CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 dicembre 2002
Cassazione n. 48321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/2002 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente, nei confronti del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora, con la permanenza in casa dalle ore 19:00 alle ore 8:00. 2. Al riguardo, il ricorrente, articolando tre motivi, denuncia sotto vari profili la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria del 7/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Acquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con nota del 13/10/2023, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha rinunziato all'impugnazione. 5. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così