vigilanza continua sul bene.

“Rispettoa questo approccio funzionale, la presenza del titolare del bene, nel momento incui viene posta in essere la condotta (di sottrazione ovvero di aggressione delbene), può divenir elemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblicafede, nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità diesercitare, in concreto, in modo costante, la vigilanza sul bene” (Sez. 2, n. 42023del 19/06/2019, Rv. 277046 – 01).

Si tratta di principio di risalente affermazione(Sez. 2, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 13/02/2015, Garofalo, Rv. 262663 – 01),recentemente ribadito in tema di danneggiamento, in una pronuncia dove si èaffermato che “sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod.pen., nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilitàdel titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentaneapresenza del medesimo al momento della commissione del fatto (Sez. 2, sentenzan. 50655 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285688 – 01; Sez. 5, sentenza n.6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01).In tal senso, del resto, si era già pronunciata la Corte quando aveva affermatoche «in materia di furto di oggetti sottratti da un'autovettura esposta alla pubblicafede, non esclude la configurabilità dell'aggravante non incidendo sul processovolitivo dell'autore la circostanza che agenti di polizia giudiziaria fossero appostatinei pressi dell'automobile al fine di reprimere condotte antigiuridiche» (Sez. 5, n.3743 del 16/07/1997, Catter, Rv. 208711; nello stesso senso, sulla irrilevanzadella sorveglianza occasionale o saltuaria da parte degli organi di polizia, Sez. 4,n. 10367 del 28/05/1990, Milici, Rv. 184911).Seguendo le linee interpretative della sentenza di questa Sezione n. 11921del 2020, va ribadito il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravantedell'esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto in presenza di condizioni, davalutarsi in concreto, caso per caso, di sorveglianza e controllo continuativi,costanti e specificamente efficaci, nell'impedire la sottrazione della res,ostacolandone quella facilità di raggiungimento che è caratteristica tipica dellaratio della disposizione di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (normache non intende tutelare qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene inluoghi pubblici o privati esposti al pubblico).2.2 Nella specie, la Corte di merito, applicando i superiori principi, hariconosciuto la sussistenza di tale aggravante in quanto ha ritenuto che dagli attinon emerge che le imputate siano state continuamente e direttamente sorvegliateper tutta la durata dell’azione criminosa, tenuto conto delle grandi dimensioni delnegozio, in cui era impossibile un diretto controllo delle ricorrenti per il lasso ditempo prolungato, di circa un’ora, durante il quale le due donne hanno avuto iltempo di prelevare oltre un centinaio di capi di abbigliamento.

Si è, quindi,sottolineato, con motivazione scevra da vizi logici e da errori di diritto, chel’addetto alla sorveglianza ha potuto effettuare un controllo a distanza delle duericorrenti ma non già una vigilanza costante e continua sui singoli beni sottratti (siripete, oltre cento), che è il tema di interesse ai fini del riconoscimento dellacircostanza aggravante, che poteva essere esclusa solo se ciascuno degliimpossessamenti fosse stato specificamente monitorato e ciascuno dei benisottratti fosse stato visualizzato dall’addetto in tutte le fasi dell’azione criminosa emai perso di vista.Quanto alla deduzione difensiva secondo cui il reato non sarebbe statoportato a consumazione per l’intervento del personale di vigilanza che fermava leimputate superati i varchi di uscita, la Corte d’appello ha correttamente ritenutoche ciò non vale ad escludere l’aggravante perché si tratta di due aspetti diversidella regiudicanda.3.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamenteall’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia,non applicate le contestate recidive e ritenuta la riduzione per il rito, per il reatodi furto tentato aggravato in concorso di capi di abbigliamento del valorecomplessivo di euro 2.134,90, commesso ai danni del negozio PRIMARK, sitoall’interno del centro commerciale i GIGLI, di [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravantedell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.2. Contro l'anzidetta sentenza, le imputate propongono un unico ricorso,affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge, vizio di manifestaillogicità della motivazione e di travisamento della prova, in relazione allaaggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen., con riferimento alla valutazionecompiuta dalla Corte di appello, che ha ritenuto il controllo esercitato dal personaleaddetto alla vigilanza non continuativo e diretto per tutta la durata dell’azionecriminosa, a fronte di quanto dichiarato dall’addetto alla vigilanza, in sede diquerela, di non avere mai perso di vista le imputate e di avere attuato, sullemedesime e sulla merce, una sorveglianza continua, diretta e in tempo reale, chegarantiva l’immediata interruzione dell’azione criminosa, nonché delle modalitàdella condotta (mancato occultamento della merce, che veniva riposta all’internodei carrelli della spesa).3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il primo e unico motivo di ricorso è infondato.2.1 Costituisce principio pacifico e risalente di questa Corte quello per il quale,per l'accertamento dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che il titolaredel diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa, si trovi in unasituazione di impossibilità di esercitare una vigilanza continua sul bene. “Rispettoa questo approccio funzionale, la presenza del titolare del bene, nel momento incui viene posta in essere la condotta (di sottrazione ovvero di aggressione delbene), può divenir elemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblicafede, nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità diesercitare, in concreto, in modo costante, la vigilanza sul bene” (Sez. 2, n. 42023del 19/06/2019, Rv. 277046 – 01). Si tratta di principio di risalente affermazione(Sez. 2, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 13/02/2015, Garofalo, Rv. 262663 – 01),recentemente ribadito in tema di danneggiamento, in una pronuncia dove si èaffermato che “sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod.pen., nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilitàdel titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentaneapresenza del medesimo al momento della commissione del fatto (Sez. 2, sentenzan. 50655 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285688 – 01; Sez. 5, sentenza n.6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01).In tal senso, del resto, si era già pronunciata la Corte quando aveva affermatoche «in materia di furto di oggetti sottratti da un'autovettura esposta alla pubblicafede, non esclude la configurabilità dell'aggravante non incidendo sul processovolitivo dell'autore la circostanza che agenti di polizia giudiziaria fossero appostatinei pressi dell'automobile al fine di reprimere condotte antigiuridiche» (Sez. 5, n.3743 del 16/07/1997, Catter, Rv. 208711; nello stesso senso, sulla irrilevanzadella sorveglianza occasionale o saltuaria da parte degli organi di polizia, Sez. 4,n. 10367 del 28/05/1990, Milici, Rv. 184911).Seguendo le linee interpretative della sentenza di questa Sezione n. 11921del 2020, va ribadito il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravantedell'esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto in presenza di condizioni, davalutarsi in concreto, caso per caso, di sorveglianza e controllo continuativi,costanti e specificamente efficaci, nell'impedire la sottrazione della res,ostacolandone quella facilità di raggiungimento che è caratteristica tipica dellaratio della disposizione di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (normache non intende tutelare qualsiasi condizione di fatto di detenzione di un bene inluoghi pubblici o privati esposti al pubblico).2.2 Nella specie, la Corte di merito, applicando i superiori principi, hariconosciuto la sussistenza di tale aggravante in quanto ha ritenuto che dagli attinon emerge che le imputate siano state continuamente e direttamente sorvegliateper tutta la durata dell’azione criminosa, tenuto conto delle grandi dimensioni delnegozio, in cui era impossibile un diretto controllo delle ricorrenti per il lasso ditempo prolungato, di circa un’ora, durante il quale le due donne hanno avuto iltempo di prelevare oltre un centinaio di capi di abbigliamento. Si è, quindi,sottolineato, con motivazione scevra da vizi logici e da errori di diritto, chel’addetto alla sorveglianza ha potuto effettuare un controllo a distanza delle duericorrenti ma non già una vigilanza costante e continua sui singoli beni sottratti (siripete, oltre cento), che è il tema di interesse ai fini del riconoscimento dellacircostanza aggravante, che poteva essere esclusa solo se ciascuno degliimpossessamenti fosse stato specificamente monitorato e ciascuno dei benisottratti fosse stato visualizzato dall’addetto in tutte le fasi dell’azione criminosa emai perso di vista.Quanto alla deduzione difensiva secondo cui il reato non sarebbe statoportato a consumazione per l’intervento del personale di vigilanza che fermava leimputate superati i varchi di uscita, la Corte d’appello ha correttamente ritenutoche ciò non vale ad escludere l’aggravante perché si tratta di due aspetti diversidella regiudicanda.3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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