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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08545/2026

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persona del legale rappres. p.t., in nome e perconto della [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Luconi, per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-MARIO, MARCO e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] spa;-intimati-Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso l’ordinanza ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. emessa dalla Corted’appello di Roma, pubblicata in data 31 maggio 2021, e la sentenza diprimo grado emessa dal Tribunale di Velletri, pubblicata e comunicata il14/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHERosaria Carlutti proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Velletri in data in data 26/06/2013, con il qualeveniva ingiunto a Mario, Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA], ilpagamento, in solido tra loro, della somma di € 267.960,72, e alla stessaCarlutti, nella misura limitata di € 221.441,76.Con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2021, il Tribunale di Velletrirespingeva l’opposizione proposta da tutti gli opponenti, osservando che:era indubbio che gli opponenti avessero sottoscritto un c.d. contrattoautonomo di garanzia, cosi perdendo il diritto di poter opporre all’istitutodi credito opposto le eccezioni che a questa avrebbe potuto opporre lasocietà debitrice principale; il credito della banca trovava il proprio fonda-mento nella dichiarazione ex art. 50 D.lgs. 385/93, nel contratto di contocorrente bancario, negli estratti conto relativi al rapporto e nellefideiussioni sottoscritte dai garanti; erano infondate le ulteriori doglianzeriguardanti l’asserita invalidità del contratto di garanzia per fideiussione;innanzitutto, l'inserimento in tale contratto della clausola di pagamento’a prima richiesta" (art. 7 della polizza fideiussoria) valeva di per sé aqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quantoincompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contrattodi fideiussione; pertanto, la clausola solve et repete precludeva aifideiussori di sollevare eccezioni prima dell’adempimento della garanzia.Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con ordinanza depositata il 31 maggio 2021 la Corte territorialedichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.,proposto dalla Carlutti, osservando che: il secondo motivo di appello, conil quale l’appellante aveva censurato la sentenza per omessa pronunciain ordine alla eccezione di prescrizione dell’obbligazione nascente dalcontratto di garanzia, non era fondato; secondo l’appellante, avendo ilTribunale qualificato la garanzia prestata dalla Carlutti quale contratto digaranzia autonoma, doveva individuarsi il dies a quo nella data di revocadalla fideiussione, ossia il giorno 5.07.2002, con conseguente decorsodella prescrizione decennale alla data del 11.02.2013, nella quale erastata notificata la costituzione in mora da parte della Banca nei confrontidella parte appellante; pur rilevando l’omessa pronuncia del Tribunale inordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, la censuraera da disattendere atteso che, anche a considerare la garanzia prestatadalla Carlutti quale contratto di garanzia autonoma, al momento dellarevoca di quest’ultima il credito della banca non era esigibile, essendo ilcontratto di conto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] srl- a garanzia dellacui esposizione debitoria era stata contratta la suddetta garanzia- ancorain corso fino alla data di chiusura dello stesso, il 20.9.2012; pertanto, inapplicazione dell’art. 2935 c.c., la prescrizione nei confronti della Carluttinon poteva che decorrere da quando il credito era divenuto esigibile, e,dunque, dal 20.9.2012, con la conseguenza che, alla data della notificadel ricorso per decreto ingiuntivo, il 4.08.2013, la prescrizione non eraancora maturata; anche a voler considerare il contratto stipulatodall’appellante quale fideiussione, e non quale contratto di garanzia auto-noma, l’art. 1957 c.c. costituiva indubbiamente una norma derogabiledalle parti, e, dunque, la deroga risulterebbe validamente pattuita;l’appellante si era limitata ad asserire l’estinzione della garanzia ai sensidell’art. 1956 c.c. senza in alcun modo allegare i fatti, risultanti dagli attiNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026di causa, dai quali desumere la prova che la Banca aveva continuato afar credito alla società correntista pur conoscendo che le condizionipatrimoniali di questa erano tali da rendere notevolmente più difficile ilsoddisfacimento del credito; peraltro, considerato che il rapporto di contocorrente era stato acceso in data 14.05.2001 e la revoca dellafideiussione da parte dell’appellante era intervenuta il 5.07.2002, era deltutto improbabile che nel suddetto breve arco temporale si fosserorealizzati i presupposti per l’applicazione della citata norma; inconclusione, l’appello non aveva ragionevole probabilità di essere accolto.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso l’ordinanza emessa ex art.348 bis e ter, cpc e la sentenza di primo grado, affidandosi a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in nome e per conto della Siena NPL 2018srl, resiste con controricorso.

Marco, Mario ed [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituiti.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. inquanto l’ordinanza impugnata era viziata, assumendo nella sostanzavalenza di sentenza, e per tale ragione era da annullare, in punto diomessa motivazione della decisione di primo grado in relazione allaeccezione preliminare ed assorbente sollevata dalla ricorrente circa laprescrizione della fideiussione ex art. 2935 c.c.; di talché la stessa non sipalesava conforme alla procedura di esame-filtro dell’appello di cui all’art.348 bis e 348 ter c.p.c.La ricorrente si duole altresì in quanto l’ordinanza non era stata emessaall'esito del procedimento decisorio semplificato previsto per il filtro,senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e delcontraddittorio che si sarebbe avuta seguendo il procedimento ordinarioex art. 352 cod. proc. civ. (con lo scambio delle comparse conclusionali eNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026delle memorie di replica e con la possibilità per ciascuna delle parti, nelprecisare le conclusioni, di richiedere la discussione orale dinanzi algiudice).Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. poiché le spese di lite erano state liquidate in violazione deiparametri per fasi tariffari stabiliti dal D.M. 55/20214, con riguardo alla“fase di trattazione della causa” non espletata nella procedura inquestione.Il terzo motivo denunzia omessa pronuncia sul capo della domandariguardante l’estinzione della fideiussione per prescrizione del diritto dicredito azionato dalla Banca nei confronti della garante Carlutti, resoesigibile dal recesso del 5/07/2002, venendo in rilievo il contratto atipicoautonomo di garanzia, diversamente da quanto ritenuto nel caso difideiussione.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c, in quantoil Tribunale non aveva tenuto conto della eccepita nullità delle clausoledella fideiussione di deroga a tali norme, e dell’art. 1375 c.c.Al riguardo, la ricorrente assume che doveva escludersi l'operatività dellagaranzia in ragione della condotta della Banca che aveva operato unconsiderevole finanziamento in favore del debitore principalesuccessivamente al recesso dalla garanzia della ricorrente, realizzandouna violazione dei suddetti principi ed in pregiudizio delle ragioni delfideiussore.Il primo motivo è fondato.L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. èricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.,limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della leggeprocessuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specificheprevisioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primoNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e lastruttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né"errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi dimotivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della leggeprocessuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale egrafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile (Cass., n. 20861/2018; n. 30759/2023).Nella specie, la Corte territoriale, sebbene abbia rilevato l’omessadecisione dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale, hapronunciato nel merito, in luogo del primo giudice, così privando ilricorrente della possibilità di impugnare tale decisione, potendol’ordinanza di inammissibilità essere impugnata solo per suoi vizi propridi carattere processuale (e tale è quello di cui al presente motivo), epotendo il ricorrente indirizzare il ricorso per cassazione solo nei confrontidella decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 13923 del 2015).Ne consegue che gli altri motivi sono da considerare assorbitidall’accoglimento del primo motivo, in quanto essi afferiscono a questioniche sono pertinenti al giudizio prognostico sulla fondatezza dell’appelloche, per quanto esposto, è mancato nella fattispecie (cfr. Cass. n. 36067del 2021).Pertanto, l’ordinanza della Corte d’appello va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte d’appello di Roma, che dovrà attenersi ai principi di dirittosopra esposti, e pronunciarsi sulle spese di lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;cassa l’ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, nei limiti di cui in motivazione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappres. p.t., in nome e perconto della [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Luconi, per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-MARIO, MARCO e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] spa;-intimati-Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso l’ordinanza ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. emessa dalla Corted’appello di Roma, pubblicata in data 31 maggio 2021, e la sentenza diprimo grado emessa dal Tribunale di Velletri, pubblicata e comunicata il14/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHERosaria Carlutti proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Velletri in data in data 26/06/2013, con il qualeveniva ingiunto a Mario, Marco, Simone e [OSCURATO:PERSONA], ilpagamento, in solido tra loro, della somma di € 267.960,72, e alla stessaCarlutti, nella misura limitata di € 221.441,76.Con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2021, il Tribunale di Velletrirespingeva l’opposizione proposta da tutti gli opponenti, osservando che:era indubbio che gli opponenti avessero sottoscritto un c.d. contrattoautonomo di garanzia, cosi perdendo il diritto di poter opporre all’istitutodi credito opposto le eccezioni che a questa avrebbe potuto opporre lasocietà debitrice principale; il credito della banca trovava il proprio fonda-mento nella dichiarazione ex art. 50 D.lgs. 385/93, nel contratto di contocorrente bancario, negli estratti conto relativi al rapporto e nellefideiussioni sottoscritte dai garanti; erano infondate le ulteriori doglianzeriguardanti l’asserita invalidità del contratto di garanzia per fideiussione;innanzitutto, l'inserimento in tale contratto della clausola di pagamento’a prima richiesta" (art. 7 della polizza fideiussoria) valeva di per sé aqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quantoincompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contrattodi fideiussione; pertanto, la clausola solve et repete precludeva aifideiussori di sollevare eccezioni prima dell’adempimento della garanzia.Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con ordinanza depositata il 31 maggio 2021 la Corte territorialedichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.,proposto dalla Carlutti, osservando che: il secondo motivo di appello, conil quale l’appellante aveva censurato la sentenza per omessa pronunciain ordine alla eccezione di prescrizione dell’obbligazione nascente dalcontratto di garanzia, non era fondato; secondo l’appellante, avendo ilTribunale qualificato la garanzia prestata dalla Carlutti quale contratto digaranzia autonoma, doveva individuarsi il dies a quo nella data di revocadalla fideiussione, ossia il giorno 5.07.2002, con conseguente decorsodella prescrizione decennale alla data del 11.02.2013, nella quale erastata notificata la costituzione in mora da parte della Banca nei confrontidella parte appellante; pur rilevando l’omessa pronuncia del Tribunale inordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, la censuraera da disattendere atteso che, anche a considerare la garanzia prestatadalla Carlutti quale contratto di garanzia autonoma, al momento dellarevoca di quest’ultima il credito della banca non era esigibile, essendo ilcontratto di conto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] srl- a garanzia dellacui esposizione debitoria era stata contratta la suddetta garanzia- ancorain corso fino alla data di chiusura dello stesso, il 20.9.2012; pertanto, inapplicazione dell’art. 2935 c.c., la prescrizione nei confronti della Carluttinon poteva che decorrere da quando il credito era divenuto esigibile, e,dunque, dal 20.9.2012, con la conseguenza che, alla data della notificadel ricorso per decreto ingiuntivo, il 4.08.2013, la prescrizione non eraancora maturata; anche a voler considerare il contratto stipulatodall’appellante quale fideiussione, e non quale contratto di garanzia auto-noma, l’art. 1957 c.c. costituiva indubbiamente una norma derogabiledalle parti, e, dunque, la deroga risulterebbe validamente pattuita;l’appellante si era limitata ad asserire l’estinzione della garanzia ai sensidell’art. 1956 c.c. senza in alcun modo allegare i fatti, risultanti dagli attiNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026di causa, dai quali desumere la prova che la Banca aveva continuato afar credito alla società correntista pur conoscendo che le condizionipatrimoniali di questa erano tali da rendere notevolmente più difficile ilsoddisfacimento del credito; peraltro, considerato che il rapporto di contocorrente era stato acceso in data 14.05.2001 e la revoca dellafideiussione da parte dell’appellante era intervenuta il 5.07.2002, era deltutto improbabile che nel suddetto breve arco temporale si fosserorealizzati i presupposti per l’applicazione della citata norma; inconclusione, l’appello non aveva ragionevole probabilità di essere accolto.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso l’ordinanza emessa ex art.348 bis e ter, cpc e la sentenza di primo grado, affidandosi a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in nome e per conto della Siena NPL 2018srl, resiste con controricorso. Marco, Mario ed [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituiti.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. inquanto l’ordinanza impugnata era viziata, assumendo nella sostanzavalenza di sentenza, e per tale ragione era da annullare, in punto diomessa motivazione della decisione di primo grado in relazione allaeccezione preliminare ed assorbente sollevata dalla ricorrente circa laprescrizione della fideiussione ex art. 2935 c.c.; di talché la stessa non sipalesava conforme alla procedura di esame-filtro dell’appello di cui all’art.348 bis e 348 ter c.p.c.La ricorrente si duole altresì in quanto l’ordinanza non era stata emessaall'esito del procedimento decisorio semplificato previsto per il filtro,senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e delcontraddittorio che si sarebbe avuta seguendo il procedimento ordinarioex art. 352 cod. proc. civ. (con lo scambio delle comparse conclusionali eNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026delle memorie di replica e con la possibilità per ciascuna delle parti, nelprecisare le conclusioni, di richiedere la discussione orale dinanzi algiudice).Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. poiché le spese di lite erano state liquidate in violazione deiparametri per fasi tariffari stabiliti dal D.M. 55/20214, con riguardo alla“fase di trattazione della causa” non espletata nella procedura inquestione.Il terzo motivo denunzia omessa pronuncia sul capo della domandariguardante l’estinzione della fideiussione per prescrizione del diritto dicredito azionato dalla Banca nei confronti della garante Carlutti, resoesigibile dal recesso del 5/07/2002, venendo in rilievo il contratto atipicoautonomo di garanzia, diversamente da quanto ritenuto nel caso difideiussione.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c, in quantoil Tribunale non aveva tenuto conto della eccepita nullità delle clausoledella fideiussione di deroga a tali norme, e dell’art. 1375 c.c.Al riguardo, la ricorrente assume che doveva escludersi l'operatività dellagaranzia in ragione della condotta della Banca che aveva operato unconsiderevole finanziamento in favore del debitore principalesuccessivamente al recesso dalla garanzia della ricorrente, realizzandouna violazione dei suddetti principi ed in pregiudizio delle ragioni delfideiussore.Il primo motivo è fondato.L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. èricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.,limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della leggeprocessuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specificheprevisioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primoNumero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e lastruttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né"errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi dimotivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della leggeprocessuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale egrafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile (Cass., n. 20861/2018; n. 30759/2023).Nella specie, la Corte territoriale, sebbene abbia rilevato l’omessadecisione dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale, hapronunciato nel merito, in luogo del primo giudice, così privando ilricorrente della possibilità di impugnare tale decisione, potendol’ordinanza di inammissibilità essere impugnata solo per suoi vizi propridi carattere processuale (e tale è quello di cui al presente motivo), epotendo il ricorrente indirizzare il ricorso per cassazione solo nei confrontidella decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 13923 del 2015).Ne consegue che gli altri motivi sono da considerare assorbitidall’accoglimento del primo motivo, in quanto essi afferiscono a questioniche sono pertinenti al giudizio prognostico sulla fondatezza dell’appelloche, per quanto esposto, è mancato nella fattispecie (cfr. Cass. n. 36067del 2021).Pertanto, l’ordinanza della Corte d’appello va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte d’appello di Roma, che dovrà attenersi ai principi di dirittosopra esposti, e pronunciarsi sulle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;cassa l’ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, nei limiti di cui in motivazione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22722/2021Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 8545/2026Data pubblicazione 06/04/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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