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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1969

Cassazione n. 12608/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1969 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza del 19 aprile 2018; - alla ritenuta responsabilità del ricorrente; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato poi che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il concorso del prevenuto nel delitto fosse stato congruamente provato dal riconoscimento ad opera di un testimone e dalla presenza nell'autovettura che si stava allontanando dal luogo del delitto.

Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del legittimo impedimento è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte osservato che il parto della moglie del difensore era stato programmato per il giorno successivo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1969 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza del 19 aprile 2018; - alla ritenuta responsabilità del ricorrente; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato poi che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il concorso del prevenuto nel delitto fosse stato congruamente provato dal riconoscimento ad opera di un testimone e dalla presenza nell'autovettura che si stava allontanando dal luogo del delitto. Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del legittimo impedimento è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte osservato che il parto della moglie del difensore era stato programmato per il giorno successivo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 12608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris