CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 08858/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 129/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - 23/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32572/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1972 avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, il Tribunale di Locri ha condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 81 comma 2, 110 e 349 cod.pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), per avere, quali custodi, violato i sigilli apposti all'immobile ubicato in corso [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con sequestro operato dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2017, proseguendo nell'esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire, in epoca successiva al 21 settembre 2018, alla pena di anni due di reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di anni due. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione alla affermazione della responsabilità penale sulla base del rilievo che al momento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8858/2025 Roma, lì, 03/03/2025 dell’accertamento, in data 13/10/2022, era cessato il vincolo apposto sull'immobile abusivo, in quanto con sentenza del 22 settembre 2022, il Tribunale di Locri aveva emesso sentenza di non doversi procedere in relazione agli abusi edilizi ed aveva disposto il dissequestro delle opere, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 12 ottobre 2022 ed eseguito dai CC in data 13/10/2022 e ciò in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che all’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza. Il difensore ha depositato conclusioni scritte e si associa alla richiesta di annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 349 cod. pen., incentrato sul rilievo che al momento in cui sarebbe stato commesso il reato di violazione di sigilli contestato, era stato disposto, con sentenza del Tribunale di Locri, il dissequestro delle opere abusive e la restituzione agli aventi diritto, restituzione avvenuta il 13 ottobre 2022, è infondato. Il ricorrente argomenta l’insussistenza del fatto richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche richiamata nella requisitoria del Procuratore generale (Sez. 3 n. 44288 del 12/06/2019 Rv. 277181 – 01) che, come si avrà modo di dire, non è pertinente alla fattispecie in esame. 3. Esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, la sentenza impugnata ha rilevato che: in data 13/09/2017, a seguito di accertamento di una costruzione abusiva costituente un ampiamento dell’immobile dei coniugi Strangio-Pelle, veniva disposto il sequestro delle opere abusive, con affidamento in custodia ad entrambi; in data 21/09/2018, si accertava la prosecuzione delle opere (rimozione della copertura del fabbricato con violazione di sigilli; in data 12/10/2022 il Tribunale di Locri emetteva sentenza di non doversi procedere per prescrizione e disponeva il dissequestro delle opere che veniva eseguito in data 13/10/2022, data nella quale i militari accertavano il completamento dell’immobile ivi comprese le finiture esterne e interne in violazione dei sigilli. Così ricostruiti gli eventi risulta chiaro che il vincolo di indisponibilità, per effetto del sequestro operato in data 13/09/2017, permaneva ancora alla data del 13/10/2022, nella quale i militari si erano recati sul posto per dare esecuzione al dissequestro disposto con la sentenza in data 12/10/2022. Perimenti è accertato che nella medesima data del 13/10/2022, gli stessi militari accertavano la prosecuzione dei lavori abusivi su bene sottoposto a sequestro in quanto accertavano il completamento dell’immobile, prosecuzione dei lavori intervenuta, all’evidenza, tra il primo accertamento della prosecuzione dei lavori in data 21/08/2018 e il 13/10/2022, secondo gli accertamenti in punto di fatto (cfr. vedi supra § 3). Alla data dell'accesso dei militari dei CC, per eseguire il dissequestro, perduravano gli effetti materiali del già disposto sequestro (sin dal 2017) e l'efficacia dei sigilli, con la conseguente responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art.349 cod. pen., che si configura con la ripresa dell'attività edilizia come correttamente ritenuto dal Tribunale di Locri, ripresa attività edilizia, costituita dal completamento dell’opera abusiva avvenuta tra l’apposizione dei sigilli e l’accesso dei militari per il dissequestro avvenuto il giorno dopo la pronuncia di prescrizione del reato. Nel caso in esame, la prosecuzione dell’attività edilizia, in violazione dei sigilli, è avvenuta in epoca antecedente al momento dell’accertamento della stessa avvenuto, in data 13/10/2022, in occasione del dissequestro. Non viene in rilievo, nel caso in esame, il contrasto segnalato dal Procuratore generale che riguardo il diverso caso (ma si ribadisce differente da quello in esame) della prosecuzione dell’attività edilizia successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione (Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, Tortora, Rv. 269756 – 01; contra Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Bonaccorso, Rv. 277181 – 01), essendo stata accertata la prosecuzione dei lavori in epoca antecedente alla pronuncia di prescrizione e, dunque, nel periodo nel quale sussisteva il vincolo di indisponibilità del bene sottoposto a sequestro del tutto efficace. 4. Il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è parimenti infondato. A pag. 3, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non qui censurabile, ha argomentato la non particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità dell’opera realizzata mediante la violazione di sigilli. 5. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]