CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 582, 585, 575 n.1 cod. pen. Letta la memoria, pervenuta in data 8 novembre 2024, del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata documentazione con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo il secondo e il terzo motivo-da trattarsi congiuntamente- con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato anche sotto il profilo del travisamento della prova sono: generici dovendosi considerare privo di specificità il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Rv. 259063 - 01); costituiti da doglianze in punto di fatto e rivalutativi della decisione nel merito; - manifestamente infondati poiché secondo le indicazioni di questa Corte il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Considerato il quarto e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in riferimento alla compensazione delle spese processuali, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di regolamento delle spese nel giudizio di appello, in caso cli parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi soccombenza reciproca tra le parti. (Sez. 5 n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il 3kg