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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 04933/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione più mite del trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.

N [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 29/9/2020, il Tribunale di Nuoro, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lettera c) e comma 2 sexies cod. strada, e per l'effetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito - lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo.

Ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il primo giudice ha sostituito la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso il Comune di 011olai per la durata di giorni 96, per almeno due ore al giorno, secondo il calendario indicato dall'ente e com- patibilmente con le esigenze di studio e lavoro del condannato.

Con sentenza del 18/5/2023 la Corte di Appello di Cagliari, Sez.

Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi due e giorni sette di arresto ed euro 1050 di ammenda, da sostituirsi con 72 giorni di lavori di pubblica utilità, con conferma nel resto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Barone, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di ap- pello.

Di ciò -si legge in ricorso- erano stati incaricati i Carabinieri della Stazione di 011olai (NU) cui, tuttavia, la pec non risulta consegnata.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., tenuto conto che si è di fronte ad un soggetto incensurato - q e quindi alla non abitualità della condotta- e al positivo comportamento post delic- tum.

Per il ricorrente la non esiguità del tasso alcolemico e l'orario notturno di ve- rificazione dei fatti, che la Corte ha posto alla base del diniego, costituiscono una motivazione meramente apparente.

Per contro, non sarebbero stati adeguatamente valutati l'assenza di una guida imprudente e di una velocità sostenuta.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Fondata e assorbente rispetto alle altre doglianze è quella con cui si la- menta che non vi sia prova che al Barone sia stato notificato il decreto che dispone il giudizio al domicilio eletto in 011olai Via G.M.

Angiov 7, pur correttamente indicato nel decreto emesso dal Presidente della Corte il 7/3/2023.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.

2. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che effettivamente all'im- putato, cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne ben notificato a mezzo posta al domicilio eletto n 011olai Via G.M.

Angiov 7 il decreto che dispone il giudizio per il primo grado, non risulta, invece, essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di ap- pello.

Ex actis si riscontra, infatti, soltanto ricevuta di una pec inviata il 14/3/2023 ai CC di 011olai con cui si richiedeva la notifica al Barone al domicilio eletto in 011olai del decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non vi è nessuna prova che si sia dato corso al suddetto adempimento.

L'udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata ai sensi dell'art. 23bis

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 176 di conversione del di 28.10.2020 n. 137, è stata dunque cele- brata senza il rispetto del contraddittorio.

E quella realizzatasi è una nullità asso- luta, rilevabile in ogni stato e grado del processo che poteva essere dedotta per la prima volta, come avvenuto anche in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lannarina, Rv. 275425, conf.

Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 Galati, Rv. 276747 - 01).

3. Va rilevato che, ad oggi, benché i fatti per cui è processo risalgano al 20.10.2018, il reato di cui all'imputazione non è prescritto.

Ciò in quanto devono essere computati sia i giorni di sospensione della pre- scrizione a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dal COVID (e che ha portato al rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma anche un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in quanto i fatti sono risalenti al 20.10.2018, quindi nella piena vigenza del regime della prescri- zione come delineato dalla

I. 103/2017 (c.d. legge Orlando) con i periodi di so- spensione della prescrizione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge (cfr. sul punto Sez. 4 n. 39170/2023).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione più mite del trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto. N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29/9/2020, il Tribunale di Nuoro, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lettera c) e comma 2 sexies cod. strada, e per l'effetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito - lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo. Ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il primo giudice ha sostituito la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso il Comune di 011olai per la durata di giorni 96, per almeno due ore al giorno, secondo il calendario indicato dall'ente e com- patibilmente con le esigenze di studio e lavoro del condannato. Con sentenza del 18/5/2023 la Corte di Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi due e giorni sette di arresto ed euro 1050 di ammenda, da sostituirsi con 72 giorni di lavori di pubblica utilità, con conferma nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Barone, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di ap- pello. Di ciò -si legge in ricorso- erano stati incaricati i Carabinieri della Stazione di 011olai (NU) cui, tuttavia, la pec non risulta consegnata. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., tenuto conto che si è di fronte ad un soggetto incensurato - q e quindi alla non abitualità della condotta- e al positivo comportamento post delic- tum. Per il ricorrente la non esiguità del tasso alcolemico e l'orario notturno di ve- rificazione dei fatti, che la Corte ha posto alla base del diniego, costituiscono una motivazione meramente apparente. Per contro, non sarebbero stati adeguatamente valutati l'assenza di una guida imprudente e di una velocità sostenuta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondata e assorbente rispetto alle altre doglianze è quella con cui si la- menta che non vi sia prova che al Barone sia stato notificato il decreto che dispone il giudizio al domicilio eletto in 011olai Via G.M. Angiov 7, pur correttamente indicato nel decreto emesso dal Presidente della Corte il 7/3/2023. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio. 2. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che effettivamente all'im- putato, cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne ben notificato a mezzo posta al domicilio eletto n 011olai Via G.M. Angiov 7 il decreto che dispone il giudizio per il primo grado, non risulta, invece, essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di ap- pello. Ex actis si riscontra, infatti, soltanto ricevuta di una pec inviata il 14/3/2023 ai CC di 011olai con cui si richiedeva la notifica al Barone al domicilio eletto in 011olai del decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non vi è nessuna prova che si sia dato corso al suddetto adempimento. L'udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata ai sensi dell'art. 23bis I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 176 di conversione del di 28.10.2020 n. 137, è stata dunque cele- brata senza il rispetto del contraddittorio. E quella realizzatasi è una nullità asso- luta, rilevabile in ogni stato e grado del processo che poteva essere dedotta per la prima volta, come avvenuto anche in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lannarina, Rv. 275425, conf. Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 Galati, Rv. 276747 - 01). 3. Va rilevato che, ad oggi, benché i fatti per cui è processo risalgano al 20.10.2018, il reato di cui all'imputazione non è prescritto. Ciò in quanto devono essere computati sia i giorni di sospensione della pre- scrizione a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dal COVID (e che ha portato al rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma anche un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in quanto i fatti sono risalenti al 20.10.2018, quindi nella piena vigenza del regime della prescri- zione come delineato dalla I. 103/2017 (c.d. legge Orlando) con i periodi di so- spensione della prescrizione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge (cfr. sul punto Sez. 4 n. 39170/2023). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso in R
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